CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela in data 22.4.2024 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 424 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi d'appello, già adeguatamente disattesi dalla Corte d'appello con motivazione congrua con cui le censure difensive non si confrontano; Considerato, in primo luogo, che i rilievi attinenti la esatta identificazione dell'imputato, quale conducente del mezzo a bordo del quale viaggiavano coloro che diedero alle fiamme la vettura della persona offesa, sono stati superati dai giudici di appello in virtù della valutazione congiunta delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza e el contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, in base iNtri1rta ragionevolmente convalidata l'ipotesi accusatoria; Considerato, in secondo luogo, che la sentenza impugnata fonda appropriatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla negativa valutazione della personalità dell'imputato gravato da numerosi e gravi precedenti condanne, facendo al contempo buon governo del principio secondo cui il riconoscimento del vizio parziale di mente e la concessione delle circostanze attenuanti generiche hanno presupposti logico-giuridici diversi ed operano su piani differenti (v. Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep. 2022, Sorriento, Rv. 282533 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso sia da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d