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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 05300/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10486/2020 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1489/2020 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 14/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da EDILAZIO 92 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 19/12/2018, con la quale era stato dichiarato lo stato di insolvenza della EDILAZIO 92 [OSCURATO:PERSONA]; ha rigettato la domanda proposta dalla società reclamante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; ha compensato integralmente le spese del giudizio di reclamo.

La sentenza, pubblicata il 14/2/2020, è stata impugnata da EDILAZIO 92 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.

È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.91, 92 e 96 c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost. e 132 c.p.c., in tema di regolamentazione delle spese del giudizio di reclamo.

Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.

Il ricorso è infatti limitato al capo della sentenza ex art. 18 l. fall. che ha deciso sulle spese processuali.

Si denunzia -come sopra detto - la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. , unitamente all’art. 24 Cost. e all’art. 132 c.p.c.

La censura è invero inammissibile poiché intesa a sindacare la decisione circa la compensazione delle spese processuali, oltre che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.

A tal riguardo la corte d’appello ha motivato facendo riferimento al fatto che l'istanza di cui essenzialmente si discuteva, nel merito, era da considerare proponibile anche in pendenza del procedimento finalizzato alla chiusura del primo fallimento; e “per gli stessi motivi” ha ritenuto di compensare le spese.

La motivazione deve essere considerata unitariamente al contesto che emerge dalla sentenza e in questa prospettiva costituisce una motivazione adeguata.

La compensazione delle spese (anche tenendo conto del testoattuale dell’art.92 c.p.c. come conseguente a C. cost. n. 77 del2018) riporta a una nozione elastica, che ricomprende ognieventuale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.

Il fondamento della relativa decisione può essere sindacato dal giudice di legittimità solo ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando intal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, inpresenza di una motivazione apparente.

Non è questo il caso.

Invero il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sinoa misurare "gravità ed eccezionalità" delle ipotesi di compensazione al di là delle fattispecie in cui all'affermazione del giudice del meritonon corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (v. già Cass. Sez. 2 n. 15495-22).

In definitiva, ciò che conta è che il giudice abbia indicato inmotivazione, in modo coerente con quanto stabilito nella restanteparte motiva, quali siano le gravi ragioni che lo hanno indotto alladecisione (Cass. Sez. 5 n. 1950-22 e altre).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195del 22/9/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 d el 27/09/2023).

La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente sopra esposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in complessivi €4.000, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 4.000 in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10486/2020 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1489/2020 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 14/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da EDILAZIO 92 [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 19/12/2018, con la quale era stato dichiarato lo stato di insolvenza della EDILAZIO 92 [OSCURATO:PERSONA]; ha rigettato la domanda proposta dalla società reclamante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; ha compensato integralmente le spese del giudizio di reclamo. La sentenza, pubblicata il 14/2/2020, è stata impugnata da EDILAZIO 92 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.91, 92 e 96 c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost. e 132 c.p.c., in tema di regolamentazione delle spese del giudizio di reclamo. Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Il ricorso è infatti limitato al capo della sentenza ex art. 18 l. fall. che ha deciso sulle spese processuali. Si denunzia -come sopra detto - la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. , unitamente all’art. 24 Cost. e all’art. 132 c.p.c. La censura è invero inammissibile poiché intesa a sindacare la decisione circa la compensazione delle spese processuali, oltre che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. A tal riguardo la corte d’appello ha motivato facendo riferimento al fatto che l'istanza di cui essenzialmente si discuteva, nel merito, era da considerare proponibile anche in pendenza del procedimento finalizzato alla chiusura del primo fallimento; e “per gli stessi motivi” ha ritenuto di compensare le spese. La motivazione deve essere considerata unitariamente al contesto che emerge dalla sentenza e in questa prospettiva costituisce una motivazione adeguata. La compensazione delle spese (anche tenendo conto del testoattuale dell’art.92 c.p.c. come conseguente a C. cost. n. 77 del2018) riporta a una nozione elastica, che ricomprende ognieventuale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il fondamento della relativa decisione può essere sindacato dal giudice di legittimità solo ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando intal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, inpresenza di una motivazione apparente. Non è questo il caso. Invero il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sinoa misurare "gravità ed eccezionalità" delle ipotesi di compensazione al di là delle fattispecie in cui all'affermazione del giudice del meritonon corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (v. già Cass. Sez. 2 n. 15495-22). In definitiva, ciò che conta è che il giudice abbia indicato inmotivazione, in modo coerente con quanto stabilito nella restanteparte motiva, quali siano le gravi ragioni che lo hanno indotto alladecisione (Cass. Sez. 5 n. 1950-22 e altre). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195del 22/9/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 d el 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente sopra esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in complessivi €4.000, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 4.000 in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co
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