CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12421/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, di conferma della sentenza del Tribunale di Catania che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed C 200 di multa ciascuno, e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione ed C 300 di multa, per il reato di furto aggravato, in concorso. Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome reiterativo e versato in fatto, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha dato conto di tutte le prove a carico e della implausibilità della alternativa prospettazione difensiva. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione della fattispecie tentata, è inammissibile, giacchè reiterativo di analoga doglianza già correttamente affrontata dalla Corte di appello ( pg. 7 ). Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura del vizio di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, è inammissibile, avendo la Corte territoriale fornito ampia motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati, alla luce, tra l'altro, dei rispettivi precedenti, della gravità del fatto, della capacità a delinquere e del comportamento processuale. Considerato che il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce la violazione di legge per mancata qualificazione della fattispecie come tentata, è manifestamente infondato: ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata ( Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Rv. 229167). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato correttamente atto della circostanza, dirimente ai fini della qualificazione del furto come consumato, che i ricorrenti sono stati sorpresi dal titolare della azienda, quando avevano già sottratto i beni, rinvenuti nel camion sul quale si trovavano, li avevano su di esso caricati e si trovavano all'esterno del piazzale aziendale, cosicchè la refurtiva era stata già sottratta al controllo del denunciante, avendone gli imputati acquisito, seppur temporaneamente, il possesso. Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di censura dell'aumento di pena disposto per la recidiva, è precluso, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità. ( Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 set