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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15129/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli, n. 4075/25 del23/12/2025, confermativa del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli del5/11/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.e a più delitti di cui all’art. 629 c.p. aggravati anche dal metodo mafioso e dal fineagevolativo della consorteria mafiosa.2.A fondamento del ricorso il difensore di fiducia del ricorrente deduce duemotivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1.Col primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

B), C) ed E), c.p.p.,si deducono violazioni di legge, inosservanza di norme processuali e vizi dimotivazione, nella parte in cui l’ordinanza non ha dichiarato la perdita di efficaciadella misura ex art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. per l’omessa trasmissione deiprovvedimenti relativi alla data di iscrizione del nominativo del ricorrente nelregistro degli indagati.Negli atti trasmessi al Tribunale del riesame è invero possibile rinvenire per laposizione di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente un provvedimento di aggiornamento delleiscrizioni datato 12/12/2024.

Dal contenuto di tale provvedimento emerge inmaniera inconfutabile che nei confronti dell'indagato vi è stata una precedenteiscrizione nel procedimento 1364/2022 R.G.N.R. di cui tuttavia non vi è traccia negliCiò posto la prima questione che viene sollevata attiene quindi alla violazionedell'art. 309, comma 10, c.p.p. per omessa declaratoria della perdita di efficaciadella misura dovuta a violazione dell'art. 309, comma 5, del codice di rito.Tale omissione ha determinato un vulnus nel diritto di difesa dal momento cheil provvedimento di iscrizione dell’indagato soddisfa esigenze di garanzia, certezza euniformità delle iscrizioni e permette forme di controllo intrinseco ed estrinsecosulla gestione dei tempi delle indagini, al fine di assicurare alla difesa un'effettivaverifica circa il rispetto dei tempi e delle garanzie difensive.L'iscrizione nel registro degli indagati è inoltre legata anche ad alcuni principifondanti tra cui quello della ragionevole durata del processo.Tale iscrizione ha rilievo anche nel procedimento relativo ai reati permanentiperché anche rispetto ad essi opera tutto il sistema processuale delle decorrenze edelle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406, 407 delcodice di rito, cosicché comunque non si potrebbe mai superare il termine massimobiennale di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.A ciò si aggiunga la nuova disciplina della retrodatazione dell'iscrizione voltaappunto ad evitare che un'iscrizione ritardata del nominativo della persona indagatapossa consentire lo svolgimento di fatto di indagini per un periodo più lungo diquello fissato dalla legge (articolo 335-quater c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150 del2022).Consegue in punto di diritto che ove tali notizie non siano disponibili la difesanon può verificare quali atti di indagine risultino utilizzabili in quanto compiuti primadella scadenza del termine delle indagini e quali no e all'esito di detta operazionevalutare se eliminati dalla piattaforma indiziaria gli atti di indagine tardivi possonoancora ritenersi configurabili a carico dell'indagato le fattispecie oggetto degliaddebiti provvisori posti a fondamento della misura cautelare.Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie in cui non è possibileindividuare, attesa l'omessa trasmissione di cui sopra, il termine entro il quale leindagini sono iniziate e quello entro il quale dovevano essere concluse.A tanto avrebbe dovuto conseguire la inefficacia dell'ordinanza cautelare exart. 309, comma 10.Il Tribunale del riesame è ricorso invece ad un escamotage motivazionaleignorando ogni ragionamento sul punto: i giudici nonostante le evidenze cheemergono ictu oculi dalla lettura del provvedimento del pubblico ministeroconsiderano quella del 12/12/2024 l'iscrizione originaria e non un aggiornamento diuna precedente iscrizione e ciò hanno ritenuto di evincere dalla documentazioneversata in Tiap.Tuttavia, i giudici hanno spostato il ragionamento su una questione differentequella della tardività dell’iscrizione per essere essa intervenuta solo all’esito deldeposito delle informative conclusive dell’attività investigativa svolta.Al riguardo, a sostegno della propria decisione, il Tribunale cita la disciplinaintertemporale relativa alle indagini preliminari di cui all'art. 88-bis d.lgs. 150/22 dicui tuttavia riporta solo in parte il contenuto, laddove peraltro la difesa non avevaposto nessuna questione ex art. 335-quater c.p.p. relativa alla retrodatazione deitermini, avendo esclusivamente evidenziato il mancato rispetto dell'obbligosussistente in capo al pubblico ministero del rispetto della normativa dell'iscrizionedell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

Al riguardo va considerato chesono sottratte alla disciplina transitoria specifiche novità in quanto destinate adinfluire su profili che nella visione del legislatore non possono tollerare un regime adefficacia differita.

Rientrano in questo ambito le modifiche agli articoli 335, 408 e414 c.p.p. la cui matrice unitaria è quella di ricalibrare i criteri guida di valutazioneche condizionano significativi passaggi.La novella ha apportato modifiche all'art. 335, da un lato, puntualizzando insenso oggettivo la notizia di reato e, dall'altro, specificando in senso soggettivo lecondizioni in forza delle quali quella notizia di reato debba essere iscrittasoggettivamente a carico di una determinata persona.Ciò premesso, l'elemento di novità è costituito dalla precisazione delparametro dell'attività valutativa del pubblico ministero così da assicurarel'uniformità delle iscrizioni e da evitare iscrizioni precoci o indiscriminate.

Vengonoquindi introdotti criteri guida per l'esercizio del potere discrezionale di iscrizione daparte del pubblico ministero.

Rispetto alla precedente stesura della disposizione lanovità è rappresentata dal fatto che per la prima volta viene esplicitato ilpresupposto sostanziale per procedere all'iscrizione soggettiva utilizzando il termineindizi.

Trattasi tuttavia di nuova formula rievocativa di indicazioni già rese dallesezioni Unite di questa Corte (nella pronuncia Tammaro).

L'utilizzo del termineindizi conferma il pregresso orientamento giurisprudenziale di legittimità secondocui l'obbligo di iscrizione sorge in presenza di specifici elementi indizianti e non dimeri sospetti.Ciò posto, sulla base delle informative relative al procedimento n. 1364/22risalenti al 2022, confluite nell'ordinanza genetica, schematicamente riportate, siafferma che in esse è dato rinvenire i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nelregistro degli indagati.Tuttavia, secondo la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame l'omessaiscrizione non determina nessuna conseguenza in termini di inutilizzabilità degli attidi indagine compiuti prima di tale iscrizione.

La motivazione sul punto risulta illogicain quanto è contraddetta da numerose informazioni emergenti dagli atti delprocedimento.La sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per procedere all'iscrizionedell'indagato risale almeno al Marzo 2022 in riferimento all'informativa del 8 Marzo2022 con la conseguenza che le indagini nei confronti del ricorrente sono proseguiteoltre i termini massimi di cui agli artt. 405 e 407 e senza che per lui sia statarichiesta nessuna proroga ai sensi dell'art. 406 c.p.p. come invece è avvenuto pergli altri indagati i cui provvedimenti di iscrizione originari sono stati trasmessi epossono essere verificati.2.2.Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

B e E), c.p.p., silamentano violazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p. e vizi di motivazioni, nella partein cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per laretrodatazione prevista per le c.d. contestazioni a catena.Si premette che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto, in data 17.5.2023, inesecuzione dell'o.c.c. n. 127/23 emessa in data 24.4.2023 dal G.l.P. del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 26550/20 R.G.N.R. (n. 19498/21R.G.

G.l.P.) per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per la partecipazione al clanLicciardi con contestazione relativa all'anno 2013.Indi si rappresenta che tutte le emergenze investigative (dichiarazioni deicollaboratori di giustizia e captazioni ambientali e telefoniche) poste a fondamentodell'ordinanza impugnata sono state acquisite dal settembre del 2022 e sonoterminate il 17.5.2023, in un momento temporale che precede l'emissione dellaprima ordinanza (e ciò si evince dallo stesso tenore della seconda ordinanzacautelare).In particolare, tutti i collaboratori di giustizia, ad esclusione del solo PaoneRaffaele, hanno iniziato il percorso di collaborazione ben prima dell'emissione dellaprima ordinanza e le relative dichiarazioni, valutate ai fini del giudizio di gravitàindiziaria relativo alla stessa, sono state tutte rilasciate in epoca abbondantementeantecedente all’emissione dell’ordinanza.Il dato sostanziale degli elementi effettivamente presenti agli atti chedovrebbero provare l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan Licciardi per il periodo incontestazione dà atto della conoscenza da parte del medesimo ufficio di procura diquegli elementi – tutti - prima dell'emissione della prima ordinanza di custodiacautelare.

Tale circostanza non può che superare il dato formale della contestazionedel reato associativo fino al giugno 2023 che chiude la condotta ad un mesesuccessivo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto nell'ambito della prima ordinanza dicustodia cautelare (è lo stesso G.i.p. ad avere affermato nel corpo della nuovaordinanza l'inesistenza di elementi successivi al momento dell'arresto).In ogni caso la questione posta non può essere superata facendo riferimentoalla consumazione del reato associativo provvisoriamente contestato - fino a giugno2023 - e dunque dopo l’emissione della misura risalente al 24.4.23, dovendosi fareinvece riferimento, ai fini della desumibilità degli atti, alla data del rinvio a giudizioe non a quella dell’emissione dell’ordinanza.Discorso analogo vale per le intercettazioni, tutte convalidate dal G.l.P. in dataantecedente all'emissione dell'o.c.c. n. 127/23.

Le intercettazioni richiamate dalG.l.P. ai fini della delibazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato alcapo A) erano già a conoscenza del P.M. prima dell'emissione dell'o.c.c. n. 127/23,avvenuta il 24.4.2023.Argomentazioni analoghe valgono altresì per i reati contestati ai capi C), E),M), V) della rubrica: in disparte il rilievo che le date di ipotetica commissione deidelitti di cui ai capi M) e V) sono "incredibilmente eloquenti", essendo entrambicontestati come commessi a fine 2022, in ogni caso, tutte le captazioni poste afondamento dell'ordinanza impugnata erano già a conoscenza dell'ufficio di Procuraprima dell'emissione dell'o.c.c. n. 127/23.E, quanto al capo C, valga quanto già osservato in ordine al reato di cui all’art.416-bis, non potendosi, anche in tal caso, superare la questione posta facendoriferimento alla consumazione del reato provvisoriamente contestato - fino al16.5.2023 - e dunque dopo l’emissione della misura risalente al 24.4.23 (ma primadell’esecuzione del 17.5.23), dovendosi fare invece riferimento, quale momentotemporale di chiusura della desumibilità dagli atti, alla data del rinvio a giudizio enon a quella dell’emissione dell’ordinanza.Trattasi per di più di reati connessi già con la prima partecipazione associativaoggetto della prima ordinanza cautelare del 24.4.2023, tenuto anche conto che inbuona sostanza l’associazione contestata nella prima ordinanza cautelare e quellaprovvisoriamente contestata nel presente procedimento sono la medesimaassociazione ex art. 416-bis, e si distinguono solo sotto il profilo temporale.Indi, richiamata la giurisprudenza di legittimità e costituzionale intervenuta inmateria, si conclude per l'operatività della retrodatazione, con consequenzialeinefficacia della misura per superamento del termine di fase di un anno di cui all'art.303, co. 1°, c.p.p., perché in definitive le due ordinanze hanno ad oggetto fattidiversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione aiquali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, co. 1°, lett. b), c), c.p.p., a nullarilevando che dalla prima ordinanza sia scaturito il procedimento a cognizione pienadi merito, non venendo meno in tal caso la garanzia processuale contenuta nell'art.297, co. 3°, c.p.p.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza dirichiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.I motivi sono entrambi generici e manifestamente infondati.2.A differenza di quanto assume il ricorrente col primo motivo di ricorso, ilTribunale del riesame non è ricorso ad un escamotage motivazionale ignorandoquanto dedotto dalla difesa in ordine alla mancata trasmissione degli atti relativiall’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e alle conseguenze in termini disopravvenuta inefficacia della misura cautelare.Innanzitutto, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato – edemerge dal verbale di udienza - le difese all’udienza camerale dinanzi al Tribunale,dopo aver rinunciato ad ogni doglianza in ordine alla sussistenza dei gravi indizi ealle esigenze cautelari, limitavano il riesame alle seguenti questioni di naturapreliminare, la prima illustrata in udienza e la seconda esposta anche nelle memoriedifensive depositate da entrambi i difensori dell’[OSCURATO:PERSONA]:1) sopravvenuta inefficacia della misura per la mancata trasmissione alTribunale dei provvedimenti relativi alla data di iscrizione nel registro ex art. 335c.p.p. e relative proroghe, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti di indagineper mancato rispetto del termine di anni due previsto dall'art. 407, comma 2, lett.a), nn. 1) e 3), c.p.p. non essendo stata rinvenuta in TIAP l'iscrizione di AbbatielloPaolo nel registro degli indagati, ma solo un "provvedimento di iscrizione e diaggiornamento delle iscrizioni nel presente procedimento penale n. 1364/22R.G.N.R., datato 12.12.2024;2) in subordine, annullamento dell'ordinanza impugnata per l'operativitàdell'art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione all'ordinanza di custodia cautelare n.127/23 emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal G.I.P. del Tribunale di Napoliin data 24.4.2023 nell’ambito del procedimento penale 26550/20 R.G.N.R.Sicché, rispetto alla prima questione come innanzi ad essi proposta, i giudicidi merito hanno piuttosto potuto confermare mediante la consultazione degli atti inTiap che quella del 12/12/2024 è l'iscrizione originaria e non un aggiornamento diuna precedente iscrizione.A fronte di procedimento iscritto per una pluralità di soggetti e per più ipotesidi reato, il Tribunale ha escluso che per il ricorrente vi fosse stato unprovvedimento di iscrizione nel registro degli indagati anteriore a quello datato12/12/2024 – intervenuto dopo il deposito delle informative conclusive del RepartoOperativo, [OSCURATO:PERSONA] (R.O.N.I.) dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto invece come “primo provvedimento di iscrizione diABBATIELLO [OSCURATO:PERSONA] nel registro per i reati per i quali è stata emessa la misuracautelare impugnata; il dato, facilmente evincibile dalla documentazione versata inTIAP, è stato sottolineato anche dalla difesa nel corso della discussione”; con laconseguenza che non vi fosse – e non ve ne è - spazio per la eccepita decorrenzadel termine di due anni ex art. 407 c.p.p., né tanto meno per la declaratoria diinefficacia della misura ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen.Il ricorrente desume l’esistenza di un preesistente atto, non depositato,interpretando il tenore del citato provvedimento di “iscrizione e aggiornamento delleiscrizioni” del 12/12/2024.

Si tratta – come condivisibilmente sottolinea ilProcuratore generale nella requisitoria scritta - di operazione logica di inferenza,frutto di un’interpretazione legittima ma non obbligata – considerato il numero degliindagati e dei titoli di reato evidentemente non assimilabili ai fini che occupano –,che non supera tuttavia la constatazione documentale operata dal Tribunale anchePeraltro – osserva ulteriormente questa Corte – l’argomenti difensivo sembrafondato sul mero dato formale dell’oggetto indicato nell’intestazione delprovvedimento che fa generico riferimento a provvedimento di iscrizione eaggiornamento delle iscrizioni senza un effettivo confronto con gli atti.2.1.Il Tribunale si è, tuttavia, spinto oltre, affrontando – di ufficio - laquestione sotto il profilo della tempestività o meno dell’iscrizione intervenuta – solo– in data 12/12/2024 dopo il deposito delle informative conclusive del RepartoOperativo, [OSCURATO:PERSONA] (R.O.N.I.) dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA], dando risposta negativa alla sua tardività, ai fini dell'utilizzabilità degli attidi indagine, adducendo l’applicazione, in relazione al caso di specie, della normatransitoria posta dall’art. 88-bis d.l.gs. n. 150/2022, entrato in vigore il30.12.2022.Ha osservato, il Tribunale, che, nella fattispecie in esame, trattandosi diprocedimento già pendente per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, c.p.p. inepoca antecedente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], l'eventuale tardivitàdell'iscrizione dell'indagato non comporti alcuna inutilizzabilità degli atti di indaginecompiuti prima dell'iscrizione stessa; e ha indicato, a sostegno della tesi lapronuncia di questa Corte, Sez. 6, del 10/9/2024-29/10/2024, n. 39681, che ha,invero, ritenuto, che l’accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia direato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15,comma 1, kit. b), d.lgs.

IO ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quandol’iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entratain vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente peruno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epocaantecedente, ancorché in permanenza attuale.Ha quindi concluso il Tribunale per l’applicabilità del pregresso orientamento,secondo cui "la tardiva annotazione della «notitia criminis» nel registro delle notiziedi reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd.

RiformaCartabia, con l'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilitàdegli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione stessa" (Sez. 5, 13/3/2025-10/6/2025, n. 21866, in cui questa Corte ha evidenziato che l'apprezzamento dellatempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione del pubblico ministeroed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi diresponsabilità disciplinare o penali nei confronti del pubblico ministero negligente).Tanto ha concluso il Tribunale dopo aver precisato che nella fattispecie inesame, il ricorrente è stato iscritto nel registro degli indagati in data 12.12.2024,ma in un procedimento (n. 1364/22) già pendente all'atto dell'entrata in vigoredell'art. 335 quater, comma 5, c.p.p. e per i delitti di cui agli artt. 416-bis c.p. e629-416-bis. 1 c.p., ovvero per delitti indicati dall'art. 407, co. 2°, c.p.p., peraltrocommessi, il primo, anteriormente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA],ancorché permanente fino al giugno 2023, gli altri, in data anteriore all'entrata invigore della [OSCURATO:PERSONA].Riguardo a tale decisione il ricorrente si limita ad osservare di non avere postouna questione di retrodatazione dei termini ex art. 335-quater cod. proc. pen. –che infatti, ove applicabile, avrebbe comunque dovuto essere posta secondo ilprocedimento dettato da tale articolo come modificato dal d.lgs. 150/22 - ma solouna questione di tardiva iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. dal momentoche la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per procedere all’iscrizionedell’indagato nel registro delle notizie di reato emergeva – quanto meno - fin dalmarzo 2022 (in riferimento all’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la conseguenza che leindagini sarebbero proseguite oltre il termine massimo di legge e senza che per ilricorrente fosse stata richiesta alcuna proroga, con conseguente inutilizzabilitàdegli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine.Ebbene, deve convenirsi con il Tribunale che in ogni caso, alla stregua delladisciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge [OSCURATO:PERSONA], non vi è spazioper la dedotta inutilizzabilità degli atti.Ed invero, secondo l’orientamento costante di questa Corte la tardivaannotazione della "notitia criminis" nel registro delle notizie di reato di cui all'art.335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd. [OSCURATO:PERSONA], conl'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilità degli atti diindagine compiuti prima dell'iscrizione stessa (così da ultimo, Sez. 5, Sentenza n.21866 del 13/03/2025 Rv. 288293 – 01, in motivazione, questa Corte ha ribaditoche l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusivavalutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma laconfigurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti delpubblico ministero negligente).2.2.Peraltro, la prospettazione difensiva è anche generica perché fa riferimentogenericamente a più informative – non allegate ai fini dell’autosufficienza del ricorso- senza neppure precisare la loro specifica rilevanza rispetto al ricorrente ai fini cheoccupano, limitandosi a ritenere che almeno da quella del 8.3.2022 emergerebberogià elementi, rectius indizi a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove le stesse epoche deicommessi reati, come emergenti dalle contestazioni provvisorie, sono successivealle informative del 2022 e di poco antecedenti a quella di settembre 2023, indicatacome conclusiva senza peraltro neppure specificare se ve ne fossero altre, o vifossero comunque elementi ulteriori, di data successiva.Sicché, in definitiva, non è nemmeno dato comprendere il momento preciso incui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere tempestivamente il ricorrente.3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e inutilmentereiterativo di una questione che aveva già trovato adeguata risposta nelprovvedimento impugnato.La motivazione dell’ordinanza impugnata è in effetti coerente con i canoniermeneutici dell’art. 297, comma 3, c.p.p. elaborati dalla giurisprudenza edesplicitamente richiamati dal Tribunale.Il Tribunale dà innanzitutto atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto,in data 17.5.2023, in esecuzione dell'o.c.c. n. 127/23 emessa in data 24.4.2023 dalG.l.P. del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 26550/20R.G.N.R. (n. 19498/21 R.G.

G.l.P.) per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per lapartecipazione al clan Licciardi con contestazione relativa all'anno 2013.Rispetto a tale aspetto i difensori contro-deducono che tutte le emergenzeinvestigative (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e captazioni ambientali etelefoniche), poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, sarebbero stateacquisite dal settembre del 2022 e terminate il 17.5.2023 (data di arresto delricorrente in esecuzione della prima misura cautelare emessa nel procedimento n.26550/20 R.G.N.R.), ovvero in un momento temporale che precede l'emissionedella prima ordinanza.

Tuttavia, essi non considerano, innanzitutto, che la primaordinanza cautelare è stata emessa il 24.4.23 e, per quanto indicato dalla stessadifesa col motivo esaminato al punto che precede, che vi è stata ancheun’informativa conclusiva del settembre 2023, atto palesemente successivo allaprima ordinanza.La difesa ragiona come se l’arresto nell’altro procedimento segninecessariamente e certamente la fine delle indagini nel presente procedimento,senza considerare che hanno indubbio rilievo non solo le indagini in sé ma anchetutte quelle attività collegate alle indagini che contribuiscono a delineare i fatti (trale quali quella che tira le fila e ricostruisce le vicende è essenziale soprattuttorispetto a casi – come quello in esame – in cui le emergenze sono molto articolate ecomplesse).A ben vedere, poi, gli argomenti esposti dalla difesa si limitano a prospettareche tutti i collaboratori di giustizia, ad esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA], avrebberoiniziato il percorso di collaborazione ben prima dell'emissione della prima ordinanzae sono stati valutati ai fini del giudizio di gravità indiziaria relativo alla stessa e cheanche i verbali delle loro dichiarazioni risalgono ad epoca pregressa alla primaordinanza, senza precisare, tuttavia, il contenuto e la rilevanza specifica di quelledichiarazioni ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto del presenteprocedimento che afferiscono a fatti senza dubbio più recenti rispetto a quellioggetto della prima ordinanza cautelare che sono ben circoscritti temporalmente esi fermano al 2013; fatti quelli oggetto del presente procedimento che in alcuni casila contestazione provvisoria dà per consumati in epoca successiva alla primaordinanza cautelare e ciò non per ragioni strumentali - sulle quali la difesa siinterroga - ma perché effettivamente secondo quanto emerge dalle stesseimputazioni provvisorie – alcuni segmenti fattuali si pongono in date successiveallaprima ordinanza (così per la partecipazione associativa, con poteri decisionali e diorganizzazione, dell’[OSCURATO:PERSONA] al clan Licciardi contestata dal mese di aprile 2022fino a giugno 2023 e per l’estorsione di cui al capo C), aggravata ai sensi dell’art.416-bis.1. che la contestazione provvisoria riporta come consumata a maggio 2016per essere state dai correi poste in essere condotte consumative successiveall’arresto dell’[OSCURATO:PERSONA]).

D’altronde, la stessa indicazione delle date di inizio dellecollaborazioni, tendenzialmente risalenti al 2012, 2013 e 2015, avrebbe imposto dievidenziare la specifica rilevanza del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratoriai fini che occupano (dovendosi presumere che essi riferirono quanto da loroappreso prima della collaborazione).Ciò senza considerare che quanto già emerso andava comunque valutato emesso in correlazione con tutti gli altri elementi emersi, alcuni molto piùrecentemente (si pensi ad esempio agli esiti delle operazioni di monitoraggio che invirtù della telecamera investigativa installata nei pressi di un esercizio commercialeproseguivano fino al 17.5.2023, data in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arrestoe gli indagati, per evidenti ragioni di cautela, decidevano di cambiare luogo diincontro), ai fini di una compiuta ricostruzione delle complesse vicende oggetto delpresente procedimento, rispetto alle quali peraltro il Tribunale non ha ravvisato lasussistenza di quella connessione qualificata - cui pure fa nuovamente riferimentola difesa senza tuttavia allegare elementi specifici al riguardo - che può assumererilievo ai fini che occupano (ha, in particolare, il Tribunale, sottolineato il notevoleiato temporale esistente tra i fatti del 2013 e quelli oggetto del presenteprocedimento tale da escludere la possibilità di ritenere come una medesimavicenda associativa le due partecipazioni associative contestate all’[OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad epoche così distanti tra loro, o di ravvisare una connessione qualificatatra i fatti).Quanto alle estorsioni di cui ai capi E), M) e V), consumati prima del 24.4.2023(data di emissione della prima ordinanza), il Tribunale ha ritenuto che ricorral'ipotesi in cui, nell’ambito di procedimenti diversi, tra i fatti contestati non sussisteconnessione qualificata: in tale situazione, la retrodatazione opera solo se glielementi giustificativi della seconda ordinanza sono già desumibili dagli atti almomento dell’adozione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti allamedesima autorità giudiziaria e la loro separazione possa, quindi, essere il frutto diuna scelta del Pm.

Ebbene, ha osservato, il Tribunale, che tra i fatti contestati adAbbatiello [OSCURATO:PERSONA] con la prima ordinanza ed i reati contestati ai capi E), M) e V) conla seconda ordinanza certamente non sussiste concorso formale e nesso teleologico,ma non sussiste neppure la continuazione, non emergendo - né essendo statodedotto dalla difesa - alcun elemento per poter ritenere che [OSCURATO:PERSONA],quando diresse l'articolazione del clan Licciardi nel 2013, avesse già previsto, siapure per grandi linee, di commettere, dieci anni dopo, le estorsioni contestate aicapi E), M) e V).Pertanto, trattandosi di procedimenti in corso davanti alla stessa autoritàgiudiziaria e potendo la loro separazione essere frutto di una scelta del P.M. – haconcluso il Tribunale - è necessaria, per l'operatività della retrodatazione, la"desumibilità" dagli atti degli elementi giustificativi della seconda ordinanzacautelare già dal momento dell'emissione della prima.L’impostazione seguita dal Tribunale è coerente con l'orientamento espressoda questa Corte, tra l’altro, in Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA]-13/2/2015, n. 6374,espressamente citata dal collegio della cautela, seguito da successive pronunce (tratante, Sez. 4, Sentenza n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464 – 01), secondo cui“desumibilità dagli atti" vuol dire che tutti gli elementi di prova posti a basedell'ordinanza custodiale successiva siano già presenti nel procedimento nel quale èstata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare, con l'importanteprecisazione che, nel caso di indagini delegate alla polizia giudiziaria, la"desumibilità" dagli atti va correlata, di norma, al deposito della cd. informativafinale, la quale, compendiando l'esito delle varie attività investigative compiute,consente di valutare nel loro complesso — e con una lettura unitaria - tutti glielementi di prova acquisiti, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza dellecondizioni per adottare la misura cautelare.Indi il Tribunale riporta un passaggio della motivazione della sentenza citatan. 6374/2015: "La desumibilità dagli atti, ai fini della retrodatazione dei termini didurata della custodia, implica, quindi, che si abbia riguardo al complessoprobatorio acquisito nel procedimento, che deve essere tale da consentire diritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e diesigenze cautelari che giustifichino l'adozione della misura, avuto riguardo aiparametri di cui all'art. 273 c.p.p. e segg.

Ritiene il Collegio che, affinché possasussistere la «desumibilità dagli atti», il detto complesso probatorio, acquisito nelprocedimento precedente, deve essere corrispondente a quello posto a base dellaordinanza successiva o, per lo meno, non deve essere meno consistente.

Se, infatti,le acquisizioni probatorie compiute precedentemente alla emissione della primaordinanza fossero state diverse o minori di quelle poste a base della misuracautelare successivamente adottata, la mancata contestazione del fatto con laprima ordinanza risulterebbe giustificata, dovendosi ritenere che il magistrato abbiaritenuto insufficienti gli indizi di colpevolezza fino ad allora acquisiti o le esigenzecautelari fino ad allora accertate.

Né, in una tale situazione, è pensabile che ilgiudice chiamato a sindacare la sussistenza della desumibilità dagli atti, ai fini delladecisione sulla invocata retrodatazione dei termini di durata della custodiacautelare, possa formulare - ora per allora - un impossibile giudizio ipotetico aposteriori circa la sufficienza delle acquisizioni probatorie allora esistenti peremettere, con la prima ordinanza, la misura cautelare anche per il fatto contestatocon l'ordinanza successiva.

La «desumibilità dagli atti» deve potersi ricavare ictuoculi dal giudice chiamato a verificare l'applicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3,senza compiere apprezzamenti discrezionali, che sostituirebbero tale giudice aquello in precedenza competente a decidere l'adozione delle misure cautelari e chetrasformerebbero la ratio dell'istituto della retrodatazione in altro da ciò che havoluto il legislatore”.

E si è infine sottolineato in tale pronuncia che “[q]uanto dettovuoi dire che la «desumibilità dagli atti va intesa non solo in termini«quantitativi» (come complesso degli elementi di prova da poter valutare ai finidella adozione della misura cautelare), ma anche in termini qualitativi», nelsenso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati interpretati edecodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria.

Ne deriva che, nelcaso di indagini delegate alla polizia giudiziaria, la desumibilità degli atti vacorrelata - di norma - al deposito della «informativa finale», la quale,compendiando l’esito delle varie attività investigative compiute, consente divalutare nel loro complesso - e con una lettura unitaria - tutti gli elementi di provaacquisiti, ai finì della decisione in ordine alla sussistenza delle condizioni peradottare la misura cautelare; salvo il caso in cui l'informativa finale sia meramentereiterativa - anche sul piano della lettura unitaria dei vari elementi di prova - diprecedenti annotazioni di P.G., già depositate in atti nel corso delle indagini, e nonpresenti elementi di novità rispetto a queste".Sez. 3, Sentenza n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 – 02 ha a sua voltaaffermato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodiacautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla primaordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanzacautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinateevenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinatocompendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero diesprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degliindizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, allarichiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (fattispecie in cui questaCorte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso laretrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era statoemesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazionedella prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando nonsussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negliepisodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).Orbene, nella fattispecie in esame – conclude il Tribunale - i Carabinieri delR.O.N.l. hanno depositato alla D.D.A. di Napoli l'informativa conclusiva solo il7.9.2023, vale a dire oltre tre mesi dopo l'emissione della prima ordinanza,avvenuta il 24.4.2023.Il Tribunale ha in buona sostanza ritenuto che all’atto di emissione della primaordinanza – questo è il momento temporale da considerare e non quello dell’arrestoin esecuzione di essa – non emergeva già l’intero quadro valutativo completoconfluito nella seconda ordinanza per i fatti diversi in essa valutati, rispetto ai qualinon è peraltro ravvisabile alcuna connessione qualificata con quelli pregressi (attesoil consistente iato temporale che li separa).

E ciò ha affermato il Tribunale inmancanza peraltro di indicazioni specifiche, in tale senso, da parte delle difese che,genericamente, ancora nella presente sede, si limitano ad affermare – pur avendo iltribunale evidenziato che rileva la valutazione complessiva di là dell’ esaurimento insé di determinati atti d’indagine – che gli elementi probatori erano già emersi primaperché ad epoca antecedente risalgono le dichiarazioni dei collaboratori, gli esitidelle intercettazioni e le informative di marzo ed ottobre 2022 (senza peraltroconsiderare quella successiva di settembre 2023).Sicché, a voler considerare come ultimo atto pregnante l’informativa disettembre 2023 – che non può dirsi effettuata in tempi irragionevoli tenuto contoche alcune indagini proseguirono fino all’arresto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - essaè comunque successiva alla prima ordinanza.4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Alla cancelleria devono essere demandati gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli, n. 4075/25 del23/12/2025, confermativa del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli del5/11/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.e a più delitti di cui all’art. 629 c.p. aggravati anche dal metodo mafioso e dal fineagevolativo della consorteria mafiosa.2.A fondamento del ricorso il difensore di fiducia del ricorrente deduce duemotivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1.Col primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), c.p.p.,si deducono violazioni di legge, inosservanza di norme processuali e vizi dimotivazione, nella parte in cui l’ordinanza non ha dichiarato la perdita di efficaciadella misura ex art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. per l’omessa trasmissione deiprovvedimenti relativi alla data di iscrizione del nominativo del ricorrente nelregistro degli indagati.Negli atti trasmessi al Tribunale del riesame è invero possibile rinvenire per laposizione di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente un provvedimento di aggiornamento delleiscrizioni datato 12/12/2024. Dal contenuto di tale provvedimento emerge inmaniera inconfutabile che nei confronti dell'indagato vi è stata una precedenteiscrizione nel procedimento 1364/2022 R.G.N.R. di cui tuttavia non vi è traccia negliCiò posto la prima questione che viene sollevata attiene quindi alla violazionedell'art. 309, comma 10, c.p.p. per omessa declaratoria della perdita di efficaciadella misura dovuta a violazione dell'art. 309, comma 5, del codice di rito.Tale omissione ha determinato un vulnus nel diritto di difesa dal momento cheil provvedimento di iscrizione dell’indagato soddisfa esigenze di garanzia, certezza euniformità delle iscrizioni e permette forme di controllo intrinseco ed estrinsecosulla gestione dei tempi delle indagini, al fine di assicurare alla difesa un'effettivaverifica circa il rispetto dei tempi e delle garanzie difensive.L'iscrizione nel registro degli indagati è inoltre legata anche ad alcuni principifondanti tra cui quello della ragionevole durata del processo.Tale iscrizione ha rilievo anche nel procedimento relativo ai reati permanentiperché anche rispetto ad essi opera tutto il sistema processuale delle decorrenze edelle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406, 407 delcodice di rito, cosicché comunque non si potrebbe mai superare il termine massimobiennale di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.A ciò si aggiunga la nuova disciplina della retrodatazione dell'iscrizione voltaappunto ad evitare che un'iscrizione ritardata del nominativo della persona indagatapossa consentire lo svolgimento di fatto di indagini per un periodo più lungo diquello fissato dalla legge (articolo 335-quater c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150 del2022).Consegue in punto di diritto che ove tali notizie non siano disponibili la difesanon può verificare quali atti di indagine risultino utilizzabili in quanto compiuti primadella scadenza del termine delle indagini e quali no e all'esito di detta operazionevalutare se eliminati dalla piattaforma indiziaria gli atti di indagine tardivi possonoancora ritenersi configurabili a carico dell'indagato le fattispecie oggetto degliaddebiti provvisori posti a fondamento della misura cautelare.Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie in cui non è possibileindividuare, attesa l'omessa trasmissione di cui sopra, il termine entro il quale leindagini sono iniziate e quello entro il quale dovevano essere concluse.A tanto avrebbe dovuto conseguire la inefficacia dell'ordinanza cautelare exart. 309, comma 10.Il Tribunale del riesame è ricorso invece ad un escamotage motivazionaleignorando ogni ragionamento sul punto: i giudici nonostante le evidenze cheemergono ictu oculi dalla lettura del provvedimento del pubblico ministeroconsiderano quella del 12/12/2024 l'iscrizione originaria e non un aggiornamento diuna precedente iscrizione e ciò hanno ritenuto di evincere dalla documentazioneversata in Tiap.Tuttavia, i giudici hanno spostato il ragionamento su una questione differentequella della tardività dell’iscrizione per essere essa intervenuta solo all’esito deldeposito delle informative conclusive dell’attività investigativa svolta.Al riguardo, a sostegno della propria decisione, il Tribunale cita la disciplinaintertemporale relativa alle indagini preliminari di cui all'art. 88-bis d.lgs. 150/22 dicui tuttavia riporta solo in parte il contenuto, laddove peraltro la difesa non avevaposto nessuna questione ex art. 335-quater c.p.p. relativa alla retrodatazione deitermini, avendo esclusivamente evidenziato il mancato rispetto dell'obbligosussistente in capo al pubblico ministero del rispetto della normativa dell'iscrizionedell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. Al riguardo va considerato chesono sottratte alla disciplina transitoria specifiche novità in quanto destinate adinfluire su profili che nella visione del legislatore non possono tollerare un regime adefficacia differita. Rientrano in questo ambito le modifiche agli articoli 335, 408 e414 c.p.p. la cui matrice unitaria è quella di ricalibrare i criteri guida di valutazioneche condizionano significativi passaggi.La novella ha apportato modifiche all'art. 335, da un lato, puntualizzando insenso oggettivo la notizia di reato e, dall'altro, specificando in senso soggettivo lecondizioni in forza delle quali quella notizia di reato debba essere iscrittasoggettivamente a carico di una determinata persona.Ciò premesso, l'elemento di novità è costituito dalla precisazione delparametro dell'attività valutativa del pubblico ministero così da assicurarel'uniformità delle iscrizioni e da evitare iscrizioni precoci o indiscriminate. Vengonoquindi introdotti criteri guida per l'esercizio del potere discrezionale di iscrizione daparte del pubblico ministero. Rispetto alla precedente stesura della disposizione lanovità è rappresentata dal fatto che per la prima volta viene esplicitato ilpresupposto sostanziale per procedere all'iscrizione soggettiva utilizzando il termineindizi. Trattasi tuttavia di nuova formula rievocativa di indicazioni già rese dallesezioni Unite di questa Corte (nella pronuncia Tammaro). L'utilizzo del termineindizi conferma il pregresso orientamento giurisprudenziale di legittimità secondocui l'obbligo di iscrizione sorge in presenza di specifici elementi indizianti e non dimeri sospetti.Ciò posto, sulla base delle informative relative al procedimento n. 1364/22risalenti al 2022, confluite nell'ordinanza genetica, schematicamente riportate, siafferma che in esse è dato rinvenire i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nelregistro degli indagati.Tuttavia, secondo la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame l'omessaiscrizione non determina nessuna conseguenza in termini di inutilizzabilità degli attidi indagine compiuti prima di tale iscrizione. La motivazione sul punto risulta illogicain quanto è contraddetta da numerose informazioni emergenti dagli atti delprocedimento.La sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per procedere all'iscrizionedell'indagato risale almeno al Marzo 2022 in riferimento all'informativa del 8 Marzo2022 con la conseguenza che le indagini nei confronti del ricorrente sono proseguiteoltre i termini massimi di cui agli artt. 405 e 407 e senza che per lui sia statarichiesta nessuna proroga ai sensi dell'art. 406 c.p.p. come invece è avvenuto pergli altri indagati i cui provvedimenti di iscrizione originari sono stati trasmessi epossono essere verificati.2.2.Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B e E), c.p.p., silamentano violazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p. e vizi di motivazioni, nella partein cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per laretrodatazione prevista per le c.d. contestazioni a catena.Si premette che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto, in data 17.5.2023, inesecuzione dell'o.c.c. n. 127/23 emessa in data 24.4.2023 dal G.l.P. del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 26550/20 R.G.N.R. (n. 19498/21R.G. G.l.P.) per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per la partecipazione al clanLicciardi con contestazione relativa all'anno 2013.Indi si rappresenta che tutte le emergenze investigative (dichiarazioni deicollaboratori di giustizia e captazioni ambientali e telefoniche) poste a fondamentodell'ordinanza impugnata sono state acquisite dal settembre del 2022 e sonoterminate il 17.5.2023, in un momento temporale che precede l'emissione dellaprima ordinanza (e ciò si evince dallo stesso tenore della seconda ordinanzacautelare).In particolare, tutti i collaboratori di giustizia, ad esclusione del solo PaoneRaffaele, hanno iniziato il percorso di collaborazione ben prima dell'emissione dellaprima ordinanza e le relative dichiarazioni, valutate ai fini del giudizio di gravitàindiziaria relativo alla stessa, sono state tutte rilasciate in epoca abbondantementeantecedente all’emissione dell’ordinanza.Il dato sostanziale degli elementi effettivamente presenti agli atti chedovrebbero provare l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan Licciardi per il periodo incontestazione dà atto della conoscenza da parte del medesimo ufficio di procura diquegli elementi – tutti - prima dell'emissione della prima ordinanza di custodiacautelare. Tale circostanza non può che superare il dato formale della contestazionedel reato associativo fino al giugno 2023 che chiude la condotta ad un mesesuccessivo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto nell'ambito della prima ordinanza dicustodia cautelare (è lo stesso G.i.p. ad avere affermato nel corpo della nuovaordinanza l'inesistenza di elementi successivi al momento dell'arresto).In ogni caso la questione posta non può essere superata facendo riferimentoalla consumazione del reato associativo provvisoriamente contestato - fino a giugno2023 - e dunque dopo l’emissione della misura risalente al 24.4.23, dovendosi fareinvece riferimento, ai fini della desumibilità degli atti, alla data del rinvio a giudizioe non a quella dell’emissione dell’ordinanza.Discorso analogo vale per le intercettazioni, tutte convalidate dal G.l.P. in dataantecedente all'emissione dell'o.c.c. n. 127/23. Le intercettazioni richiamate dalG.l.P. ai fini della delibazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato alcapo A) erano già a conoscenza del P.M. prima dell'emissione dell'o.c.c. n. 127/23,avvenuta il 24.4.2023.Argomentazioni analoghe valgono altresì per i reati contestati ai capi C), E),M), V) della rubrica: in disparte il rilievo che le date di ipotetica commissione deidelitti di cui ai capi M) e V) sono "incredibilmente eloquenti", essendo entrambicontestati come commessi a fine 2022, in ogni caso, tutte le captazioni poste afondamento dell'ordinanza impugnata erano già a conoscenza dell'ufficio di Procuraprima dell'emissione dell'o.c.c. n. 127/23.E, quanto al capo C, valga quanto già osservato in ordine al reato di cui all’art.416-bis, non potendosi, anche in tal caso, superare la questione posta facendoriferimento alla consumazione del reato provvisoriamente contestato - fino al16.5.2023 - e dunque dopo l’emissione della misura risalente al 24.4.23 (ma primadell’esecuzione del 17.5.23), dovendosi fare invece riferimento, quale momentotemporale di chiusura della desumibilità dagli atti, alla data del rinvio a giudizio enon a quella dell’emissione dell’ordinanza.Trattasi per di più di reati connessi già con la prima partecipazione associativaoggetto della prima ordinanza cautelare del 24.4.2023, tenuto anche conto che inbuona sostanza l’associazione contestata nella prima ordinanza cautelare e quellaprovvisoriamente contestata nel presente procedimento sono la medesimaassociazione ex art. 416-bis, e si distinguono solo sotto il profilo temporale.Indi, richiamata la giurisprudenza di legittimità e costituzionale intervenuta inmateria, si conclude per l'operatività della retrodatazione, con consequenzialeinefficacia della misura per superamento del termine di fase di un anno di cui all'art.303, co. 1°, c.p.p., perché in definitive le due ordinanze hanno ad oggetto fattidiversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione aiquali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, co. 1°, lett. b), c), c.p.p., a nullarilevando che dalla prima ordinanza sia scaturito il procedimento a cognizione pienadi merito, non venendo meno in tal caso la garanzia processuale contenuta nell'art.297, co. 3°, c.p.p.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza dirichiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.I motivi sono entrambi generici e manifestamente infondati.2.A differenza di quanto assume il ricorrente col primo motivo di ricorso, ilTribunale del riesame non è ricorso ad un escamotage motivazionale ignorandoquanto dedotto dalla difesa in ordine alla mancata trasmissione degli atti relativiall’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e alle conseguenze in termini disopravvenuta inefficacia della misura cautelare.Innanzitutto, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato – edemerge dal verbale di udienza - le difese all’udienza camerale dinanzi al Tribunale,dopo aver rinunciato ad ogni doglianza in ordine alla sussistenza dei gravi indizi ealle esigenze cautelari, limitavano il riesame alle seguenti questioni di naturapreliminare, la prima illustrata in udienza e la seconda esposta anche nelle memoriedifensive depositate da entrambi i difensori dell’[OSCURATO:PERSONA]:1) sopravvenuta inefficacia della misura per la mancata trasmissione alTribunale dei provvedimenti relativi alla data di iscrizione nel registro ex art. 335c.p.p. e relative proroghe, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti di indagineper mancato rispetto del termine di anni due previsto dall'art. 407, comma 2, lett.a), nn. 1) e 3), c.p.p. non essendo stata rinvenuta in TIAP l'iscrizione di AbbatielloPaolo nel registro degli indagati, ma solo un "provvedimento di iscrizione e diaggiornamento delle iscrizioni nel presente procedimento penale n. 1364/22R.G.N.R., datato 12.12.2024;2) in subordine, annullamento dell'ordinanza impugnata per l'operativitàdell'art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione all'ordinanza di custodia cautelare n.127/23 emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal G.I.P. del Tribunale di Napoliin data 24.4.2023 nell’ambito del procedimento penale 26550/20 R.G.N.R.Sicché, rispetto alla prima questione come innanzi ad essi proposta, i giudicidi merito hanno piuttosto potuto confermare mediante la consultazione degli atti inTiap che quella del 12/12/2024 è l'iscrizione originaria e non un aggiornamento diuna precedente iscrizione.A fronte di procedimento iscritto per una pluralità di soggetti e per più ipotesidi reato, il Tribunale ha escluso che per il ricorrente vi fosse stato unprovvedimento di iscrizione nel registro degli indagati anteriore a quello datato12/12/2024 – intervenuto dopo il deposito delle informative conclusive del RepartoOperativo, [OSCURATO:PERSONA] (R.O.N.I.) dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto invece come “primo provvedimento di iscrizione diABBATIELLO [OSCURATO:PERSONA] nel registro per i reati per i quali è stata emessa la misuracautelare impugnata; il dato, facilmente evincibile dalla documentazione versata inTIAP, è stato sottolineato anche dalla difesa nel corso della discussione”; con laconseguenza che non vi fosse – e non ve ne è - spazio per la eccepita decorrenzadel termine di due anni ex art. 407 c.p.p., né tanto meno per la declaratoria diinefficacia della misura ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen.Il ricorrente desume l’esistenza di un preesistente atto, non depositato,interpretando il tenore del citato provvedimento di “iscrizione e aggiornamento delleiscrizioni” del 12/12/2024. Si tratta – come condivisibilmente sottolinea ilProcuratore generale nella requisitoria scritta - di operazione logica di inferenza,frutto di un’interpretazione legittima ma non obbligata – considerato il numero degliindagati e dei titoli di reato evidentemente non assimilabili ai fini che occupano –,che non supera tuttavia la constatazione documentale operata dal Tribunale anchePeraltro – osserva ulteriormente questa Corte – l’argomenti difensivo sembrafondato sul mero dato formale dell’oggetto indicato nell’intestazione delprovvedimento che fa generico riferimento a provvedimento di iscrizione eaggiornamento delle iscrizioni senza un effettivo confronto con gli atti.2.1.Il Tribunale si è, tuttavia, spinto oltre, affrontando – di ufficio - laquestione sotto il profilo della tempestività o meno dell’iscrizione intervenuta – solo– in data 12/12/2024 dopo il deposito delle informative conclusive del RepartoOperativo, [OSCURATO:PERSONA] (R.O.N.I.) dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA], dando risposta negativa alla sua tardività, ai fini dell'utilizzabilità degli attidi indagine, adducendo l’applicazione, in relazione al caso di specie, della normatransitoria posta dall’art. 88-bis d.l.gs. n. 150/2022, entrato in vigore il30.12.2022.Ha osservato, il Tribunale, che, nella fattispecie in esame, trattandosi diprocedimento già pendente per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, c.p.p. inepoca antecedente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA], l'eventuale tardivitàdell'iscrizione dell'indagato non comporti alcuna inutilizzabilità degli atti di indaginecompiuti prima dell'iscrizione stessa; e ha indicato, a sostegno della tesi lapronuncia di questa Corte, Sez. 6, del 10/9/2024-29/10/2024, n. 39681, che ha,invero, ritenuto, che l’accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia direato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15,comma 1, kit. b), d.lgs. IO ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quandol’iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entratain vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente peruno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epocaantecedente, ancorché in permanenza attuale.Ha quindi concluso il Tribunale per l’applicabilità del pregresso orientamento,secondo cui "la tardiva annotazione della «notitia criminis» nel registro delle notiziedi reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd. RiformaCartabia, con l'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilitàdegli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione stessa" (Sez. 5, 13/3/2025-10/6/2025, n. 21866, in cui questa Corte ha evidenziato che l'apprezzamento dellatempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione del pubblico ministeroed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi diresponsabilità disciplinare o penali nei confronti del pubblico ministero negligente).Tanto ha concluso il Tribunale dopo aver precisato che nella fattispecie inesame, il ricorrente è stato iscritto nel registro degli indagati in data 12.12.2024,ma in un procedimento (n. 1364/22) già pendente all'atto dell'entrata in vigoredell'art. 335 quater, comma 5, c.p.p. e per i delitti di cui agli artt. 416-bis c.p. e629-416-bis. 1 c.p., ovvero per delitti indicati dall'art. 407, co. 2°, c.p.p., peraltrocommessi, il primo, anteriormente all'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA],ancorché permanente fino al giugno 2023, gli altri, in data anteriore all'entrata invigore della [OSCURATO:PERSONA].Riguardo a tale decisione il ricorrente si limita ad osservare di non avere postouna questione di retrodatazione dei termini ex art. 335-quater cod. proc. pen. –che infatti, ove applicabile, avrebbe comunque dovuto essere posta secondo ilprocedimento dettato da tale articolo come modificato dal d.lgs. 150/22 - ma solouna questione di tardiva iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. dal momentoche la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per procedere all’iscrizionedell’indagato nel registro delle notizie di reato emergeva – quanto meno - fin dalmarzo 2022 (in riferimento all’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la conseguenza che leindagini sarebbero proseguite oltre il termine massimo di legge e senza che per ilricorrente fosse stata richiesta alcuna proroga, con conseguente inutilizzabilitàdegli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine.Ebbene, deve convenirsi con il Tribunale che in ogni caso, alla stregua delladisciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge [OSCURATO:PERSONA], non vi è spazioper la dedotta inutilizzabilità degli atti.Ed invero, secondo l’orientamento costante di questa Corte la tardivaannotazione della "notitia criminis" nel registro delle notizie di reato di cui all'art.335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd. [OSCURATO:PERSONA], conl'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilità degli atti diindagine compiuti prima dell'iscrizione stessa (così da ultimo, Sez. 5, Sentenza n.21866 del 13/03/2025 Rv. 288293 – 01, in motivazione, questa Corte ha ribaditoche l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusivavalutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma laconfigurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti delpubblico ministero negligente).2.2.Peraltro, la prospettazione difensiva è anche generica perché fa riferimentogenericamente a più informative – non allegate ai fini dell’autosufficienza del ricorso- senza neppure precisare la loro specifica rilevanza rispetto al ricorrente ai fini cheoccupano, limitandosi a ritenere che almeno da quella del 8.3.2022 emergerebberogià elementi, rectius indizi a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove le stesse epoche deicommessi reati, come emergenti dalle contestazioni provvisorie, sono successivealle informative del 2022 e di poco antecedenti a quella di settembre 2023, indicatacome conclusiva senza peraltro neppure specificare se ve ne fossero altre, o vifossero comunque elementi ulteriori, di data successiva.Sicché, in definitiva, non è nemmeno dato comprendere il momento preciso incui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere tempestivamente il ricorrente.3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e inutilmentereiterativo di una questione che aveva già trovato adeguata risposta nelprovvedimento impugnato.La motivazione dell’ordinanza impugnata è in effetti coerente con i canoniermeneutici dell’art. 297, comma 3, c.p.p. elaborati dalla giurisprudenza edesplicitamente richiamati dal Tribunale.Il Tribunale dà innanzitutto atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto,in data 17.5.2023, in esecuzione dell'o.c.c. n. 127/23 emessa in data 24.4.2023 dalG.l.P. del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 26550/20R.G.N.R. (n. 19498/21 R.G. G.l.P.) per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per lapartecipazione al clan Licciardi con contestazione relativa all'anno 2013.Rispetto a tale aspetto i difensori contro-deducono che tutte le emergenzeinvestigative (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e captazioni ambientali etelefoniche), poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, sarebbero stateacquisite dal settembre del 2022 e terminate il 17.5.2023 (data di arresto delricorrente in esecuzione della prima misura cautelare emessa nel procedimento n.26550/20 R.G.N.R.), ovvero in un momento temporale che precede l'emissionedella prima ordinanza. Tuttavia, essi non considerano, innanzitutto, che la primaordinanza cautelare è stata emessa il 24.4.23 e, per quanto indicato dalla stessadifesa col motivo esaminato al punto che precede, che vi è stata ancheun’informativa conclusiva del settembre 2023, atto palesemente successivo allaprima ordinanza.La difesa ragiona come se l’arresto nell’altro procedimento segninecessariamente e certamente la fine delle indagini nel presente procedimento,senza considerare che hanno indubbio rilievo non solo le indagini in sé ma anchetutte quelle attività collegate alle indagini che contribuiscono a delineare i fatti (trale quali quella che tira le fila e ricostruisce le vicende è essenziale soprattuttorispetto a casi – come quello in esame – in cui le emergenze sono molto articolate ecomplesse).A ben vedere, poi, gli argomenti esposti dalla difesa si limitano a prospettareche tutti i collaboratori di giustizia, ad esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA], avrebberoiniziato il percorso di collaborazione ben prima dell'emissione della prima ordinanzae sono stati valutati ai fini del giudizio di gravità indiziaria relativo alla stessa e cheanche i verbali delle loro dichiarazioni risalgono ad epoca pregressa alla primaordinanza, senza precisare, tuttavia, il contenuto e la rilevanza specifica di quelledichiarazioni ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto del presenteprocedimento che afferiscono a fatti senza dubbio più recenti rispetto a quellioggetto della prima ordinanza cautelare che sono ben circoscritti temporalmente esi fermano al 2013; fatti quelli oggetto del presente procedimento che in alcuni casila contestazione provvisoria dà per consumati in epoca successiva alla primaordinanza cautelare e ciò non per ragioni strumentali - sulle quali la difesa siinterroga - ma perché effettivamente secondo quanto emerge dalle stesseimputazioni provvisorie – alcuni segmenti fattuali si pongono in date successiveallaprima ordinanza (così per la partecipazione associativa, con poteri decisionali e diorganizzazione, dell’[OSCURATO:PERSONA] al clan Licciardi contestata dal mese di aprile 2022fino a giugno 2023 e per l’estorsione di cui al capo C), aggravata ai sensi dell’art.416-bis.1. che la contestazione provvisoria riporta come consumata a maggio 2016per essere state dai correi poste in essere condotte consumative successiveall’arresto dell’[OSCURATO:PERSONA]). D’altronde, la stessa indicazione delle date di inizio dellecollaborazioni, tendenzialmente risalenti al 2012, 2013 e 2015, avrebbe imposto dievidenziare la specifica rilevanza del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratoriai fini che occupano (dovendosi presumere che essi riferirono quanto da loroappreso prima della collaborazione).Ciò senza considerare che quanto già emerso andava comunque valutato emesso in correlazione con tutti gli altri elementi emersi, alcuni molto piùrecentemente (si pensi ad esempio agli esiti delle operazioni di monitoraggio che invirtù della telecamera investigativa installata nei pressi di un esercizio commercialeproseguivano fino al 17.5.2023, data in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arrestoe gli indagati, per evidenti ragioni di cautela, decidevano di cambiare luogo diincontro), ai fini di una compiuta ricostruzione delle complesse vicende oggetto delpresente procedimento, rispetto alle quali peraltro il Tribunale non ha ravvisato lasussistenza di quella connessione qualificata - cui pure fa nuovamente riferimentola difesa senza tuttavia allegare elementi specifici al riguardo - che può assumererilievo ai fini che occupano (ha, in particolare, il Tribunale, sottolineato il notevoleiato temporale esistente tra i fatti del 2013 e quelli oggetto del presenteprocedimento tale da escludere la possibilità di ritenere come una medesimavicenda associativa le due partecipazioni associative contestate all’[OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad epoche così distanti tra loro, o di ravvisare una connessione qualificatatra i fatti).Quanto alle estorsioni di cui ai capi E), M) e V), consumati prima del 24.4.2023(data di emissione della prima ordinanza), il Tribunale ha ritenuto che ricorral'ipotesi in cui, nell’ambito di procedimenti diversi, tra i fatti contestati non sussisteconnessione qualificata: in tale situazione, la retrodatazione opera solo se glielementi giustificativi della seconda ordinanza sono già desumibili dagli atti almomento dell’adozione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti allamedesima autorità giudiziaria e la loro separazione possa, quindi, essere il frutto diuna scelta del Pm. Ebbene, ha osservato, il Tribunale, che tra i fatti contestati adAbbatiello [OSCURATO:PERSONA] con la prima ordinanza ed i reati contestati ai capi E), M) e V) conla seconda ordinanza certamente non sussiste concorso formale e nesso teleologico,ma non sussiste neppure la continuazione, non emergendo - né essendo statodedotto dalla difesa - alcun elemento per poter ritenere che [OSCURATO:PERSONA],quando diresse l'articolazione del clan Licciardi nel 2013, avesse già previsto, siapure per grandi linee, di commettere, dieci anni dopo, le estorsioni contestate aicapi E), M) e V).Pertanto, trattandosi di procedimenti in corso davanti alla stessa autoritàgiudiziaria e potendo la loro separazione essere frutto di una scelta del P.M. – haconcluso il Tribunale - è necessaria, per l'operatività della retrodatazione, la"desumibilità" dagli atti degli elementi giustificativi della seconda ordinanzacautelare già dal momento dell'emissione della prima.L’impostazione seguita dal Tribunale è coerente con l'orientamento espressoda questa Corte, tra l’altro, in Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA]-13/2/2015, n. 6374,espressamente citata dal collegio della cautela, seguito da successive pronunce (tratante, Sez. 4, Sentenza n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464 – 01), secondo cui“desumibilità dagli atti" vuol dire che tutti gli elementi di prova posti a basedell'ordinanza custodiale successiva siano già presenti nel procedimento nel quale èstata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare, con l'importanteprecisazione che, nel caso di indagini delegate alla polizia giudiziaria, la"desumibilità" dagli atti va correlata, di norma, al deposito della cd. informativafinale, la quale, compendiando l'esito delle varie attività investigative compiute,consente di valutare nel loro complesso — e con una lettura unitaria - tutti glielementi di prova acquisiti, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza dellecondizioni per adottare la misura cautelare.Indi il Tribunale riporta un passaggio della motivazione della sentenza citatan. 6374/2015: "La desumibilità dagli atti, ai fini della retrodatazione dei termini didurata della custodia, implica, quindi, che si abbia riguardo al complessoprobatorio acquisito nel procedimento, che deve essere tale da consentire diritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e diesigenze cautelari che giustifichino l'adozione della misura, avuto riguardo aiparametri di cui all'art. 273 c.p.p. e segg. Ritiene il Collegio che, affinché possasussistere la «desumibilità dagli atti», il detto complesso probatorio, acquisito nelprocedimento precedente, deve essere corrispondente a quello posto a base dellaordinanza successiva o, per lo meno, non deve essere meno consistente. Se, infatti,le acquisizioni probatorie compiute precedentemente alla emissione della primaordinanza fossero state diverse o minori di quelle poste a base della misuracautelare successivamente adottata, la mancata contestazione del fatto con laprima ordinanza risulterebbe giustificata, dovendosi ritenere che il magistrato abbiaritenuto insufficienti gli indizi di colpevolezza fino ad allora acquisiti o le esigenzecautelari fino ad allora accertate. Né, in una tale situazione, è pensabile che ilgiudice chiamato a sindacare la sussistenza della desumibilità dagli atti, ai fini delladecisione sulla invocata retrodatazione dei termini di durata della custodiacautelare, possa formulare - ora per allora - un impossibile giudizio ipotetico aposteriori circa la sufficienza delle acquisizioni probatorie allora esistenti peremettere, con la prima ordinanza, la misura cautelare anche per il fatto contestatocon l'ordinanza successiva. La «desumibilità dagli atti» deve potersi ricavare ictuoculi dal giudice chiamato a verificare l'applicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3,senza compiere apprezzamenti discrezionali, che sostituirebbero tale giudice aquello in precedenza competente a decidere l'adozione delle misure cautelari e chetrasformerebbero la ratio dell'istituto della retrodatazione in altro da ciò che havoluto il legislatore”. E si è infine sottolineato in tale pronuncia che “[q]uanto dettovuoi dire che la «desumibilità dagli atti va intesa non solo in termini«quantitativi» (come complesso degli elementi di prova da poter valutare ai finidella adozione della misura cautelare), ma anche in termini qualitativi», nelsenso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati interpretati edecodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria. Ne deriva che, nelcaso di indagini delegate alla polizia giudiziaria, la desumibilità degli atti vacorrelata - di norma - al deposito della «informativa finale», la quale,compendiando l’esito delle varie attività investigative compiute, consente divalutare nel loro complesso - e con una lettura unitaria - tutti gli elementi di provaacquisiti, ai finì della decisione in ordine alla sussistenza delle condizioni peradottare la misura cautelare; salvo il caso in cui l'informativa finale sia meramentereiterativa - anche sul piano della lettura unitaria dei vari elementi di prova - diprecedenti annotazioni di P.G., già depositate in atti nel corso delle indagini, e nonpresenti elementi di novità rispetto a queste".Sez. 3, Sentenza n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 – 02 ha a sua voltaaffermato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodiacautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla primaordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanzacautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinateevenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinatocompendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero diesprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degliindizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, allarichiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (fattispecie in cui questaCorte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso laretrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era statoemesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazionedella prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando nonsussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negliepisodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).Orbene, nella fattispecie in esame – conclude il Tribunale - i Carabinieri delR.O.N.l. hanno depositato alla D.D.A. di Napoli l'informativa conclusiva solo il7.9.2023, vale a dire oltre tre mesi dopo l'emissione della prima ordinanza,avvenuta il 24.4.2023.Il Tribunale ha in buona sostanza ritenuto che all’atto di emissione della primaordinanza – questo è il momento temporale da considerare e non quello dell’arrestoin esecuzione di essa – non emergeva già l’intero quadro valutativo completoconfluito nella seconda ordinanza per i fatti diversi in essa valutati, rispetto ai qualinon è peraltro ravvisabile alcuna connessione qualificata con quelli pregressi (attesoil consistente iato temporale che li separa). E ciò ha affermato il Tribunale inmancanza peraltro di indicazioni specifiche, in tale senso, da parte delle difese che,genericamente, ancora nella presente sede, si limitano ad affermare – pur avendo iltribunale evidenziato che rileva la valutazione complessiva di là dell’ esaurimento insé di determinati atti d’indagine – che gli elementi probatori erano già emersi primaperché ad epoca antecedente risalgono le dichiarazioni dei collaboratori, gli esitidelle intercettazioni e le informative di marzo ed ottobre 2022 (senza peraltroconsiderare quella successiva di settembre 2023).Sicché, a voler considerare come ultimo atto pregnante l’informativa disettembre 2023 – che non può dirsi effettuata in tempi irragionevoli tenuto contoche alcune indagini proseguirono fino all’arresto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - essaè comunque successiva alla prima ordinanza.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Alla cancelleria devono essere demandati gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]