CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i reati di illegaledetenzione e porto di una pistola, esplosione in luogo pubblico e minaccia;ritenuto che il primo motivo di ricorso – in punto di lamentata assenza di adeguatamotivazione sulla capacità offensiva dell’arma, che si assume essere giocattolo alla streguadel mancato rinvenimento di bossoli e di residui dello sparo – è generico e rivalutativo,trascurando di confrontarsi con la motivazione dei Giudici di merito che tale censura hannoadeguatamente superato valorizzando, con motivazione logicamente coerente: i) lecircostanze dell’azione, posto che l’esplosione dei colpi era avvenuta in occasione di una litee, segnatamente, quando la stessa stava degenerando, dunque con evidente finalitàintimidatoria; ii) il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che si è immediatamente disfatto dell’arma,incompatibile con la natura inoffensiva della stessa; iii) la ricerca su internet, dopo il fatto, daparte del ricorrente del tempo di permanenza dei residui dello sparo;considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche e aderente allerisultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche e richiamato ilpertinente arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA],Rv. 277710 - 01);considerato, quanto al secondo motivo, che sfugge a censura il motivo riguardante lecircostanze attenuati generiche poiché le sentenze di merito hanno esaurientementemotivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli (assenza di elementi suscettibili dipositiva valutazione) e tale motivazione si pone nel solco del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01);considerato, infine, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio che lagenerica doglianza svolta sul punto dal ricorrente oblitera il principio, secondo cui, in tema dideterminazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che alriguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguitavalutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv.269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazionesiffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una penaal di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliatada parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nelsuo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.267949);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]