Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32442/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA Rilevato che ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., è inammissibile; considerato che il primo motivo, con cui si deduce il difetto di un elemento costitutivo del reato, ossia della pluralità di persone presenti al momento della pronuncia delle frasi offensive, rivolte ai pubblici ufficiali, non è stato dedotto in appello, così che non può essere proposto con il ricorso per cassazione, implicando accertamenti in fatto preclusi a questa Corte; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa disapplicazione della recidiva, è privo di specificità, in quanto la sentenza impugnata dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'applicazione della circostanza de qua (cfr. pagina 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale, nel fare riferimento alle modalità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da moltissimi precedenti, anche specifici e connotati dalla violenza alla persona, ha di fatto anche ritenuto che il nuovo reato fosse sintomo di accentuata pericolosità del ricorrente; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata risposta della Corte territoriale alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, effettuata in sede di discussione orale, è manifestamente infondato, atteso che dalla lettura della sentenza si evince che la menzionata Corte ha disatteso la richiesta laddove ha osservato che «la pena finale è comunque contenuta ed immeritevole di censura», in tal modo affermando implicitamente che non potevano concedersi le attenuanti generiche, essendo già la pena adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato e non necessitante, quindi, di riduzioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA Rilevato che ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., è inammissibile; considerato che il primo motivo, con cui si deduce il difetto di un elemento costitutivo del reato, ossia della pluralità di persone presenti al momento della pronuncia delle frasi offensive, rivolte ai pubblici ufficiali, non è stato dedotto in appello, così che non può essere proposto con il ricorso per cassazione, implicando accertamenti in fatto preclusi a questa Corte; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa disapplicazione della recidiva, è privo di specificità, in quanto la sentenza impugnata dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'applicazione della circostanza de qua (cfr. pagina 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale, nel fare riferimento alle modalità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da moltissimi precedenti, anche specifici e connotati dalla violenza alla persona, ha di fatto anche ritenuto che il nuovo reato fosse sintomo di accentuata pericolosità del ricorrente; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata risposta della Corte territoriale alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, effettuata in sede di discussione orale, è manifestamente infondato, atteso che dalla lettura della sentenza si evince che la menzionata Corte ha disatteso la richiesta laddove ha osservato che «la pena finale è comunque contenuta ed immeritevole di censura», in tal modo affermando implicitamente che non potevano concedersi le attenuanti generiche, essendo già la pena adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato e non necessitante, quindi, di riduzioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 32442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris