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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 49171/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12 ottobre 2021, la Corte di appello dì Catania ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Ragusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per più fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 23 gennaio 2009.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore unico della società, sarebbe stato responsabile di bancarotta fraudolenta, realizzata mediante svariate attività distrattive e operazioni dolose nonché attraverso una ripartizione di utili non effettivamente conseguiti.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia.

2.1. Con i primi tre motivi, il ricorrente lamenta i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e non avrebbe adeguatamente risposto ai motivi dì appello.

In particolare, contesta la sentenza nella parte in cui avrebbe qualificato come illegittima distribuzione di utili quelle che, invece, sarebbero state delle mere operazioni di restituzione di finanziamenti effettuati dai soci.

2.2. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che í giudici di merito avrebbero applicato una pena illegale, calcolando, dapprima, l'aumento ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e poi due ulteriori aumenti, ex art. 81 cod. pen., per i reati posti in continuazione con quello ritenuto pìù grave.

3. I primi tre motivi sono inammissibili, poiché completamente versati in fatto e diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello, invero, ha effettivamente operato due aumenti della pena base: prima per l'aggravante per i più fatti di bancarotta e poi per la continuazione con quegli stessi reati di bancarotta già considerati ai fini dell'applicazione dell'aggravante.

Al riguardo, va ricordato che <<in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.>> (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto dare applicazione alla sola disciplina derogatoria prevista per la "continuazione fallimentare", aumentando la pena solo ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

Applicando anche l'art. 81 cod. pen., ha erroneamente aumentato la pena due volte sempre per la continuazione.

4. La fondatezza del motivo comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per le conseguenti valutazioni e l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rinvio, tuttavia, precluso dalla circostanza che i reati sono prescritti.

Il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 23 gennaio 2009 e sospeso per cinque mesi e nove giorni, risulta decorso il 10 gennaio 2022.

Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 ottobre 2021, la Corte di appello dì Catania ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Ragusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per più fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 23 gennaio 2009. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore unico della società, sarebbe stato responsabile di bancarotta fraudolenta, realizzata mediante svariate attività distrattive e operazioni dolose nonché attraverso una ripartizione di utili non effettivamente conseguiti. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con i primi tre motivi, il ricorrente lamenta i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e non avrebbe adeguatamente risposto ai motivi dì appello. In particolare, contesta la sentenza nella parte in cui avrebbe qualificato come illegittima distribuzione di utili quelle che, invece, sarebbero state delle mere operazioni di restituzione di finanziamenti effettuati dai soci. 2.2. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che í giudici di merito avrebbero applicato una pena illegale, calcolando, dapprima, l'aumento ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e poi due ulteriori aumenti, ex art. 81 cod. pen., per i reati posti in continuazione con quello ritenuto pìù grave. 3. I primi tre motivi sono inammissibili, poiché completamente versati in fatto e diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 4. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, invero, ha effettivamente operato due aumenti della pena base: prima per l'aggravante per i più fatti di bancarotta e poi per la continuazione con quegli stessi reati di bancarotta già considerati ai fini dell'applicazione dell'aggravante. Al riguardo, va ricordato che <<in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.>> (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665). La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto dare applicazione alla sola disciplina derogatoria prevista per la "continuazione fallimentare", aumentando la pena solo ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Applicando anche l'art. 81 cod. pen., ha erroneamente aumentato la pena due volte sempre per la continuazione. 4. La fondatezza del motivo comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per le conseguenti valutazioni e l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rinvio, tuttavia, precluso dalla circostanza che i reati sono prescritti. Il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 23 gennaio 2009 e sospeso per cinque mesi e nove giorni, risulta decorso il 10 gennaio 2022. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per p
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