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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 28607/2026

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lo di Napoli in data 21/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe emessa ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenza del GIP del Tribunale diNapoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata,rideterminando il trattamento sanzionatorio.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] difensore lamentando:- nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sulla legalitàdella pena concordata.

Deduce che in sentenza non sono esplicitati i terminidell’accordo (reato più grave, criterio di aumento per il reato satellite ecompatibilità della pena con il quadro legale di riferimento);- violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio d motivazione in relazione allaquantificazione dell’aumento a titolo di continuazione per il reato satellite;- omesso scrutinio della circostanza attenuante della “lieve entità” di cui allasentenza della Corte cost. n. 86/202467 ai fin della verificabilità della penaconcordata;-- omessa verifica circa l’effettiva incidenza, sulla pena, della circostanzaaggravante del “ travisamento” ;- omessa motivazione circa la perdurante incidenza della recidiva sultrattamento sanzionatorio;- omessa o ambigua statuizione sulla pena accessoria dell’interdizione daipubblici uffici.Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile.Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l’accordo raggiuntodalle parti, pertanto nessuna questione può essere proposta dal ricorrente sultema del trattamento sanzionatorio, nemmeno sotto il profilo della pretesaillegittimità della pena ( si veda sul punto l’informazione provvisoria delle SezioniUnite in data 09/07/2026 che sul quesito circa la deducibilità, con ricorso percassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, di viziha risposto negativamente).Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Rv. 279504).

Il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 51557 del14/11/2023, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Rv. 288577 -01).Ne consegue, pertanto, che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perchémanifestamente infondati.Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Napoli in data 21/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe emessa ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenza del GIP del Tribunale diNapoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata,rideterminando il trattamento sanzionatorio.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] difensore lamentando:- nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sulla legalitàdella pena concordata. Deduce che in sentenza non sono esplicitati i terminidell’accordo (reato più grave, criterio di aumento per il reato satellite ecompatibilità della pena con il quadro legale di riferimento);- violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio d motivazione in relazione allaquantificazione dell’aumento a titolo di continuazione per il reato satellite;- omesso scrutinio della circostanza attenuante della “lieve entità” di cui allasentenza della Corte cost. n. 86/202467 ai fin della verificabilità della penaconcordata;-- omessa verifica circa l’effettiva incidenza, sulla pena, della circostanzaaggravante del “ travisamento” ;- omessa motivazione circa la perdurante incidenza della recidiva sultrattamento sanzionatorio;- omessa o ambigua statuizione sulla pena accessoria dell’interdizione daipubblici uffici.Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile.Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l’accordo raggiuntodalle parti, pertanto nessuna questione può essere proposta dal ricorrente sultema del trattamento sanzionatorio, nemmeno sotto il profilo della pretesaillegittimità della pena ( si veda sul punto l’informazione provvisoria delle SezioniUnite in data 09/07/2026 che sul quesito circa la deducibilità, con ricorso percassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, di viziha risposto negativamente).Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Rv. 279504). Il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 51557 del14/11/2023, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Rv. 288577 -01).Ne consegue, pertanto, che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perchémanifestamente infondati.Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]
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