Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 1968

Cassazione n. 13909/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 10965del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA].CO.P. (Generale Costruzioni e Progettazioni) S.p.A., in persona dell'amministratore unico Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 83 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), ed elettiva- mente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Cortona 8, 00196, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del Foro di Roma (C.F.

DNG- MRL70M16F158Q) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale materialmente congiunta ed in calce ricorso; ai fini delle comunicazioni del presente giudizio il difensore indica l’utenza te- le[OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo pec mauriliodangelo@ ordineavvo- catiroma.org.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 4 (già Asl RM F), con sede in Civitavecchia, via Terme di Traiano, n. 39/A, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.3.1968, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e di- fesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC michelemammone @ ordineavvocatiroma.org, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, ed elettivamentedomiciliata presso il medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1, giusta procura speciale in calce alcontroricorso e de- libera di conferimento dell'incarico defensionale (prot. 25907/2022 del 20.5.2022).

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 6946 deposi- tata il 21 ottobre 2021, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 108 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 10965del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA].CO.P. (Generale Costruzioni e Progettazioni) S.p.A., in persona dell'amministratore unico Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 83 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), ed elettiva- mente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Cortona 8, 00196, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del Foro di Roma (C.F. DNG- MRL70M16F158Q) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale materialmente congiunta ed in calce ricorso; ai fini delle comunicazioni del presente giudizio il difensore indica l’utenza te- le[OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo pec mauriliodangelo@ ordineavvo- catiroma.org. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 4 (già Asl RM F), con sede in Civitavecchia, via Terme di Traiano, n. 39/A, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.3.1968, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e di- fesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC michelemammone @ ordineavvocatiroma.org, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, ed elettivamentedomiciliata presso il medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1, giusta procura speciale in calce alcontroricorso e de- libera di conferimento dell'incarico defensionale (prot. 25907/2022 del 20.5.2022). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 6946 deposi- tata il 21 ottobre 2021, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 108 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenz
Sentenza Cassazione n. 13909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris