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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 03962/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (le cui ragioni venivano ribadite attraverso una memoria, depositata tardivamente il 18 ottobre 2024) e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli art. 110, 628, comma 1, e comma 3, n. 1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che l'intero ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628 comma 2, comma 3 bis per il capo A) e 110, 628 comma 1, comma 3 n.1 cod. pen. per il capo B), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 2- 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello alla luce di un chiaro e completo quadro probatorio ha correttamente individuato gli elementi costitutivi dei reati contestati), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 22/10/2024 DEPOSITATA Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R chine 3 O 2025 Lucia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (le cui ragioni venivano ribadite attraverso una memoria, depositata tardivamente il 18 ottobre 2024) e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli art. 110, 628, comma 1, e comma 3, n. 1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che l'intero ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628 comma 2, comma 3 bis per il capo A) e 110, 628 comma 1, comma 3 n.1 cod. pen. per il capo B), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 2- 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello alla luce di un chiaro e completo quadro probatorio ha correttamente individuato gli elementi costitutivi dei reati contestati), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 DEPOSITATA Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R chine 3 O 2025 Lucia
Sentenza Cassazione n. 03962/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris