CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2019
Cassazione n. 27179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17151/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – Avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n.1214/2019depositata il 21/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Venezia-Sezione di [OSCURATO:PERSONA] del Piave la società Ascom servizi s.r.l. e la consulente del lavoro Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (odierni controricorrenti),chiedendo il risarcimento del danno per mala gestioin relazione ad un ’ ispezione ministeriale avvenuta presso gli uffici Ascom di [OSCURATO:PERSONA] di Piave nel mese di febbraio 2008 (periodo in cui l’hotel era chiuso), cui sarebbe conseguito un danno di euro 21.541,85. 2. A sostegno della pretesa l ’ attore allegò che: (1 ) nell ’ esercizio della sua impresa individuale, aveva affidato adAscom Servizi l’incarico di gestione amministrativa e contabile del personale dipendente della sua impresa; (2) nell’ambito di tale incarico gli era stato comunicato, dal personale dell’[OSCURATO:PERSONA], l’accesso da parte del locale ispettorato del lavoro che aveva richiesto chiarimenti in ordine al rapporto di lavoro d’una dipendente e di aver egli dato disposizioni di non fornire alcun elemento documentale all’ufficio richiedente; (3) gli era successivamente pervenuto un verbale d’ispezione di detto ufficio con applicazione di sanzioni, e che ciò sarebbe stato causato dal non autorizzato invio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di documentazione. Inoltre il [OSCURATO:PERSONA] precisò che [OSCURATO:PERSONA], pur incaricata di contestare il verbale ispettivo, non aveva dato corso all’impugnativa, inviando anzi all’ispettorato ulteriore documentazione, sicché ne era derivata l’emissione a suo carico di ordinanze-ingiunzioni e per di più la dipendente aveva promosso un giudizio rivendicando differenze retributive, il tutto con danno economico che l’attore addebitava all’operato dei convenuti per violazione degli obblighi del mandatario, quanto all’[OSCURATO:PERSONA], e per mancata prestazione professionale, quanto alla Bincoletto. 3. La ric hiesta risarcitoria venne formulata a titolo contrattuale ed extracontrattuale, quest’ultima nei confronti della consulente del lavoro per gravi violazioni del codice di deontologia professionale e nei confronti di Ascom s.r.l. ex art 2049 c.c. 4. Entrambi i convenuti contrastarono la domanda, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito ad altri (nella specie la Confcommercio) la consulenza e l’assistenza in materia sindacale e lavoristica. 5. Con sentenza n. 108/2012 il Tribunale adito rigettò la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla C orte d ’ appello di Venezia, deducendo, per quanto rileva in questa sede: (1) violazione dell’art.2697 c.c.sull’onere della prova (in quanto indebitamente invertito); (2) iter processuale non conforme a quanto stabilito dal c.p.c.; (3) esclusione di responsabilità della consulente del lavoro, pur riconoscendo che la pratica è stata gestita dalla stessa; (4 ) nullità della sentenza per il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. 7. Con sentenza n.1214/2019 depositata in data 21/3/2019 la C orte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello e confermato, per l’effetto, la sentenza impugnata. 8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] R e propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art . 380 - bis 1 c.p.c. 10. Le parti controricorrenti hanno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla controversia, in relazione al nr. 3 dell’art. 360 c.p.c.1”, lamentando che la C orte territoriale abbiaapplicato l’art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, quando invece in giudizio di appello stato instaurato ante riforma 2012. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazionedegli articoli 2043 e 2049 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.”per avere i giudici di merito escluso la sussistenza del rapporto contrattuale tra il ricorrente da un lato e la società Ascom servizi s.r.l. e la consulente del lavoro Bincoletto dall’altro, e non avere conseguentemente valutato se vi fosse responsabilità in capo a questi ultimi. 3. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, perché, nel dolersi della valutazione di inammissibilità cui è pervenuta la Corte territoriale, viola l’art. 366, n. 6, c.p.c., omette di riprodurre adeguatamente il contenuto dell’atto di appello, sia direttamente, sia indirettamente, precisando la parte corrispondente nell’atto che avrebbe rispettato l’art. 342 cod. proc. civ. Infatti, alle pagg. 4 e ss. , il ricorrente procede all’indicazione di quelli che sarebbero stati i motivi di appello, ma non solo omette di esporre, sia pur sommariamente, i contenuti del la sentenza di primo grado e di localizzarla in questo giudizio di legittimità, ma inoltre, e soprattutto, indica in modo insanabilmente generico sia il tenore dell’atto di appello svolgente la critica, sia il tenore della sentenza di primo grado che sarebbe stato criticato. 3.1 Dall ’ esame della decisione del T ribunale ricavato dalla sentenza gravataemerge che « il Tribunale ha descritto l ’ ambito dei rapporti intercorsi tra le parti,per quanto scaturente dalle allegazioni attoree, rilevando la palese incongruenza tra l’ipotizzato affidamento della “gestione amministrativa e contabile del personale dipendente della azienda”e “ l ’ onere di svolgere incombenze di carattere fiscale ” per concluderne condivisibilmente che, per come delineato dall’attore, il contenuto dell’incarico non è risultato affatto chiaro, non senza evidenziare che l’attore neppure avesse prodotto il documento contrattuale intercorso con [OSCURATO:PERSONA]. Altresì il Tribunale ha preso atto che dalla produzione documentale effettuata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] è risultato che il suo incarico avesse ad oggetto esclusivamente la prestazione del servizio di elaborazione delle paghe essendo stato demandato ad altro soggetto giuridico (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) tutta l’attività di assistenza nella materia lavoristica, e rilevando, quanto alla posizione assunta dalla convenuta Bincoletto, che questa avesse negato qualsivoglia rapporto professionale autonomo e direttocon l’attore, essendo ella collaboratrice della Confcommercio. Sicché il Tribunale ha constatato che, a fronte dei temi opposti da entrambi i convenuti, l’attore non avesse affatto precisato a quale soggetto giuridico era stato conferito incarico rispetto all’ attività ispettiva né aveva allegato ulteriori elementi in fatto che consentissero di ricondurre all’attività dei convenuti profili di responsabilità ipotizzati. Rispetto all’assetto difensivo attoreo rimasto immutato rispetto all’originaria formulazione, il Tribunale ha dato quindi atto che dal verbale ispettivo risultava per contro individuato quale consulente del lavoro del [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] e che la trasmissione dei documenti sulla quale l’attore aveva fondato l’azione era stato effettuato proprio dalla ridetta Confcommercio. Sicché, constatata l’inammissibilità della prova orale formulata dall’attore, il Tribunale ha radicalmente escluso che nella specie sussistesse un incarico di gestione dei rapporti di lavoro tra l’attore e la [OSCURATO:PERSONA], come pure un rapporto contrattuale professionale con la Bincoletto, escludendo altresì che se ne potesse dare utile prova della sussistenza mediante le richieste istruttorie formulate dall’attore, giungendo dunque al convincimento reiettivodelle domande». 3.2 Dalla esposizione della motivazione della sentenza del T ribunale appare evidente che i motivi addotti contro la stessa, con l’appello - così come riportati nella sentenza impugnata e limitati alla mera denuncia dei vizi che inficierebbero la sentenza di primo grado, senza alcun supporto argomentativo idoneo a dimostrarne la sussistenza in concreto - non rispettano i requisiti di specificità dei motivi d’impugnazione, quali enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte e seguiti dalla dottrina. 3.3 Infatti nel giudizio di appello - che non è un iudicium novum , ma è una revisio prioris instantiae - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se da un lato il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale e assoluta, dall’altro lato si esige pur sempre che “alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime”(così Cass. Sez. Un., sent. 16/01/2002, n. 16, seguita da numerose conformi). 3.4 Va rammentato al riguardo che l ’ esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 3.5 Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., Sez. I, ord. 6/9/2021, n. 24048; Cass., Sez. I, ord. 23/12/2020, n. 29495; Cass., Sez. V, ord. 29/9/2017, n. 22880). 3.6 Il motivo d ’ impugnazione è infatti rappresentato dall ’ enunciazione , secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea. Con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, sent. 11/01/2005, n. 359). 3.7 Principio, questo, ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto. Né tale principio può dirsi irrilevante nel caso di specie, alla stregua del dictumdi cui a Cass., Sez. V, sentenza 01/12/2020, n. 27368: “ In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenzacon la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti,indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.” Tale principio non vuole, infatti, in alcun modo escludere che il motivo debba criticare la motivazione. 3.8 Orbene, nella motivaz ione della sentenza gravata, da p. 8 a fine p. 9, si riferisce delle ragioni della decisione di primo grado su ogni domanda. Nella successiva pagin a 10 la sentenza così motiva: “Rileva la Corte che, a fronte del dato motivazionale reso dal Tribunale nei sensi testé sintetizzati, l’appellante non ha preso in esame tale motivazione al fine di incrinarne il fondamento logico- giuridico, proponendo invece una critica generica, del tutto disancorata dal percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Per consolidata giurisprudenza la specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 cpc, per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, dovendosi accompagnare alla parte volitiva dell’appello una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice (cfr. in tal senso Cass. n. 18932/2016). Il che evidentemente non è avvenuto nel caso di specie, essendosi l’appellante limitato ad esprimere il suo generico dissenso rispetto alla pronuncia della quale ha chiesto la riforma, senza prendere in esame le ragioni spiegate dal Tribunale”(enfasi aggiunta). 3.9 L ’ affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la violazione dell’art. 342 c.p.c., per mancanza dispecificità dei motivi, non merita quindi censura, essendo conforme ai principi di legittimità sopra richiamati, sicché il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. 4. Sul secondo motivo . Il motivo in oggetto è inficiato dalla inammissibilità del primo motivo. Ad ogni buon conto, è sufficiente osservare al riguardo che, se viene lamentata la mancata considerazione dei motivi di appello,non si può imputare alla Corte territoriale l’erronea valutazione di norme riguardanti il meritodella pretesa. 5. Quanto appena riportato conduce alla conclusione che il ricorso è inammissibile. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno deicontroricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm