CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 24613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; per il ricorrente, le memorie dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (anche in replica alle conclusioni del P.G.), nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 29/10/2019, il Tribunale di Campobasso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza deliberata in data 08/03/2021, ha confermato la sentenza di primo grado; nei termini appena indicati, la decisione di appello è stata oggetto di correzione di errore materiale, posto che la sentenza depositata in data 07/05/2021 riportava un dispositivo (assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen. e revoca delle statuizioni civili) diverso da quello depositato in cancelleria e comunicato alle parti all'esito della deliberazione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8 e 21, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, essendo stato commesso il fatto nel Comune di Salerno, luogo di residenza dell'odierno ricorrente, la competenza era del Tribunale di Salerno, non potendo essere condivisa la valutazione di tardività dell'eccezione, che è stata tempestivamente sollevata, come il ricorrente si riserva di documentare. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 599 cod. pen., in quanto, a proposito dell'esimente della provocazione, la sentenza impugnata non rilevato che le espressioni offensive della persona offesa costituiscono fatto ingiusto. 2.3. Il terzo, promiscuo, motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata e del provvedimento di correzione di errore materiale del 03/06/2021, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen. All'esito della disposta correzione di errore materiale, la sentenza della Corte di appello risulta priva di qualsiasi motivazione in ordine allo specifico motivo di appello concernente la richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Inoltre, la correzione disposta con il provvedimento del 03/06/2021 è in contrasto con l'art. 130 cod. proc. pen., in quanto determina una modifica sostanziale ed essenziale della decisione.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso (anche in replica alle conclusioni del P.G.) per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. In ordine di priorità logico-giuridica deve essere esaminata la doglianza, articolata nella seconda parte del terzo motivo, relativa alla denunciata violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. realizzata, secondo il ricorso, con l'adozione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Premesso che è del tutto pacifico che la correzione è consistita nella sostituzione del dispositivo della sentenza depositata in data 07/05/2021 con quello depositato e comunicato dopo la deliberazione della decisione, ossia in data 08/03/2021, la doglianza è manifestamente infondata al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615). 3. Anche il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha puntualmente rilevato la tardività dell'eccezione, in quanto non proposta negli atti introduttivi. Il ricorso contesta l'affermazione richiamando documentazione non prodotta con il ricorso, né indicata come già acquisita agli atti, il che rende ragione dell'aspecificità del motivo. Peraltro, dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado, esame consentito a questa Corte in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - indicata anche dalla sentenza di primo grado come quella in cui si procedette alla verifica della regolare costituzione delle parti - nessuna eccezione di incompetenza territoriale fu sollevata dalla difesa dell'imputato.4. Del pari inammissibile è il secondo motivo. A fondamento dell'esclusione dell'applicabilità della provocazione, la Corte di appello, per un verso, ha ritenuto generico il corrispondente motivo di appello e, per altro verso, ha escluso il presupposto dell'istituto data la posteriorità delle espressioni asseritamente offensive della persona offesa rispetto al fatto contestato. Ritiene il Collegio che, attraverso i due percorsi sintetizzati, la Corte di appello abbia delineato due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire — nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia. Il ricorso censura la seconda delle indicate rationes decidendi, peraltro, in termini del tutto generici e assertivi. D'altra parte, non articola censure circa la ritenuta genericità del motivo di appello, sicché anche sotto questo profilo il motivo in esame è inammissibile, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972). 5. E' invece fondata la prima doglianza articolata con il terzo motivo. All'esito della correzione dell'errore materiale disposta con l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che statuiva non solo la "sostituzione" del dispositivo, ma anche la "soppressione" degli ultimi tre capoversi della motivazione della sentenza depositata), il motivo di appello relativo all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (motivo specifico a fronte della sentenza di primo grado che non affrontava il tema) non ha trovato risposta, sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla competente Corte di appello di Salerno, mentre nel resto il ricorso è inammissibile. Poiché, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, in quanto si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, Rv. 280409), è rimesso al giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno cui rimette, altresì, il regolam