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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 38212/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati contestati in ventisette capi d'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale.

L'ordinanza ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e ha esaminato il profilo della gravità indiziaria limitatamente al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., obliterando le ulteriori ipotesi di reato contestate (estorsione aggravata in concorso, detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, impiego di denaro di provenienza delittuosa), nonostante l'appello del Pubblico Ministero in tema di misure cautelari abbia carattere interamente devolutivo.

Il Tribunale non si è espresso sull'attitudine di tali fattispecie delittuose a sorreggere una complessiva prognosi di pericolosità e ha trascurato del tutto i precedenti penali e giudiziari dell'indagato, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il periodo trascorso in latitanza per sottrarsi alla esecuzione di una ordinanza di custodia disposta in altro procedimento, circostanze tutte sintomatiche della pericolosità del soggetto.

3. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del motivo proposto.

2. Secondo il diritto vivente, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357).

Hanno osservato le Sezioni Unite, in tale pronuncia, condivisa dalla successiva e anche recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura.

Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo».

Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguìto nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato a esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute assenti, richiamando solo la valutazione del G.i.p. sulla sussistenza della gravità indiziaria quanto ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., tema del tutto pretermesso in ordine alle più gravi fattispecie di estorsione aggravata in concorso, detenzione di sostanze stupefacenti, impiego di denaro di provenienza illecita.

Tale omissione ha inciso sulla valutazione in ordine al profilo delle esigenze cautelari, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti- reato contestati.

Va ribadito, infatti, che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art.274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v.

Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/3/2022, Miraglia, non mass.).

Il Tribunale ha erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez.

U civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; Sez. 5 civ., n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01; Sez. 5 civ., n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510-01).

Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nella unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v.

Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto).

Trattasi di pronunce del tutto condivisibili, che tuttavia riguardano una situazione affatto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente.

Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.).Il giudice della cautela, in sede d'impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez.

U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari.

3. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ritenendo decisivo il non lunghissimo lasso di tempo trascorso fra i fatti-reato (gli ultimi risalenti all'anno 2018) e la richiesta di applicazione della misura (febbraio 2020), erroneamente considerato di per sé stesso rilevante.

Il Tribunale, poi, ha richiamato un principio in tema di attualità del pericolo di recidiva, affermato in una pronuncia di legittimità risalente all'anno 2016, invero superato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale detto requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato.

E' invece necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994).

Il Tribunale, infine, nella propria valutazione, ha del tutto obliterato una serie di circostanze richiamate in ricorso, già dedotte in appello dal Pubblico Ministero, che potrebbero anche essere astrattamente superate da rilievi di segno contrario, ma che non possono essere legittimamente ignorate ai fini della considerazione della personalità di [OSCURATO:PERSONA].

Ci si riferisce ai suoi numerosi e rilevanti precedenti penali, alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, al lungo periodo dallo stesso trascorso in stato di latitanza per sottrarsi alla esecuzione di una misura custodiale disposta in altro procedimento.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata.

Il giudice del rinvio, colmando le indicate lacune motivazionali, si atterrà ai principi sopra enunciati quanto all'obbligo di esaminare compiutamente il profilo della gravità indiziaria e alla valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati contestati in ventisette capi d'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale. L'ordinanza ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e ha esaminato il profilo della gravità indiziaria limitatamente al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., obliterando le ulteriori ipotesi di reato contestate (estorsione aggravata in concorso, detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, impiego di denaro di provenienza delittuosa), nonostante l'appello del Pubblico Ministero in tema di misure cautelari abbia carattere interamente devolutivo. Il Tribunale non si è espresso sull'attitudine di tali fattispecie delittuose a sorreggere una complessiva prognosi di pericolosità e ha trascurato del tutto i precedenti penali e giudiziari dell'indagato, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il periodo trascorso in latitanza per sottrarsi alla esecuzione di una ordinanza di custodia disposta in altro procedimento, circostanze tutte sintomatiche della pericolosità del soggetto. 3. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del motivo proposto. 2. Secondo il diritto vivente, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357). Hanno osservato le Sezioni Unite, in tale pronuncia, condivisa dalla successiva e anche recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura. Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo». Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguìto nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato a esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute assenti, richiamando solo la valutazione del G.i.p. sulla sussistenza della gravità indiziaria quanto ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., tema del tutto pretermesso in ordine alle più gravi fattispecie di estorsione aggravata in concorso, detenzione di sostanze stupefacenti, impiego di denaro di provenienza illecita. Tale omissione ha inciso sulla valutazione in ordine al profilo delle esigenze cautelari, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti- reato contestati. Va ribadito, infatti, che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art.274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/3/2022, Miraglia, non mass.). Il Tribunale ha erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez. U civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; Sez. 5 civ., n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01; Sez. 5 civ., n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510-01). Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nella unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto). Trattasi di pronunce del tutto condivisibili, che tuttavia riguardano una situazione affatto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente. Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.).Il giudice della cautela, in sede d'impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari. 3. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ritenendo decisivo il non lunghissimo lasso di tempo trascorso fra i fatti-reato (gli ultimi risalenti all'anno 2018) e la richiesta di applicazione della misura (febbraio 2020), erroneamente considerato di per sé stesso rilevante. Il Tribunale, poi, ha richiamato un principio in tema di attualità del pericolo di recidiva, affermato in una pronuncia di legittimità risalente all'anno 2016, invero superato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale detto requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato. E' invece necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). Il Tribunale, infine, nella propria valutazione, ha del tutto obliterato una serie di circostanze richiamate in ricorso, già dedotte in appello dal Pubblico Ministero, che potrebbero anche essere astrattamente superate da rilievi di segno contrario, ma che non possono essere legittimamente ignorate ai fini della considerazione della personalità di [OSCURATO:PERSONA]. Ci si riferisce ai suoi numerosi e rilevanti precedenti penali, alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, al lungo periodo dallo stesso trascorso in stato di latitanza per sottrarsi alla esecuzione di una misura custodiale disposta in altro procedimento. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata. Il giudice del rinvio, colmando le indicate lacune motivazionali, si atterrà ai principi sopra enunciati quanto all'obbligo di esaminare compiutamente il profilo della gravità indiziaria e alla valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugn
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