CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del 01 aprile 2021 - resa a seguito della sentenza di annullamento con rinvio n. 32266/2020, emessa dalia Prima sezione penale della Corte di cassazione - con la quale il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del ricorrente di restituzione nel termine per proporre personalmente appello avverso la sentenza di condanna n. 975/2014 emessa dallo stesso Tribunale. 2. La vicenda, alla luce degli atti al fascicolo, il cui esame è consentito trattandosi di motivo di natura processuale, può essere così ricostruita: - al ricorrente, presso l'indirizzo di residenza, era stato notificato a mezzo del servizio postale l'estratto della sentenza contumaciale n. 975/2014 emessa dal Tribunale di Latina, ma il plico, nonostante l'invio della rituale raccomandata, non era stato ritirato; - avverso la sentenza n. 975/2014, aveva proposto appello il difensore di ufficio del ricorrente ensurando la pronuncia nel merito, senza nulla eccepire in relazione alla notifica né del decreto di citazione a giudizio né dell'estratto della sentenza; - la Corte di appello dichiarava il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi; - il ricorrente, sul presupposto di non aver avuto cognizione della sentenza di condanna n. 975/2014 pronunciata dal Tribunale all'esito del procedimento di primo grado, formulava al giudice dell'esecuzione istanza di restituzione nel termine per ricorrere personalmente in appello; - con provvedimento del 4 febbraio 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di restituzione nel termine evidenziando che nell'atto di appello formulato dal difensore d'ufficio nulla era stato eccepito in merito alla notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza contumaciale; - avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione; - con sentenza n. 32266/2020, la Corte di legittimità annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, ravvisando che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di chiarire se l'impugnazione in appello fosse stata proposta dall'imputato o dal solo difensore e se l'imputato avesse omesso di proporre appello perché non correttamente reso edotto dell'esito del procedimento di primo grado, notificato presso l'indirizzo di residenza. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine sul presupposto che il ricorrente avesse avuto la possibilità di proporre impugnazione, in quanto, sin dall'inizio, reso edotto del procedimento a suo carico mediante la notifica del decreto di citazione a giudizio presso l'indirizzo di residenza, sicché ricadeva sotto la sua responsabilità la circostanza di non aver ritirato, presso l'ufficio postale, il plico contenente l'estratto della sentenza contumaciale a lui inviato al medesimo indirizzo. Nel corpo dell'ordinanza, il Tribunale ha precisato che: - soltanto con il ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che, in violazione di quanto previsto nell'avviso di deposito della sentenza emesso dalla Cancelleria penale - Ufficio dibattimento del Tribunale di Latina, l'estratto della sentenza contumaciale non gli era stato notificato "a mani"; - la dicitura "si chiede notifica a mani" riportata in calce all'avviso di deposito della sentenza, si limita ad indicare una modalità della notifica, la cui inosservanza, tuttavia, non rileva a fronte di una notifica eseguita nelle forme di legge; - [OSCURATO:PERSONA], sin dall'inizio, era a conoscenza del procedimento a suo carico avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, a mezzo posta, presso l'indirizzo di residenza, ove erano state eseguite, successivamente, tutte le altre notifiche. 3. La difesa, con l'odierno ricorso, articola le proprie censure in un unico motivo, proposto per erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione, con il quale, da un lato, lamenta che l'ordinanza in verifica si fonda sull'erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico sin dall'inizio, e, dall'altro, sottolinea che la nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato in vista dell'udienza camerale dell'8 febbraio 2021 dinanzi al giudice dell'esecuzione a seguito dell'annullamento con rinvio, non è significativa della conoscenza del procedimento penale a suo carico, della celebrazione del medesimo, della sentenza di condanna, del giudizio dm appello proposto dal difensore di ufficio e dell'esito dello stesso. Si legge nel ricorso che: - della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale "a mani" dell'imputato, che mai aveva eletto domicilio, non vi è traccia, poiché alla stessa si era proceduto ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. e, dunque, con una modalità da utilizzare solo in via residuale; - il vizio di notifica del decreto di citazione e dell'estratto contumaciale della sentenza non era stato eccepito nel ricorso in appello, formulato dal difensore di ufficio, in quanto il ricorrente non aveva avuto cognizione della sentenza pronunciata nei suoi confronti; - l'impugnazione proposta dal difensore di ufficio non rappresenta una preclusione del diritto dell'Esposito di impugnare personalmente, diritto non esercitato in ragione della omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, piuttosto che di una scelta consapevole.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate perché sviluppano motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio dell'ordinanza impugnata, tenuto conto della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione che connotano la motivazione ampiamente argomentata del provvedimento. 2. La Corte di legittimità, con la sentenza n. 32266/2020 di annullamento dell'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine, aveva ritenuto la necessità di un approfondimento in merito all'effettiva conoscenza da parte dell'Esposito del procedimento a suo carico, evidenziando come, a tal fine, non fosse sufficiente la proposizione del ricorso in appello da parte del difensore di ufficio. 3. Con l'ordinanza in verifica, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha valorizzato in senso sfavorevole al ricorrente la circostanza che questi, a conoscenza del decreto di citazione a giudizio, notificato a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza - il cui plico aveva ritirato presso il locale ufficio postale -, aveva poi omesso di ritirare gli atti successivi la cui notifica era avvenuta con modalità identica. 4. E' pacifico che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza del procedimento avendo proceduto al ritiro del plico contenente il decreto di citazione a giudizio notificato a mezzo posta all'indirizzo di residenza, sicché, correttamente, il Tribunale è passato a considerare la volontarietà della rinuncia a comparire o ad impugnare, operando una valutazione della vicenda coerente, logica e condivisibile. Il Tribunale, rilevata l'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, ha precisato che la situazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] è venuto a trovarsi rappresenta la conseguenza diretta ed esclusiva di una condotta volontaria. Invero, pur sapendo della pendenza del procedimento a suo carico, l'imputato non ha proceduto al ritiro degli ulteriori atti a lui notificati all'indirizzo di residenza, presso il quale era giunta la notifica del decreto di citazione a giudizio„ manifestando in tal modo la volontà di sottrarsi deliberatamente alla conoscenza degli stessi. Per stabilire se vi sia o meno rinuncia inequivoca a impugnare, è necessario verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale è chiamato a difendersi in giudizio, e occorre che tale conoscenza sia stata effettiva, nel senso f che il destinatario deve avere ricevuto sicura notizia del processo, fornitagli mediante un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a consentirgli l'esercizio concreto dei suoi diritti. Nel caso di specie, tale condizione è provata: il ricorrente, consapevole dell'esistenza di un procedimento a suo carico, per aver ritirato presso l'ufficio postale il plico contenente il decreto di citazione a giudizio, notificatogli presso l'indirizzo di residenza, ha scelto di non procedere al ritiro degli ulteriori notificati presso il medesimo indirizzo, così sottraendosi al contatto con l'autorità ed alla possibilità di conoscere la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Tale condizione, liberamente scelta, esclude la possibilità di ottenere la restituzione in termini, sicché deve essere negata la possibilità del giudizio d'impugnazione (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, Rv. 271913 - 01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore I