Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 31552/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ppello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le note scritte depositate dalla difesa del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Verona del 3 maggio 2024, ScimemiEmanuele veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 150,00 diammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cuiall’art. 678 cod. pen., commesso il 28.3.2019.Avverso la sentenza proponeva appello la difesa del ricorrente.

La Corte diappello di Venezia, con sentenza del 9 febbraio 2026, confermava la sentenzaimpugnata.

Rigettava la richiesta di estinzione del reato per intervenutaprescrizione sia in ragione della sospensione del termine ex art. 159, comma 1,n, 3 cod. pen. (dal 13.1.2023 al 19.9.2023), sia per effetto dell’applicazione dellalegge n. 103 del 2017; rigettava altresì l’istanza volta ad ottenere ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato in esame e quelligiudicati con sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 ottobre 2022,irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; confermava la sentenza anche con riferimento almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché all’entitàdella pena inflitta, tenuto conto delle personalità dell’imputato, pervicace nellacommissione dei reati, nonché del fatto che la pena era stata determinata entrola media edittale.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia propone ricorsoper cassazione la difesa del ricorrente.

Censura la decisione sulla base di tremotivi.2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione di legge pernon avere la Corte territoriale riconosciuto l’estinzione del reatoper prescrizione.

Osserva che il reato è stato commesso il28.3.2019; che il tempo massimo di prescrizione è di cinque anni;che la sospensione della prescrizione deve essere determinata inmisura inferiore a quella calcolata dalla Corte di appello ovvero inun massimo di 60 giorni per ciascuno dei rinvii per impedimentodel difensore, incluso quello per adesione all’astensione dalleudienze; che anche considerando gli effetti della legge n. 103 del2017, comunque il termine doveva ritenersi spirato al più tardi il28.1.2026.2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione pererronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e, in particolare peravere negato il vincolo della continuazione tra il reato in esame equello giudicato con la sentenza del Tribunale di Palermo del 26ottobre 2022.

Osserva che è sufficiente una ideazione unitaria amonte, anche genericamente delineata e che non sono statiadeguatamente valutati gli indici enucleati dalla giurisprudenza.2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per non averriconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base di unamotivazione apparente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato note con le quali haribadito gli argomenti del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il reato oggetto della sentenza impugnata è una fattispeciecontravvenzionale, la quale, ai sensi dell’art. 157 e 161, comma 1 cod. pen., siprescrive nel termine massimo di anni cinque.

L’art. 159 cod. pen. prevede,tuttavia, cause di sospensione del decorso del termine della prescrizione, tra lequali, al n. 3 del comma 1 della norma citata, la sospensione del processo perragioni di impedimento dell’imputato o del difensore.

In questi casi, l’udienza nonpuò essere differita oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza della duratadell’impedimento e, a tale complessiva durata, corrisponde il tempo massimo disospensione della prescrizione.

Tale durata massima, tuttavia, non si applica nelcaso in cui il rinvio sia stato disposto per l’adesione del difensore all’astensionedalle udienze.

In tal caso, la costante giurisprudenza di questa Corte haaffermato che «L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienzeindetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento acomparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dalgiudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino allacelebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimodi durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod.pen.» (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154-01).

Ciò in quanto ènecessario assicurare la sospensione del termine per tutto il tempo ritenutoadeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3,n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052).Nel caso in esame, pertanto, la sospensione della prescrizione per effettodella adesione alla astensione dalle udienze del 21.4.2023, permane sino allasuccessiva udienza del 19.9.2023 (5 mesi e 1 giorno).Diversamente, la sospensione dovuta all’impedimento del difensore del13.1.2023 non può essere superiore a 60 gg.Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado, si evince che il rinvio èstato disposto per legittimo impedimento, con la conseguenza che la prescrizionenon poteva essere sospesa per più di 60 giorni oltre al la duratadell ’ impedimento.Si applica, inoltre, alla fattispecie in esame la legge n. 103 del 2017, la cuidisciplina è relativa ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 (SU n.20989 del 12/12/2024).

Ne consegue che, tenuto conto:della data di consumazione del reato: 28.3.2019del termine massimo di prescrizione: 28.3.2024della sospensione del termine (7 mesi e 1 giorno): 29.10.2024,alla data della sentenza di primo grado (3.5.2024) il termine diprescrizione non era decorso.In conseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado, laprescrizione rimaneva sospesa per 18 mesi, sicché il termine diprescrizione andava a scadere il 29.4.2026.

Poiché la sentenza di appelloè stata pronunciata il 9.2.2026, a quella data il reato non era prescritto.Essendo iniziata a decorrere dalla pronuncia della sentenza disecondo grado la nuova sospensione di mesi 18, ad oggi il reato non èprescritto.3.

Passando, quindi, agli ulteriori motivi di gravame, non risulta allegata alricorso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 ottobre 2022,irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Stando ai dati evincibili dalla sentenza (non contestati),il lasso di tempo tra i due reati è di un anno e quattro mesi.

La Corte ha, inoltre,dedotto che le condotte sono diverse in quanto differenti sono le modalità (nelpresente caso, si è trattato di spedizione di materiale pirotecnico non consentito,nell’altro caso di trattava di detenzione di circa 110 kg di artifizi pirotecnici difattura artigianale, assemblati in casa).

Infine, ha evidenziato che non vi sonoelementi per ritenere che, al momento della spedizione del materiale oggetto delpresente giudizio, l’imputato avesse già programmato la detenzione efabbricazione, circa un anno e mezzo dopo, di oltre 100 kg di analogo materiale.In tal modo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principienunciati da questa Corte, la quale ha affermato che «In tema di esecuzione,incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina dellacontinuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare cheil meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen., sitraduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazionedel reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione eabitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01).I singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma, delineato- sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle lorolinee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice dellanorma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di ununico intellettivo disegno criminoso.

La prova di detta congiunta previsione -ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa laminore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forzadi un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori allacondotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reaticommessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1,n.34502 del 02/07/2015 ) e, di tali indici esteriori, il condannato interessato alriconoscimento del vincolo della continuazione deve allegare elementi specifici econcreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, inquanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitarioquanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica econtingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep.04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azionicriminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali».

E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).In assenza di allegazione di comprovati elementi dai quali desumere unaideazione unitaria a monte e, in considerazione dell’assenza di indici sintomatici(essendo ampio il lasso di tempo intercorso tra i due episodi d essendo diverse lecondotte, pur avendo il medesimo oggetto materiale), la Corte territoriale ha,quindi, correttamente tratto la conclusione dell’assenza di prova del vincolo dellacontinuazione tra le fattispecie criminose.4.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio e alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, la Corte ha valorizzato la condottaingravescente dell’imputato che, dopo il reato in esame, ne ha commesso unoancor più grave, sicché è da escludere che la condotta sia episodica.

Ha ritenutoche non vi siano elementi positivi che consentano il riconoscimento delleè irrilevante la circostanza che, nell’altro procedimento, siano state concessedette circostanze attenuanti.

Ha condiviso l’argomentazione del giudice di primogrado, secondo la quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepostula la presenza di elementi positivi che, nel caso di specie, non sussistono.Ha, infine, ha rilevato che la pena è stata fissata nella media.La motivazione, fondata su dati concreti e incontestati, è solo genericamentecensurata in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della Cortecon argomenti in grado di inficiare i motivi posti a fondamento della decisione.5.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrete al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le note scritte depositate dalla difesa del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Verona del 3 maggio 2024, ScimemiEmanuele veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 150,00 diammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato contravvenzionale di cuiall’art. 678 cod. pen., commesso il 28.3.2019.Avverso la sentenza proponeva appello la difesa del ricorrente. La Corte diappello di Venezia, con sentenza del 9 febbraio 2026, confermava la sentenzaimpugnata. Rigettava la richiesta di estinzione del reato per intervenutaprescrizione sia in ragione della sospensione del termine ex art. 159, comma 1,n, 3 cod. pen. (dal 13.1.2023 al 19.9.2023), sia per effetto dell’applicazione dellalegge n. 103 del 2017; rigettava altresì l’istanza volta ad ottenere ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato in esame e quelligiudicati con sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 ottobre 2022,irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; confermava la sentenza anche con riferimento almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché all’entitàdella pena inflitta, tenuto conto delle personalità dell’imputato, pervicace nellacommissione dei reati, nonché del fatto che la pena era stata determinata entrola media edittale.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia propone ricorsoper cassazione la difesa del ricorrente. Censura la decisione sulla base di tremotivi.2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione di legge pernon avere la Corte territoriale riconosciuto l’estinzione del reatoper prescrizione. Osserva che il reato è stato commesso il28.3.2019; che il tempo massimo di prescrizione è di cinque anni;che la sospensione della prescrizione deve essere determinata inmisura inferiore a quella calcolata dalla Corte di appello ovvero inun massimo di 60 giorni per ciascuno dei rinvii per impedimentodel difensore, incluso quello per adesione all’astensione dalleudienze; che anche considerando gli effetti della legge n. 103 del2017, comunque il termine doveva ritenersi spirato al più tardi il28.1.2026.2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione pererronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e, in particolare peravere negato il vincolo della continuazione tra il reato in esame equello giudicato con la sentenza del Tribunale di Palermo del 26ottobre 2022. Osserva che è sufficiente una ideazione unitaria amonte, anche genericamente delineata e che non sono statiadeguatamente valutati gli indici enucleati dalla giurisprudenza.2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per non averriconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base di unamotivazione apparente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato note con le quali haribadito gli argomenti del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il reato oggetto della sentenza impugnata è una fattispeciecontravvenzionale, la quale, ai sensi dell’art. 157 e 161, comma 1 cod. pen., siprescrive nel termine massimo di anni cinque. L’art. 159 cod. pen. prevede,tuttavia, cause di sospensione del decorso del termine della prescrizione, tra lequali, al n. 3 del comma 1 della norma citata, la sospensione del processo perragioni di impedimento dell’imputato o del difensore. In questi casi, l’udienza nonpuò essere differita oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza della duratadell’impedimento e, a tale complessiva durata, corrisponde il tempo massimo disospensione della prescrizione. Tale durata massima, tuttavia, non si applica nelcaso in cui il rinvio sia stato disposto per l’adesione del difensore all’astensionedalle udienze. In tal caso, la costante giurisprudenza di questa Corte haaffermato che «L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienzeindetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento acomparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dalgiudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino allacelebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimodi durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod.pen.» (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Rv. 284154-01). Ciò in quanto ènecessario assicurare la sospensione del termine per tutto il tempo ritenutoadeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3,n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052).Nel caso in esame, pertanto, la sospensione della prescrizione per effettodella adesione alla astensione dalle udienze del 21.4.2023, permane sino allasuccessiva udienza del 19.9.2023 (5 mesi e 1 giorno).Diversamente, la sospensione dovuta all’impedimento del difensore del13.1.2023 non può essere superiore a 60 gg.Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado, si evince che il rinvio èstato disposto per legittimo impedimento, con la conseguenza che la prescrizionenon poteva essere sospesa per più di 60 giorni oltre al la duratadell ’ impedimento.Si applica, inoltre, alla fattispecie in esame la legge n. 103 del 2017, la cuidisciplina è relativa ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 (SU n.20989 del 12/12/2024). Ne consegue che, tenuto conto:della data di consumazione del reato: 28.3.2019del termine massimo di prescrizione: 28.3.2024della sospensione del termine (7 mesi e 1 giorno): 29.10.2024,alla data della sentenza di primo grado (3.5.2024) il termine diprescrizione non era decorso.In conseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado, laprescrizione rimaneva sospesa per 18 mesi, sicché il termine diprescrizione andava a scadere il 29.4.2026. Poiché la sentenza di appelloè stata pronunciata il 9.2.2026, a quella data il reato non era prescritto.Essendo iniziata a decorrere dalla pronuncia della sentenza disecondo grado la nuova sospensione di mesi 18, ad oggi il reato non èprescritto.3. Passando, quindi, agli ulteriori motivi di gravame, non risulta allegata alricorso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 ottobre 2022,irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Stando ai dati evincibili dalla sentenza (non contestati),il lasso di tempo tra i due reati è di un anno e quattro mesi. La Corte ha, inoltre,dedotto che le condotte sono diverse in quanto differenti sono le modalità (nelpresente caso, si è trattato di spedizione di materiale pirotecnico non consentito,nell’altro caso di trattava di detenzione di circa 110 kg di artifizi pirotecnici difattura artigianale, assemblati in casa). Infine, ha evidenziato che non vi sonoelementi per ritenere che, al momento della spedizione del materiale oggetto delpresente giudizio, l’imputato avesse già programmato la detenzione efabbricazione, circa un anno e mezzo dopo, di oltre 100 kg di analogo materiale.In tal modo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principienunciati da questa Corte, la quale ha affermato che «In tema di esecuzione,incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina dellacontinuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare cheil meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen., sitraduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazionedel reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione eabitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01).I singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma, delineato- sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle lorolinee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice dellanorma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di ununico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione -ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa laminore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forzadi un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori allacondotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reaticommessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1,n.34502 del 02/07/2015 ) e, di tali indici esteriori, il condannato interessato alriconoscimento del vincolo della continuazione deve allegare elementi specifici econcreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, inquanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitarioquanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica econtingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep.04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azionicriminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).In assenza di allegazione di comprovati elementi dai quali desumere unaideazione unitaria a monte e, in considerazione dell’assenza di indici sintomatici(essendo ampio il lasso di tempo intercorso tra i due episodi d essendo diverse lecondotte, pur avendo il medesimo oggetto materiale), la Corte territoriale ha,quindi, correttamente tratto la conclusione dell’assenza di prova del vincolo dellacontinuazione tra le fattispecie criminose.4. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio e alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, la Corte ha valorizzato la condottaingravescente dell’imputato che, dopo il reato in esame, ne ha commesso unoancor più grave, sicché è da escludere che la condotta sia episodica. Ha ritenutoche non vi siano elementi positivi che consentano il riconoscimento delleè irrilevante la circostanza che, nell’altro procedimento, siano state concessedette circostanze attenuanti. Ha condiviso l’argomentazione del giudice di primogrado, secondo la quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepostula la presenza di elementi positivi che, nel caso di specie, non sussistono.Ha, infine, ha rilevato che la pena è stata fissata nella media.La motivazione, fondata su dati concreti e incontestati, è solo genericamentecensurata in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della Cortecon argomenti in grado di inficiare i motivi posti a fondamento della decisione.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrete al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31552/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris