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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33811/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversó la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];G 13109-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, Letta la memoria della difesa della ricorrente.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione del reato contestato al capo 3) prima della sentenza di appello — è fondato giacché: 1) effettivamente, il termine massimo di prescrizione per il furto è di anni sette e mesi sei, essendo il reato aggravato solo da due circostanze ad effetto comune, neutre, quindi, circa il calcolo della prescrizione; 2) non si sono registrate sospensioni. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, la prescrizione maturata prima della sentenza di appello e non dedotta in quella sede, può essere invocata con il ricorso per cassazione.

Preso atto dell'assenza di censure sui profili civilistici, che quindi restano indenni.

P. P.Q.M(- Ì. Ài 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversó la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];G 13109-2026 - Udienza del 17/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, Letta la memoria della difesa della ricorrente. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della maturazione del termine di prescrizione del reato contestato al capo 3) prima della sentenza di appello — è fondato giacché: 1) effettivamente, il termine massimo di prescrizione per il furto è di anni sette e mesi sei, essendo il reato aggravato solo da due circostanze ad effetto comune, neutre, quindi, circa il calcolo della prescrizione; 2) non si sono registrate sospensioni. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, la prescrizione maturata prima della sentenza di appello e non dedotta in quella sede, può essere invocata con il ricorso per cassazione. Preso atto dell'assenza di censure sui profili civilistici, che quindi restano indenni. P. P.Q.M(- Ì. Ài 2
Sentenza Cassazione n. 33811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris