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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09812/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6296-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 01942230200), con sede legale in Milano, alla via Bigli n. 11, in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 02691680280), con sede in Siena, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - controricorrente - avverso la sentenzJ della Corte di appello di Venezia, depositata in data 20.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 28.7.2005 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., al pagamento delle somme indebitamente percette dall'istituto di credito per interessi ultralegali, anatocismo, applicazione di valute fittizie e addebito di commissioni di massimo scoperto, con violazione degli obblighi di trasparenza, sostenendo che: i) aveva intrattenuto con il predetto istituto di credito rapporti di conto corrente contrassegnati dai n.n. 18932W e 18931V; ii) non risultavano stipulate convenzioni scritte in ordine al tasso di interessi e alle altre condizioni economiche, con corresponsione pertanto di interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 cod. civ.

2. Con sentenza n. 2000/2012 il Tribunale di Padova condannò la [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 112.365,79, equivalente al saldo finale dei due conti correnti come determinato dalla Ctu, oltre interessi.

3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata ed in accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della somma di euro 28.324,30, oltre interessi al saggio legale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere a MPS le spese del doppio grado di giudizio liquidate nella somma di euro 6.615,00.La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora interessa - che, in relazione al secondo motivo di gravame (secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che MPS avesse applicato interessi in misura usuraia fin dall'inizio del rapporto e sul presupposto che la c.m.s. dovesse essere considerata nella determinazione del superamento del tasso soglia), le censure erano fondate posto che: i) il giudice di prime cure aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia anti usura nel corso del rapporto, il tasso convenzionale doveva ritenersi inefficace solo nei limiti di tale superamento; il) fondamentale era il dato normativo dettato dall'art. 2bis, 2 comma, del DL 185/2008, entrato in vigore il 1.1.2010, secondo cui, ai fini del superamento del tasso soglia, rilevano "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, derivante dall'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"; iii) la giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte sul punto, aveva sempre sostenuto la portata innovativa (anziché interpretativa) delle disposizioni contenute nel decreto, dalla quale discendeva la loro inapplicabilità ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione; iv) i rapporti bancari dedotti in giudizio erano cessati il 30.6.2005, con la conseguenza che la determinazione del TEG, ai fini della determinazione del carattere usuraio degli interessi applicati, non doveva tener conto della c.s.m., trovando applicazione ai rapporti citati le istruzioni della Banca d'Italia le quali escludevno gli oneri (compresi la c.m.s.) dal calcolo del TEG; ha da ultimo evidenziato che, considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali dovevano seguire la soccombenza della parte appellata.

2. La sentenza, pubblicata il 20.11.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.C:on il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 644, 4 comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1

I. 108/1996, dell'art. 2bis 2 comma del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità di quest'ultima norma, nonché dell'art. 1815 cod. civ.

Evidenzia la ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la determinazione del TEG, ai fini del carattere usuraio degli interessi applicati, doveva aver luogo senza tener conto della c.m.s. per essere applicabili le istruzioni della Banca d'Italia.

Con la conseguenza - aggiunge sempre la società ricorrente - che sarebbe altrettanto erronea la statuizione impugnata laddove la stessa aveva affermato che il tasso soglia era stato superato solo nel quarto trimestre 2004, nel primo trimestre 2005 per il c/c 18931V e mai superato invece per l'altro conto corrente.

Osserva ancora la ricorrente che, per la determinazione dell'interesse usuraio, era stato codificato il principio di onnicomprensività ed inclusività dei costi e degli oneri, avendo l'art. 644, 4 comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1 della

I. 108/1996, stabilito al riguardo che, ai fini dell'accertamento dell'applicazione di interessi usurari, occorreva tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito.

La Corte territoriale - evidenzia ancora la ricorrente -, nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale più recente e minoritario (Cass. 12965/2016; 22270/2016), aveva affermato erroneamente che l'art. 2bis, comma 2, del DL n. 185/2008, avrebbe portata innovativa e pertanto sarebbe inapplicabile ai rapporti oggetto di causa, esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione.

Osserva invece il ricorrente che la previsione di cui all'art. 2bis, comma 2, del DL n. 185/2008 non avrebbe portata innovativa ma interpretativa e che la commissione di massimo scoperto, in quanto manifestamente collegata all'erogazione del credito, doveva ritenersi rilevante per la determinazione del tasso usurario anche per il periodo anteriore all'emanazione della richiamata normativa, in virtù della definizione fornita dalla legge del 1996, non avendo pertanto rilevanza le diverse istruzioni della Banca d'Italia che invece la escludevano dal conteggio.

Risultava pertanto corretta - aggiunge ancora la società ricorrente - la decisione del giudice di prime cure che, ai fini dell'accertamento della usurarietà del tasso debitore, aveva operato il raffronto del tasso soglia con il tasso effettivo globale (TEG) a carico del cliente, comprensivo di commissioni remunerazioni a qualunque titolo e spese, con la sola esclusione di imposte e tasse. 1.2 Il motivo è in realtà fondato.

Sul punto qui in discussione sono infatti intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito il principio secondo cui, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta

I. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).

Sussisterà, pertanto, usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale.

Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 (v. anche Cass. 1464/2019).Ne consegue che la decisione impugnata laddove ha escluso in radice - per le ragioni già sopra indicate in premessa - la commissione di massimo scoperto dalla base di calcolo del tasso soglia si è posta in radicale contrasto con i principi affermati da questa Corte a Sez.

Un., nell'arresto da ultimo citato, e merita pertanto censura tramite la sua cassazione, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà rileggere l'odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati.

2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dell'esame dei restanti due motivi di ricorso, articolati il secondo come errore in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute in motivazione e nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, e 156, cpv, cod. proc. civ. (in relazione al profilo della determinazione del saldo dei conti correnti in quanto non depurati dalla c.m.s., dall'anatocismo e dalle valute fittizie) ed il terzo come violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6296-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 01942230200), con sede legale in Milano, alla via Bigli n. 11, in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 02691680280), con sede in Siena, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - controricorrente - avverso la sentenzJ della Corte di appello di Venezia, depositata in data 20.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 28.7.2005 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] spa per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., al pagamento delle somme indebitamente percette dall'istituto di credito per interessi ultralegali, anatocismo, applicazione di valute fittizie e addebito di commissioni di massimo scoperto, con violazione degli obblighi di trasparenza, sostenendo che: i) aveva intrattenuto con il predetto istituto di credito rapporti di conto corrente contrassegnati dai n.n. 18932W e 18931V; ii) non risultavano stipulate convenzioni scritte in ordine al tasso di interessi e alle altre condizioni economiche, con corresponsione pertanto di interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 cod. civ. 2. Con sentenza n. 2000/2012 il Tribunale di Padova condannò la [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 112.365,79, equivalente al saldo finale dei due conti correnti come determinato dalla Ctu, oltre interessi. 3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata ed in accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della somma di euro 28.324,30, oltre interessi al saggio legale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere a MPS le spese del doppio grado di giudizio liquidate nella somma di euro 6.615,00.La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora interessa - che, in relazione al secondo motivo di gravame (secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che MPS avesse applicato interessi in misura usuraia fin dall'inizio del rapporto e sul presupposto che la c.m.s. dovesse essere considerata nella determinazione del superamento del tasso soglia), le censure erano fondate posto che: i) il giudice di prime cure aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia anti usura nel corso del rapporto, il tasso convenzionale doveva ritenersi inefficace solo nei limiti di tale superamento; il) fondamentale era il dato normativo dettato dall'art. 2bis, 2 comma, del DL 185/2008, entrato in vigore il 1.1.2010, secondo cui, ai fini del superamento del tasso soglia, rilevano "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, derivante dall'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"; iii) la giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte sul punto, aveva sempre sostenuto la portata innovativa (anziché interpretativa) delle disposizioni contenute nel decreto, dalla quale discendeva la loro inapplicabilità ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione; iv) i rapporti bancari dedotti in giudizio erano cessati il 30.6.2005, con la conseguenza che la determinazione del TEG, ai fini della determinazione del carattere usuraio degli interessi applicati, non doveva tener conto della c.s.m., trovando applicazione ai rapporti citati le istruzioni della Banca d'Italia le quali escludevno gli oneri (compresi la c.m.s.) dal calcolo del TEG; ha da ultimo evidenziato che, considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali dovevano seguire la soccombenza della parte appellata. 2. La sentenza, pubblicata il 20.11.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.C:on il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 644, 4 comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1 I. 108/1996, dell'art. 2bis 2 comma del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità di quest'ultima norma, nonché dell'art. 1815 cod. civ. Evidenzia la ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la determinazione del TEG, ai fini del carattere usuraio degli interessi applicati, doveva aver luogo senza tener conto della c.m.s. per essere applicabili le istruzioni della Banca d'Italia. Con la conseguenza - aggiunge sempre la società ricorrente - che sarebbe altrettanto erronea la statuizione impugnata laddove la stessa aveva affermato che il tasso soglia era stato superato solo nel quarto trimestre 2004, nel primo trimestre 2005 per il c/c 18931V e mai superato invece per l'altro conto corrente. Osserva ancora la ricorrente che, per la determinazione dell'interesse usuraio, era stato codificato il principio di onnicomprensività ed inclusività dei costi e degli oneri, avendo l'art. 644, 4 comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1 della I. 108/1996, stabilito al riguardo che, ai fini dell'accertamento dell'applicazione di interessi usurari, occorreva tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito. La Corte territoriale - evidenzia ancora la ricorrente -, nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale più recente e minoritario (Cass. 12965/2016; 22270/2016), aveva affermato erroneamente che l'art. 2bis, comma 2, del DL n. 185/2008, avrebbe portata innovativa e pertanto sarebbe inapplicabile ai rapporti oggetto di causa, esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione. Osserva invece il ricorrente che la previsione di cui all'art. 2bis, comma 2, del DL n. 185/2008 non avrebbe portata innovativa ma interpretativa e che la commissione di massimo scoperto, in quanto manifestamente collegata all'erogazione del credito, doveva ritenersi rilevante per la determinazione del tasso usurario anche per il periodo anteriore all'emanazione della richiamata normativa, in virtù della definizione fornita dalla legge del 1996, non avendo pertanto rilevanza le diverse istruzioni della Banca d'Italia che invece la escludevano dal conteggio. Risultava pertanto corretta - aggiunge ancora la società ricorrente - la decisione del giudice di prime cure che, ai fini dell'accertamento della usurarietà del tasso debitore, aveva operato il raffronto del tasso soglia con il tasso effettivo globale (TEG) a carico del cliente, comprensivo di commissioni remunerazioni a qualunque titolo e spese, con la sola esclusione di imposte e tasse. 1.2 Il motivo è in realtà fondato. Sul punto qui in discussione sono infatti intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno statuito il principio secondo cui, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta I. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). Sussisterà, pertanto, usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 (v. anche Cass. 1464/2019).Ne consegue che la decisione impugnata laddove ha escluso in radice - per le ragioni già sopra indicate in premessa - la commissione di massimo scoperto dalla base di calcolo del tasso soglia si è posta in radicale contrasto con i principi affermati da questa Corte a Sez. Un., nell'arresto da ultimo citato, e merita pertanto censura tramite la sua cassazione, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà rileggere l'odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati. 2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dell'esame dei restanti due motivi di ricorso, articolati il secondo come errore in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra le affermazioni contenute in motivazione e nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, e 156, cpv, cod. proc. civ. (in relazione al profilo della determinazione del saldo dei conti correnti in quanto non depurati dalla c.m.s., dall'anatocismo e dalle valute fittizie) ed il terzo come violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla regolamentazione delle spese di lite. P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, c
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