Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 45125/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del 20 giugno 2022 del Tribunale di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali in concorso e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, è per un verso aspecifico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di appello, che ha spiegato le ragioni del ritenuto apporto concorsuale dell'imputato nella commissione dell'illecito, desunto dalle convergenti dichiarazioni delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di un'azione sinergica, realizzata dall'imputato in unione di intenti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla fase in cui [OSCURATO:PERSONA] era riverso a terra e veniva ripetutamente colpito dagli antagonisti, nessuno escluso; in ogni caso, la sentenza della Corte di merito ha chiarito che, a prescindere dalla puntuale attribuibilità delle violenze fisiche all'uno o all'altro dei concorrenti, al prevenuto debba essere assegnato quantomeno, sotto il profilo morale, un ruolo di agevolazione della condotta altrui; per altro verso, la ragione di ricorso si rivela improponibile in sede di legittimità, perché volta a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato della Corte di Cassazione; al giudice di merito spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, la valutazione degli eventuali contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); e, quanto al dedotto travisamento, omette di considerare che costituisce onere del ricorrente - nel caso non assolto - illustrare l'efficacia disarticolante che l'elemento di prova che si assume pretermesso produrrebbe sulla tenuta logica dell'impianto complessivo della motivazione, fondato essenzialmente sulle concordi dichiarazioni delle persone offese, convalidate dalle certificazioni mediche delle lesioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che, in data 22 ottobre 2024, la difesa di parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva - con cui ha contrastato le pretese di parte avversa - e la relativa nota spese, sicchè ne deve essere riconosciuto il diritto alla refusione delle spese, che si liquidano in complessivi euro 3510, dunque esclusa la parte istruttoria, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 13 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del 20 giugno 2022 del Tribunale di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali in concorso e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, è per un verso aspecifico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di appello, che ha spiegato le ragioni del ritenuto apporto concorsuale dell'imputato nella commissione dell'illecito, desunto dalle convergenti dichiarazioni delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di un'azione sinergica, realizzata dall'imputato in unione di intenti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla fase in cui [OSCURATO:PERSONA] era riverso a terra e veniva ripetutamente colpito dagli antagonisti, nessuno escluso; in ogni caso, la sentenza della Corte di merito ha chiarito che, a prescindere dalla puntuale attribuibilità delle violenze fisiche all'uno o all'altro dei concorrenti, al prevenuto debba essere assegnato quantomeno, sotto il profilo morale, un ruolo di agevolazione della condotta altrui; per altro verso, la ragione di ricorso si rivela improponibile in sede di legittimità, perché volta a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato della Corte di Cassazione; al giudice di merito spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, la valutazione degli eventuali contrasti testimoniali e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); e, quanto al dedotto travisamento, omette di considerare che costituisce onere del ricorrente - nel caso non assolto - illustrare l'efficacia disarticolante che l'elemento di prova che si assume pretermesso produrrebbe sulla tenuta logica dell'impianto complessivo della motivazione, fondato essenzialmente sulle concordi dichiarazioni delle persone offese, convalidate dalle certificazioni mediche delle lesioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che, in data 22 ottobre 2024, la difesa di parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva - con cui ha contrastato le pretese di parte avversa - e la relativa nota spese, sicchè ne deve essere riconosciuto il diritto alla refusione delle spese, che si liquidano in complessivi euro 3510, dunque esclusa la parte istruttoria, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13 nove
Sentenza Cassazione n. 45125/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris