CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 17099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25240/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3989/2015depositata il 22/09/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Sicilia aveva confermato la decisione favorevole alla [OSCURATO:SOCIETA] in causa di impugnazione di cartella esattoriale; 2. la srl non si costituiva; 3. la Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile; considerato che: 1.non vi è agli atti prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla [OSCURATO:SOCIETA] è prova solo della consegna dell’atto all’ufficio postale. La notifica a mezzo del servizio postale non si perfeziona con la consegna né con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. La rilevata assenza di prova comporta l’inammissibilitàdel ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio; 2. non vi è luogo a pronuncia sulle spese e non si applica nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002; PQM la Corte dichiara il ricorso inammiss