CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 7 febbraio 2014 del Tribunale di Salerno nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel delitto di falso ideologico in atto pubblico (capo Fl) e di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (capo G1) e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa. In particolare, al Martucci si contesta di avere, producendo falsa documentazione, allo scopo di percepire, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., le erogazioni collegate al patto territoriale, specializzato per l'agricoltura e la pesca, «[OSCURATO:PERSONA]», istigato [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della Alburni calore sviluppo s.r.l. e soggetto responsabile del suddetto patto territoriale — e quindi pubblico ufficiale — ad attestare falsamente, con atto del 16 marzo 2004, la regolarità e completezza della documentazione posta a base della richiesta di erogazione ed in particolare che i pagamenti effettuati dalla società suddetta erano pari al totale dell'investimento rendicontato, ossia ad euro 272.460,96, mentre in realtà i pagamenti effettivi a tale data erano inferiori ed ammontavano a soli euro 244.560,96. In tal modo il Martucci, quale legale rappresentante della predetta società, riusciva a conseguire indebitamente parte delle erogazioni collegate al suddetto patto territoriale, pari ad euro 79.482,72, che invece potevano essere riscosse solo laddove i pagamenti già eseguiti fossero stati pari al totale dell'investimento rendicontato. Nello specifico è stato ritenuto che la consegna di due assegni ai fornitori, anziché rappresentare un mezzo di pagamento effettivo ed immediato, costituisse in realtà solo un espediente per falsamente documentare una spesa, che, anche per effetto di specifici accordi con i prenditori in ordine alla dilazione nella riscossione, erano concretamente avvenuti solo dopo l'incasso dell'ultima quota del finanziamento. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 603 e 358 cod. proc. pen.. Evidenzia che egli, con uno specifico motivo di gravame, aveva chiesto la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare l'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su circostanze di fatto decisive ai fini dell'imputazione di cui al capo G1), ossia sul momento in cui erano stati effettuati i pagamenti in loro favore. La Corte di appello, omettendo di sentire le parti in ordine a detta istanza, si era pronunciata solo con la sentenza di appello. Peraltro, nel caso di specie le prove non erano mai state assunte e non si trattava di risentire testi già escussi. Inoltre, la Corte di appello, nel motivare il rigetto dell'istanza, era arrivata a valutare, in modo apodittico, le prove senza che le stesse fossero assunte, violando l'art. 358 cod. proc. pen., che impone di ricercare le prove a favore dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza osservando che i testi avrebbero dovuto rendere dichiarazioni dalle quali avrebbe potuto emergere una loro penale responsabilità oppure rendere dichiarazioni che, potendo essere dettate dall'esigenza di sottrarsi a detta responsabilità, avrebbero comunque dovuto essere ritenute inattendibili. Siffatta motivazione risulta illogica perché esprime valutazioni sull'attendibilità di una prova mai acquisita ed esclude a priori altre probabili ricostruzioni dell'accaduto, come un incasso tardivo degli assegni per ragioni contabili o fiscali o una assenza di necessità di porre immediatamente all'incasso i titoli. Peraltro, i pagamenti suddetti rappresentavano meno della metà dell'ultima quota di finanziamento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 110 cod. pen., nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso di persone. Sostiene che non sarebbe stata acquisita prova alcuna della sua condotta istigatrice nei confronti del Sica. Del tutto illogicamente la Corte di appello aveva affermato di ravvisare tale condotta nella consegna al Sica della falsa documentazione di spesa, della cui falsità egli doveva essere sicuramente a conoscenza, senza, però, che tale affermazione trovasse riscontro nelle prove acquisite. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 479 cod. pen. e della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità per il delitto di falso ideologico in atto pubblico. Il ricorrente sostiene che, non potendo ravvisarsi, per le ragioni già esposte al terzo motivo di ricorso, il concorso di persone nel reato, neppure è configurabile a suo carico una penale responsabilità per il delitto di concorso nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, essendo questo un reato proprio che può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 316-ter cod. pen. e della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità per il delitto previsto dalla citata 3 (7 disposizione. Il delitto poteva sussistere solo nell'eventualità in cui egli avesse allegato all'istanza volta ad ottenere l'erogazione false fatture o altri documenti falsi, mentre egli aveva emesso titoli di credito legittimi a fronte dei quali aveva ricevuto quietanze liberatorie genuine. La affermazione di penale responsabilità si fonda su una congettura del tutto indinnostrata, ossia che il Martucci si fosse accordato con i prenditori attuando scambi o alterazioni di titoli di credito. Nella sentenza si afferma che nella generalità dei casi la riscossione degli assegni allegati alle istanze di erogazione dei finanziamenti è avvenuta solo dopo la riscossione delle somme da parte delle imprese ammesse al programma di investimento e con ritardi significativi rispetto alla data di emissione e per lo più con addebito della valuta corrispondente al momento della riscossione, circostanza, questa, che è compatibile solo con l'ipotesi che i titoli, dopo essere stati utilizzati per documentare la spesa, siano stati sostituiti con altri o alterati nella data di emissione, poiché è in relazione a questa data — e non a quella di riscossione del titolo — che l'assegno viene addebitato sul conto corrente bancario di chi lo ha emesso. Sulla base di tale premessa la Corte di appello afferma che deve ritenersi che così sia avvenuto anche nel caso di specie. Poiché tale circostanza è ravvisabile in un numero elevato di assegni relativi a finanziamenti, deve escludersi che i cassieri delle varie banche abbiano tutti commesso lo stesso errore o che il ritardo sia addebitabile ai prenditori degli assegni e deve concludersi che si tratti di un espediente per ottenere, con il consenso dei creditori, l'erogazione del finanziamento ancor prima di avere provveduto al pagamento dei debiti connessi all'investimento. Poiché tale espediente è stato generalmente utilizzato dalle imprese che sono state ammesse al finanziamento, deve ritenersi che di esso si sia avvalso anche il Martucci, che pure ha ottenuto l'accredito del finanziamento in data anteriore a quella in cui sono stati riscossi ed addebitati gli assegni che prodotti al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento delle forniture cui si riferiva il finanziamento. In sostanza, la Corte di appello afferma illogicamente che poiché tale espediente veniva utilizzato dalla generalità di coloro che erano stati ammessi al finanziamento, esso doveva essere stato attuato anche dal Martucci, pur in assenza di prove in tal senso. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 175 cod. pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 4 /fr La Corte di appello, evidenzia il ricorrente, ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma poi ha illegittimamente ed illogicamente omesso di applicare il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., affermando che sussisteva l'esigenza di assicurare alla sanzione inflitta un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa a fronte di una condotta di gravità non marginale. In realtà la disposizione sopra citata non subordina la concessione del beneficio alla circostanza che la sentenza conservi efficacia afflittiva. 2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240 cod. pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla entità della somma a lui confiscata. Sostiene che il profitto del reato è nel caso di specie costituito dalla differenza tra il valore della terza ed ultima rata del finanziamento e la somma non versata ai fornitori prima dell'erogazione della rata stessa; non era di competenza del giudice ordinario stabilire se ed in che misura l'erogazione della terza rata fosse legittima ed il finanziamento dovesse essere restituito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. In caso di istanza di assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., come nel caso di specie, il suo accoglimento è subordinato alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal comma 2, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Delehaye, Rv. 268657, che ha affermato anche che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto). 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. 2.1. Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti», sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410). Nel caso di specie il giudice di primo grado e quello di appello sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti sulla base del seguente ragionamento. Il finanziamento, al quale la società legalmente rappresentata dall'imputato era stata ammessa, poteva essere concretamente erogato, quanto meno per l'ultima rata dello stesso, sulla base delle disposizioni che lo prevedevano e disciplinavano, solo dopo che il soggetto beneficiario avesse integralmente sostenuto la spesa inerente all'investimento in relazione al quale il finanziamento era stato ammesso. Per dimostrare l'avvenuto integrale pagamento il Martucci ha prodotto le copie degli assegni consegnati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le quietanze di pagamento da questi rilasciate. Poiché, però, gli assegni sono stati incassati e addebitati sul conto della società beneficiaria in una data successiva a quella di emissione degli assegni, deve ritenersi che il Martucci si sia accordato con i prenditori dei titoli per sostituire agli assegni prodotti in copia allo scopo di ottenere l'erogazione del finanziamento altri assegni recanti una data di emissione successiva o quanto meno per alterare la data degli assegni già emessi. Solo in tal modo potrebbe spiegarsi la divergenza tra le date di emissione dei titoli e le date di addebito delle somme sul conto corrente bancario intestato alla società. Né, secondo i giudici del merito, tale divergenza potrebbe trovare spiegazione in un errore dei dipendenti della banca sulla quale era stati tratti gli assegni, atteso che essa ricorre non solo in relazione al finanziamento erogato in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ma anche in relazione a molti altri dei soggetti ammessi a finanziamento sulla base del medesimo piano territoriale. Tale circostanza dimostrerebbe che anche il Martucci ha utilizzato l'espediente sopra descritto per conseguire il finanziamento ancor prima di sostenere integralmente l'onere economico connesso all'investimento finanziato. Le prove testimoniali di cui il Martucci aveva chiesto l'ammissione erano dirette a far dichiarare ai prenditori degli assegni che essi non si erano accordati per sostituire o alterare nella data di emissione gli assegni che erano stati loro consegnati in pagamento e le cui copie erano state prodotte per dimostrare l'avvenuto integrale pagamento. Egli ha sostenuto che tali prove erano tali da poter inficiare il suddetto ragionamento e quindi determinare, laddove i testi fossero stati ritenuti credibili, un ribaltamento della decisione. 2.2. La Corte di appello non ha motivato in ordine alla decisività delle prove e ha rigettato l'istanza istruttoria affermando che i testi, laddove essi si fossero effettivamente illecitamente accordati con il Martucci, non potevano essere obbligati a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, stante la previsione di cui all'art. 198, comma 2, cod. proc. pen., e che comunque una loro deposizione favorevole alla tesi difensiva sarebbe stata ritenuta inattendibile, proprio perché proveniente da soggetti interessati a negare la veridicità dell'ipotesi di accusa. Deve allora rilevarsi che, come segnalato dal ricorrente, in tal modo la Corte di appello ha illecitamente rigettato l'istanza di ammissione delle prove testimoniali sulla base di un parametro, la attendibilità dei testimoni, che non rientra tra quelli di cui all'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. e neppure tra quelli di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.. Peraltro, la motivazione risulta illogica, atteso che la valutazione circa la credibilità di un testimone è possibile solo dopo che lo stesso è stato esaminato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che il giudice non può escludere l'ammissione di una prova testimoniale sulla presunzione di inattendibilità del testimone perché, così facendo, anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita (Sez. 6, Sentenza n. 7383 del 21/10/2004, dep. 2005, Cantanna, Rv. 231130, relativa a fattispecie in cui i giudici non avevano ammesso un teste ritenendolo «interessato da dichiarazioni che lo indicavano in qualche modo quale complice ovvero autore di una condotta penalmente rilevante»; nello stesso senso Sez. 4, n. 4966 del 07/02/1996, Tollardo, Rv. 204589 relativa a fattispecie in cui i giudici non avevano ammesso un teste per il lungo tempo trascorso dal fatto e per l'interesse che poteva avere a negare la circostanza su cui avrebbe dovuto deporre). 3. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Co