CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 28 febbraio 2018, per il delitto di estorsione realizzato operando da intermediario tra gli autori del furto del veicolo della persona offesa e quest'ultima, ricevendo la somma di denaro pretesa per la restituzione del veicolo. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo all'erronea qualificazione del fatto storico nella fattispecie del delitto di estorsione; pur ammettendo l'assenza di alcun profitto in capo al ricorrente dall'operata intermediazione tra la vittima e gli autori del furto, così come il pacifico interessamento richiesto dalla persona offesa, e non proposto dall'imputato, la sentenza con motivazione illogica aveva travisato il contenuto del materiale probatorio affermando che il ricorrente avesse partecipato alla trattativa per determinare l'ammontare del riscatto, sino ad anticipare il versamento della somma pretesa, mentre il tenore delle prove dichiarative faceva emergere unicamente la comunicazione della somma pretesa, senza alcuna attiva partecipazione ad eventuali trattative, così come nessun dato di prova dimostrava che l'anticipo del versamento della somma di denaro fosse stato operato per coartare la volontà della vittima, risultando anche a questo riguardo che l'assenza di richieste risarcitorie della vittima e la lettera inviata all'imputato per scusarsi delle conseguenze scaturite dall'interessamento richiesto, contraddicevano la tesi della coartazione subita ad opera dell'imputato. 2.1. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione, in relazione all'omessa pronuncia della Corte territoriale sull'istanza formulata ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen. per sollecitare la rinnovazione istruttoria con l'esame della persona offesa, che era stata inizialmente posta come condizione per l'ammissione al giudizio abbreviato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità afferma la responsabilità dell'intermediario a titolo di concorso nel delitto di estorsione, ove la condotta posta in essere riveli il contributo fornito per il raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; circostanza che può ricorrere se l'intermediario partecipi alla fase delle trattative per individuare la persona alla quale versare la somma estorta, ovvero per determinare l'ammontare dovuto (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 0), ovvero quando per specifici elementi di fatto sia apprezzabile l'efficacia in termini di coartazione della volontà della vittima, ovvero un interesse patrimoniale diretto dell'intermediario che richieda o vanti un compenso per l'attività prestata (Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012. Oldi, Rv. 253714 - 0); resta, invece, esclusa la compartecipazione dell'intermediario quando il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 - 0; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254298 - 0), come quando taluno, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo (Sez. 6, n. 41359 del 21/10/2010, Cuccaro, Rv. 248734 - 01; Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238358 - 0). La sentenza impugnata ha individuato gli elementi fattuali dimostrativi del contributo assicurato dal ricorrente al perseguimento delle finalità illecite degli autori del furto nella partecipazione del ricorrente alla fase delle trattative, oltre che nella prospettazione del già avvenuto versamento della somma pretesa, strumento per coartare la volontà della persona offesa. La motivazione così strutturata d'un lato denuncia il travisamento della prova, poiché le dichiarazioni della persona offesa non contenevano alcun riferimento alle modalità adottate dal ricorrente per individuare i soggetti che detenevano la vettura e per conoscere le modalità della restituzione, sicché la partecipazione alle trattative, ove esistenti, non risulta dalle prove indicate; dall'altro, la decisione utilizza un dato logico, quello dell'anticipazione del denaro richiesto dagli autori del furto da parte del ricorrente, per individuare la modalità diretta a coartare ulteriormente la volontà della persona offesa, che è smentito dalla dimostrata volontà della vittima di recuperare il veicolo, non coperto da assicurazione, anche corrispondendo una somma di denaro non irrilevante (come dichiarato dal fratello della vittima). 2. La fondatezza del motivo, che comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura, comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame del materiale probatorio, finalizzato a verificare l'esistenza di elementi, fattuali o logici, idonei a dimostrare quale sia stato il contributo del ricorrente nella realizzazione del fatto tipico contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso il 12/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]