CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064I4SU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066290B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, in quanto: In relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., incensurabile è il rilievo ostativo della abitualità della condotta ( v. pg. 4 della sentenza); In relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ineccepibile è il rilievo degli elementi ostativi (plurime pendenze per fatti specifici, inclinazione a declinare generalità diverse, assenza di stabile dimora); In relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva incensurabile è la prognosi secondo la quale il ricorrente non si sarebbe attenuto alle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta ( v. pg. 5 della sentenza); Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in relazione alla entità della pena inflitta, non oggetto di censura in grado di appello. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa clle ammende. Così deciso il 18.11