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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26433/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., nella misura concordata fra le parti in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129, 192 e 599- bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2, 7 e 7 -bis, secondo comma, cod. pen. per avere omesso di motivare il mancato riconoscimento dell'esistenza di una causa di proscioglimento.

3. Tanto premesso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex plurimis Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); mentre non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01).

3.1. Ne consegue la evidente inammissibilità della censura mossa con l'odierno ricorso, la quale risulta, peraltro, anche del tutto generica, non essendo state precisate le condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello.

3.2. All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., nella misura concordata fra le parti in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129, 192 e 599- bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2, 7 e 7 -bis, secondo comma, cod. pen. per avere omesso di motivare il mancato riconoscimento dell'esistenza di una causa di proscioglimento. 3. Tanto premesso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex plurimis Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); mentre non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01). 3.1. Ne consegue la evidente inammissibilità della censura mossa con l'odierno ricorso, la quale risulta, peraltro, anche del tutto generica, non essendo state precisate le condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello. 3.2. All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cas
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