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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07323/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ip OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con il primo motivo di ricorso in ordine alla eccessività della pena sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto alle ragioni della sentenzarcon le quali non si confronta (v. pg. 2); Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena del pari non si confronta con lo specifico giudizio di prognosi negativa formulato dalla decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ip OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con il primo motivo di ricorso in ordine alla eccessività della pena sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto alle ragioni della sentenzarcon le quali non si confronta (v. pg. 2); Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena del pari non si confronta con lo specifico giudizio di prognosi negativa formulato dalla decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026
Sentenza Cassazione n. 07323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris