CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Canti ([OSCURATO:PERSONA]: CNT CRL54C12 B819T) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]: 03778300016), rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Ntuk ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63S07 Z335L) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 448/2020,pubblicata il 30 aprile 2020;Numero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino,la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per sentirla condannare al pagamento insuo favore della somma di euro 20.000,00 o, in subordine, di altramaggiore o minore somma, oltre interessi come per legge, rivalutazionemonetaria e risarcimento di ogni danno e spesa, anche di causa, a titolo dicompenso per la cessione del know-how e di tutte le attività svolte in favoredella predetta.Nello specifico, l’attore espose di aver ideato, per conto della societàRota [OSCURATO:SOCIETA]., un meccanismo di alzata a magneti il cui brevettosarebbe stato acquistato successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Espose altresì che, successivamente a tale acquisto, la [OSCURATO:PERSONA] ThesanS.p.A. si sarebbe rivolta a lui e, in occasione dell’incontro dell’11 febbraio2015, gli avrebbe conferito l’incarico di svolgere un’attività continuativa diconsulenza onde approfondire le proprie conoscenze del brevetto esvilupparlo ulteriormente.L’attore concluse deducendo che, nonostante in occasione dell’incontrodell’11 febbraio 2015, le parti avessero sottoscritto un accordo diriservatezza e sin da tale data egli avesse condiviso con la [OSCURATO:PERSONA] ThesanS.p.A. il know-how attraverso, fra l’altro, la redazione di una relazioneriassuntiva, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva rifiutato: a) di sottoscrivere uncontratto di consulenza continuativa proponendo, invece, con la mail del15 aprile 2015 «una consulenza a giornata piuttosto che a progetto, questoper almeno la prima parte della collaborazione, in quanto per il momentoNumero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026non riteniamo necessario impegnarla full time anche se per un breveperiodo»; b) di corrispondere all’attore i compensi professionali esposti.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituì in giudizio contestando laricostruzione dell’attore. Dedusse di non aver raggiunto alcun accordo perdare l’avvio ad un rapporto di collaborazione e, difatti, nessun contratto siera formalizzato, atteso, altresì, che, essendo il Casalgrandi uncollaboratore esterno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l’unico incarico conferitogliera stato quello di svolgere una giornata di formazione presso la loro sede.In ogni caso, dopo tale incontro, in cui peraltro il Casalgrandi, nonaveva fornito alcuna “conoscenza” relativa al brevetto, la [OSCURATO:PERSONA] ThesanS.p.A. non aveva formulato alcuna richiesta di svolgere altra e ulterioreAll’udienza del 12 luglio 2017, la società convenuta offrì banco iudicis,a titolo transattivo, il pagamento della somma di euro 3.000,00, chel’attore accettò, a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta.In tale udienza, il giudice propose alle parti, ex art. 185-bis c.p.c., diaddivenire ad un componimento bonario mediante versamento da partedella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a favore dell’attore della somma di euro6.000,00. L’attore accettò, mentre la convenuta non accolse la proposta.Ammessa ed espletata c.t.u. e tentata più volte la conciliazione tra leparti, il Tribunale di Torino, inquadrata la vicenda nell’ambito diun’ordinaria domanda di prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.,ritenuto che sarebbe stato onere della parte attrice provare, da un lato, lasussistenza di un titolo costitutivo del proprio diritto (ossia, la conclusione,anche orale, di un accordo avente ad oggetto la consulenza) e, dall’altro,le specifiche prestazioni effettivamente eseguite e per le quali avrebbematurato un diritto al pagamento delle medesime, rigettò le preteseavanzate dall’attore. A maggior ragione, atteso il contenuto dell’elaboratoperitale redatto dal c.t.u. e considerato che l’accordo di riservatezza su cuiNumero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’attore aveva fondato la propria pretesa, evidenziò non essere condivisibileche vi fosse stata una cessione di know-how a favore della [OSCURATO:PERSONA] ThesanS.p.A..Pertanto il giudice di prime cure concluse affermando che: a) ladomanda di parte attrice non poteva trovare accoglimento poiché «a frontedi prestazioni del valore accertati in sede di CTU di € 720,00= oltreaccessori, l’attore ha già ricevuto la somma di € 3.000,00», oltreall’importo di euro 1.500,00 ricevuto in epoca anteriore al giudizio; b)alcuna restituzione di somme, invece, doveva essere disposta in favoredella convenuta non avendo la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. formulato espressadomanda di ripetizione entro il termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. eneppure in sede di precisazione delle conclusioni.2.- In appello, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione di primecure lamentando la mancata e incompleta comprensione dei fatti el’erronea valutazione delle prove acquisite. In particolare, l’appellante haaffermato che al c.t.u. e, di conseguenza, al giudice, sarebbe mancatal’attenta analisi della copiosa corrispondenza prodotta. Inoltre, haformulato un secondo motivo d’appello sulle spese di lite.L’appellata società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al gravame chiedendone ilrigetto.La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata (n. 448/2020pubblicata il 30 aprile 2020), ha respinto l’appello.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a otto motivi.4.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c..Numero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazionedell’art. 112 c.p.c. e l’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciatosulla pluralità di incarichi espletati da [OSCURATO:PERSONA].Sostiene di non aver mai affermato che, con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sifosse instaurato un rapporto di collaborazione “coordinata e continuativa”,avendo egli invece ben precisato, fin dalla citazione introduttiva delgiudizio di primo grado, i fatti e rapporti intercorsi, che potevano bensìsfociare in un rapporto stabile e continuativo (come in un primo temporichiesto dalla società) ma che non avevano condotto ad ulteriori incarichiperché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si era mostrata interessata solo ad altreconsulenze non a tempo pieno.Deduce, ancora, l’omesso esame di una parte di una mail, nonché ilfatto che il c.t.u. avrebbe trascurato di considerare una serie di prestazionifornite dallo stesso ricorrente e alcuni documenti tecnici, con conseguentenullità della relazione di c.t.u..2.- La censura risulta inammissibile.Ed invero, come più volte chiarito da questa Corte regolatrice, ricorrela violazione dell’art. 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia delgiudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo diessa) o su un’eccezione ritualmente proposte. In particolare, è statoevidenziato che «i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione suun punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo silamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per lasoluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamentea norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di dirittosostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece,Numero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esamedal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguatamotivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessapronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione delladomanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchicompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per lasoluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previstodall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame dellaquestione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dallatotale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradottonella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente,nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 22204 del4 agosto 2021; Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 27551 del 23 ottobre2024).Nella specie, il ricorrente, pur sostenendo l’esistenza di un’omissionedi pronuncia da parte del giudice del merito, si duole, in realtà, siadell’interpretazione fornita dalla Corte distrettuale in ordine alla fattispeciesostanziale dedotta in giudizio, sia della ricostruzione della vicendafattuale esaminata dal giudice del merito e compiuta attraverso lavalutazione delle risultanze probatorie (documentazione prodotta erelazione di c.t.u.). Inoltre, il ricorrente lamenta l’omesso esame di unaparte del contenuto di una mail inviatagli dalla società controricorrente.Pertanto, dalla lettura e disamina delle argomentazioni addotte asostegno della censura di cui si tratta (cfr., all’uopo, le pagg. 6-11 delricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), risulta piuttostoevidente come esse, oltre a non confrontarsi, in modo alcuno, con laNumero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026sentenza impugnata - che ha ampiamente chiarito che l’ausiliario avevaesaminato tutta la documentazione sottoposta al suo vaglio e ha altresìescluso la nullità della c.t.u. - si concentrino non già sull’effettiva esistenzadi un’omissione di pronuncia (nella specie, peraltro, non suscettibile diessere in alcun modo ravvisata), ma essenzialmente su una ricostruzionedella vicenda fattuale e sui conseguenti accertamenti compiuti dal giudicedi merito, invocandone una rivalutazione preclusa in sede di legittimità.Pertanto, l’inammissibilità delle censure sviluppate con il motivo inesame deriva non soltanto dall’impossibilità di ravvisare, nella specie,alcuna ipotesi di omessa pronuncia, ma altresì dal patente contrasto conl’orientamento consolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazionenon può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass.civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diNumero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 61, 115, 116 e 188 c.p.c., con conseguente assunzione dalconsulente della ricostruzione dei fatti giuridici, di giudizi di valore delleprove documentali e di qualificazioni giuridiche.4.- La censura è inammissibile.Ed invero, premesso che, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorsosi desume che il giudice del merito abbia demandato all’ausiliario laricostruzione di fatti giuridici, o valutazioni delle risultanze probatorie o,ancora, qualificazioni di tipo giuridico, anche tale motivo risulta tendentea sindacare gli accertamenti di fatto e la ricostruzione operata dalla Cortedi merito, peraltro pienamente in linea con il giudice di prime cure. Infine,esso trascura che quanto affermato dal c.t.u. è stato, poi, pienamentecondiviso dalla Corte distrettuale con adeguata motivazione.5.- Il terzo motivo risulta articolato in due censure: con la prima, ilricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e,cioè, lo studio dell’alzante con neodimi superiori.6.- Anche con la prima censura del quarto motivo, il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, cioè, laNumero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026rielaborazione di un prototipo da parte del ricorrente per esigenze dellaSavio [OSCURATO:SOCIETA]. e relative attività espletate.7.- Il quinto e il sesto motivo risultano anch’essi diretti a denunciarel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussionetra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c..8.- Tali censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, sono palesemente inammissibili, dovendo ribadirsi che«Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. civ., Sez.3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte d’Appello diTorino confermato l’infondatezza della domanda giudiziale propostadall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).Numero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/20269.- Con la seconda censura del terzo motivo, il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., l’omessa motivazione circa lamancata ammissione delle prove testimoniali.10.- Anche con la seconda censura del quarto motivo, il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., l’omessamotivazione circa la mancata ammissione delle prove testimoniali.11.- Tale mancata ammissione forma oggetto, peraltro, anche delladoglianza contenuta nel settimo motivo.12.- Orbene, le censure di cui si tratta, scrutinabili anch’esse inmaniera congiunta, risultano tutte inammissibili, atteso che il ricorrentenon chiarisce come tali prove sarebbero state valevoli ad invalidare - conun giudizio di certezza - l’efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento dei giudici di merito (cfr., in tal senso,Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 27415 del 29 ottobre 2018). Non emerge,dunque, in alcun modo la decisività, né il ricorrente contribuisce a spiegarein quali termini tali prove testimoniali avrebbero condotto - ove ammesse- ad un diverso convincimento dei giudici di merito.13.- Con l’ottavo (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nonché del d.m. n. 55 del 2014. Censuraaltresì l’omessa o erronea motivazione sulla condanna alle spese di lite.Sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dellasoccombenza solo parziale dell’odierno ricorrente a cui era statocomunque riconosciuto un credito di euro 720,00 (assorbito nel maggioreimporto di euro 3.000,00 ricevuto dalla società controricorrente etrattenuto in acconto).Inoltre, la Corte di merito, pur avendo chiarito che il criterio deldecisum andava integrato con quello del disputatum, non avrebbeNumero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026applicato correttamente lo scaglione di riferimento in relazione all’importodi euro 3.000,00, ma quello successivo.14.- La prima censura è infondata alla stregua del criterio dellasoccombenza sostanziale, dovendo tenersi conto pur sempre del rigettodella domanda proposta dall’attore ed odierno ricorrente. La secondacensura è anch’essa infondata, giacché la Corte di merito ha chiarito, inmotivazione che, proprio per il fatto che il criterio del decisum andavaintegrato con quello del disputatum, il valore della causa poteva essereindividuato nell’importo complessivo di euro 16.000,00, che era quellorichiesto dall’appellante come suo credito residuo all’esito dell’acconto dieuro 3.000,00 già ricevuto (cfr., all’uopo, le conclusioni rassegnate inappello e presenti a pag. 1 della sentenza impugnata). Dunque,correttamente, la Corte ha applicato la scaglione da euro 5.200,00 a euro26.000,00. Peraltro, l’importo di euro 720,00 era già incluso nei 1.500,00euro già ricevuti prima del giudizio.15.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento, infavore della società controricorrente, delle spese processuali nella misuraliquidata in dispositivo, con distrazione al difensore anticipatario, ai sensidell’art. 93 c.p.c..16.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00), di cui €.Numero registro generale 31756/2020Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 21463/2026Data pubblicazione 24/06/2026200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge;ordina la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] L. NTUK.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco