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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19347/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22269-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente di “[OSCURATO:PERSONA]” A.s.d., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22269/2017 Numero sezionale 1188/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 19347/2022Data pubblicazione 16/06/2022 − il giudizio trae origine dall’ opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]”, in relazione ad un procedimento esecutivo di sfratto per morosità della ricorrente; − il Tribunale di Genova dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione per essere, il decreto di revoca, impugnabile solamente con ricorso per cassazione, ove la revoca avvenga d’ufficio o su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante ricorso al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di merito al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di revoca; − in subordine, il provvedimento del Tribunale evidenziò come l’intervento da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto in proprio e non nella qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, con consequenziale rigetto del ricorso in opposizione per superamento dei limiti reddituali; − avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. − l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; Ritenuto che: − va dichiarata la nullità della notifica del ricorso perchè notificato all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. Sez.

U, n.608 /2015Cass. 27 aprile 2011 n.9411 e Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767); − va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura Generale F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22269/2017 Numero sezionale 1188/2022 dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla Numero di raccolta generale 19347/2022Data pubblicazione 16/06/2022 comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione della notifica nei confronti dell’ Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione in data 27 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22269-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente di “[OSCURATO:PERSONA]” A.s.d., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22269/2017 Numero sezionale 1188/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 19347/2022Data pubblicazione 16/06/2022 − il giudizio trae origine dall’ opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione “[OSCURATO:PERSONA]”, in relazione ad un procedimento esecutivo di sfratto per morosità della ricorrente; − il Tribunale di Genova dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione per essere, il decreto di revoca, impugnabile solamente con ricorso per cassazione, ove la revoca avvenga d’ufficio o su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante ricorso al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di merito al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di revoca; − in subordine, il provvedimento del Tribunale evidenziò come l’intervento da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto in proprio e non nella qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, con consequenziale rigetto del ricorso in opposizione per superamento dei limiti reddituali; − avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. − l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; Ritenuto che: − va dichiarata la nullità della notifica del ricorso perchè notificato all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. Sez. U, n.608 /2015Cass. 27 aprile 2011 n.9411 e Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767); − va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura Generale F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22269/2017 Numero sezionale 1188/2022 dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla Numero di raccolta generale 19347/2022Data pubblicazione 16/06/2022 comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione della notifica nei confronti dell’ Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione in data 27 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l
Decreto Cassazione n. 19347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris