CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 12/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con le statuizioni conseguenziali. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 12/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 27,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 640, primo e secondo comma, n. 2-bis cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione per lamentare la violazione dell'art. 24 cod. pen. per l'applicazione di pena illegale: invero, la pena pecuniaria irrogata risulta inferiore al limite minimo assoluto di 50,00 euro previsto dall'art.24 cod. pen.: limite minino inderogabile anche quando il giudice , applica le riduzioni d pena per le attenuanti e per il rito speciale (cfr., Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013, dep. 2014, Bertuzzi, Rv. 259530; Sez. 6, n. 25588 del 05/02/2013, Bennardo, Rv. 256807). 3. Il ricorso è fondato per le ragioni addotte dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. 4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il