Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 18/1968
ECLI:IT:COST:1968:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
L'elezione del prof. [OSCURATO:PERSONA] a consigliere comunale di
Tempio venne contestata dal prof. [OSCURATO:PERSONA] il quale sostenne che,
essendo il Congiu componente del Consiglio di amministrazione del
patronato scolastico locale, era ineleggibile ai sensi dell'art. 15, n.
3, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570. Il Consiglio comunale rigettò il ricorso, ma la Giunta
provinciale amministrativa andò in diverso avviso.
A seguito di impugnazione del prof. Congiu, la Corte di appello di
Cagliari ha preso in esame il decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1961, n. 636, ed ha rilevato che esso contiene norme
apparentemente contraddittorie, disponendo all'art. 9, lett. a,
l'appartenenza all'organo consiliare del Comune dei rappresentanti
presso il Consiglio di patronato, ed agli artt. 19 e 12
l'incompatibilità delle due cariche; e che, inoltre, esso è stato
emanato oltre i limiti temporali stabiliti dalla delega conferita al
Governo dall'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261. Osservando che
il decreto presidenziale non può essere considerato emesso
nell'esercizio di una potestà meramente regolamentare, in quanto
proviene da una specifica delega dell'organo legislativo, la quale
attrae l'attività delegata nella sfera riservata alla competenza della
Corte costituzionale, con ordinanza del 29 aprile 1966, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del D.P.R.
n. 636 del 1961, in relazione all'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n.
261, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
La Corte di appello di Cagliari, peraltro, non ha tenuto conto che
con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1706,
è stato abrogato il menzionato art. 9, nonché l'articolo 10
dell'impugnato decreto n. 636 del 1961.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 213 del 27
agosto 1966. Nel giudizio dinanzi questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, con l'atto di intervento
del 30 giugno 1966, ha eccepito l'inammissibilità della questione,
essendo stato impugnato un regolamento che non è atto avente forza di
legge.
:
Il D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, che è stato impugnato
dall'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, ha natura e carattere
di regolamento. Ed invero, esso riceve il nome di regolamento tanto
nella intestazione quanto nel corpo del provvedimento ("Approvazione
del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261,
concernente il riordinamento del patronati scolastici") e, nella
procedura, ha seguito l'iter delle norme regolamentari, perché è
stato emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito
il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.
L'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, non contiene una delega
legislativa, siccome ritiene l'ordinanza di rimessione. Esso prevede
l'emanazione di norme per disciplinare il passaggio dalla
organizzazione del patronati scolastici e del consorzi provinciali a
quella prevista dalla legge stessa e non dispone che le norme da
emanare in base al potere conferito al Governo debbono avere valore di
legge. Tanto che la legge è stata approvata da entrambi i rami del
Parlamento con la procedura abbreviata delle Commissioni legislative, e
non dalle Assemblee, come invece è stabilito dall'art. 72 della
Costituzione per le leggi di delegazione.
Essendo stato impugnato un regolamento, che non è atto avente
forza di legge, la questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, proposta con ordinanza del 29 aprile
1966 dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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