CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30276/25 ritenuto che la Corte di appello di Messina ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, anche incongrue per il riferimento alla recidiva neppure contestata, e che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali) e che, comunque, non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11517 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3827/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30276/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30276/25 ritenuto che la Corte di appello di Messina ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, anche incongrue per il riferimento alla recidiva neppure contestata, e che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali) e che, comunque, non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.MP.Q.M