CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 20734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 10105/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso venticartelle di pagamento riguardanti anche tributi erariali e locali dal2000 al 2012, risultanti dall’estratto di ruolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA],un’iscrizione ipotecaria del 10/10/2005 e un provvedimentod’iscrizione di fermo amministrativo di un veicolo del 4/5/2008,lamentando la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizioneNumero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026dei crediti e la mancanza di sottoscrizione o la carenza del potere diNumero di raccolta generale 20734/2026firma in capo ai funzionari che avevano sottoscritto gli accerDtaatam pubebnlictaiz.io n e 18/06/20262. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 373/2016 dichiarava ildifetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria di duecartelle e dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per ottocartelle nonché dell’iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativoper la prescrizione quinquennale delle pretese impositive relative allatassa rifiuti o per il mancato deposito “d’idonea documentazione”.3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 10105/2017, nellacontumacia del contribuente, rigettava l’appello dell’Agente per lariscossione. Il giudice regionale rilevava:- che la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo era statarisolta positivamente dalla giurisprudenza (Cass., Sez. U.,19704/2015), consentendo al contribuente il ricorso avverso lacartella e/o il ruolo pur se, in difetto di notifica, il contribuente nefosse venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciatosu sua richiesta;- che la prescrizione decennale per i tributi delle cartelle notificatee non opposte opera solo in presenza di una sentenza passata ingiudicato.4. L’Agenzia delle entrate - riscossione ha proposto ricorsoaffidato a due motivi mentre il contribuente, nonostante la notificadel 31/5-5/6/2018 al difensore domiciliatario nel giudizio di primogrado, è rimasto intimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve ribadirsi che è valida la notifica delricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria presso ilprocuratore domiciliatario in primo grado del contribuente, rimastocontumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite, con lasentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato che, sebbene in tema2 di 8Numero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioniNumero di raccolta generale 20734/2026tributarie regionali, si applichi, con riguardo al luoDgaota pudbbeliclalazio ne 18/06/2026notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, inragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza odella sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado,sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida lanotificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art.330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si siacostituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbiaespresso al riguardo alcuna indicazione.2. Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.L.gs. 546/92 –inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto ruolo, in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle entrate –Riscossione lamenta che l’azione promossa contro l’estratto di ruolosia stata ritenuta erroneamente ammissibile nonostante fosse stataaccertata la corretta notifica delle cartelle di pagamento.L’impugnazione è consentita solo in caso di omessa o invalida notificadelle cartelle di pagamento. L’azione intrapresa dal contribuente erainammissibile perché era stata dimostrata la notifica delle cartelle dipagamento e la loro conoscenza in epoca precedente alla richiestadegli estratti di ruolo, comprovata dal pagamento totale o parzialedelle cartelle.3. Il primo motivo merita accoglimento per le considerazioni fattevalere dalla parte ricorrente e, a maggior ragione, per l’entrata invigore dell'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, n. 146, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 215 del 2021.3.1 Dalla ricostruzione dei fatti contenuti nelle sentenze di meritosi evince che il giudizio ha trovato origine nell’impugnazione di unestratto di ruolo, un elaborato informatico creato dal concessionariodella riscossione a richiesta dell'interessato, contenente unicamentegli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva,3 di 8Numero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026diretta o indiretta. Questa Corte (Cass., Sez. U., 19704/2015), dopoNumero di raccolta generale 20734/2026aver chiarito che l’estratto di ruolo in quanto tale Dnaota npu bbelicraazio ne 18/06/2026impugnabile, aveva riconosciuto l’impugnabilità delle cartelle dipagamento che l’estratto di ruolo enuncia e più in generale diqualsiasi atto di cui il contribuente venga a conoscenza attraversol’estratto di ruolo, come anche l’atto d’iscrizione ipotecaria (Cass.12309/2018), nei casi in cui detti atti non erano stati notificati oerano stati invalidamente notificati, non essendo a ciò di ostacolo ildisposto dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del1992.3.2 Con l’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 è stato novellato l'art. 12d.P.R. n. 602 del 1973, introducendo il comma 4-bis, che ha stabilitoche «l'estratto di ruolo non è impugnabile» per poi individuare alcunispecifici casi in cui il ruolo e la cartella di pagamento sono suscettibilidi diretta impugnazione. La disposizione è stata modificata dall’art.12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024, che ha ampliato le ipotesid’immediata giustiziabilità del ruolo, prevedendo che «[…] Il ruolo ela cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificatisono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore cheagisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargliun pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggettipubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento dicui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bisdel presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporticon una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedurepreviste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f)nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto4 di 8Numero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.Numero di raccolta generale 20734/2026472». Data pubblicazione 18/06/20263.3 La Corte, a Sezioni unite (Cass. Sez. U., 26283/2022), haaffermato i seguenti principi di diritto:- l'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti,poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediataa fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamentenotificata;- sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU eall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;- l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera diper sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse adagire, condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale,può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la disposizione siapplica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse adagire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso iltempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabileanche al processo tributario) e nel grado di legittimità, mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza didiscussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nelgiudizio di rinvio;- proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati onon notificati, e quindi inefficaci, è ultronea la ricerca di un termineal quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione.I principi espressi hanno trovato conferma anche nella sentenzan. 190 del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiaratoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate5 di 8Numero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026evidenziando che la nuova disciplina reagisce alla proliferazione deiNumero di raccolta generale 20734/2026ricorsi, riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza deDllaata ptubbtleicalazio ne 18/06/2026"anticipata" e lasciando agli altri casi la via dell'impugnazione"indiretta" al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'attoesecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'attopresupposto. Secondo le Sezioni Unite i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata econosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo,previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 noncomportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva etenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella giàricordata sentenza n. 190 del 2023, i rimedi a un eventuale vulnusrichiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte difondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore(Cass., Sez. U., 12459/2024).3.4 Questa Corte ha anche recentemente chiarito, sempre aSezioni Unite, che non si forma il giudicato interno (o implicito) incaso di omessa pronuncia del giudice di merito su vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato egrado” e su vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessarilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero leipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione comefondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass., sez.U., 24172/2025). La Corte di cassazione ha il potere-dovere, indifetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilitàdell’estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse adagire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede dilegittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12,comma 4-bis, del d.P.R. 602 del 1973. Nel caso in esame, da un lato,la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo per le cartelle6 di 8Numero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026aventi a oggetto debiti tributari era rimasta ancora sub iudice perNumero di raccolta generale 20734/2026effetto dell’appello e del primo motivo di ricorso dell’AgenDtaeta puebbrli calazio ne 18/06/2026riscossione e, dall’altro, il contribuente non ha documentato,neppure in sede di legittimità, essendo rimasto intimato, di versarein una delle specifiche ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973.4. Con il secondo motivo, rubricato «vizio della sentenza perviolazione dell’art. 2946 c.c. e degli artt. 19 e 20 del D.L.gs.112/1999 – erronea applicazione dell’art. 2953 c.c. e dell’art. 2948,comma 4, c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate – Riscossione lamenta che erroneamente èstato rigettato l’appello sul presupposto dell’intervenuta prescrizionebreve quinquennale nonostante l’Ufficio avesse invocatol’applicazione dell’art. 2946 c.c., vertendosi in materia di tributi localied erariali (Tarsu e imposta di registro).5. Il secondo motivo del ricorso rimane assorbito per leconsiderazioni svolte, esaminando il primo motivo, sulla carenzad’interesse ad agire del contribuente.6. A seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, lasentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ex art. 382c.p.c., per inammissibilità del ricorso introduttivo presentato dalcontribuente avverso l’estratto di ruolo relativo a cartelle per debititributari. Tenuto conto della peculiarità della questione, dello jussuperveniens e dell’evoluzione dell’orientamento giurisprudenzialevanno compensate le spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara l’inammissibilità del ricorso del contribuente avversol’estratto di ruolo relativo a cartelle per debiti tributari.Compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, il 22/5/20267 di 8Numero registro generale 17212/2018Numero sezionale 4392/2026Numero di raccolta generale 20734/2026il PresidenteData pubblicazione 18/06/2026Paolo Di Marzio8 di 8