CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN'NRG 4296/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624- 625 commi primo e secondo cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'omesso avviso della possibilità di pena sostitutiva e alla mancata applicazione di una pena sostitutiva — è manifestamente infondato perché: 1) l'atto di appello è stato proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e, ciò nonostante, non conteneva alcuna specifica richiesta o doglianza in ordine alla sostituzione della pena; 2) l'art. 601 cod. proc. pen., anche nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA], non prevede l'avviso circa la possibilità di richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M