CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avversola sentenza n. 4287/2024 pronunciata in data 25/11/2024 dalla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia e depositata il23/12/2024;Numero registro generale 13189/2025Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 10063/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Il contribuente impugnava l’intimazione n. 10620179002416458000notificata in data 08/11/2017, con la quale veniva chiesto il pagamentodella somma complessiva di euro 30.546,51 dovuta in base alle cartelleesattoriali n. 10620010085074251000 (IVA anno 1995, interessi esanzioni), n. 10620020036031286000 (IVA anno 1996, interessi esanzioni), n. 10620020045729873000 (IRPEF anno 1995, interessi esanzioni), lamentando l’inesistenza e la nullità del titolo esecutivo, lacarenza di motivazione, la nullità per mancata indicazione dei terminidi impugnazione, l’intervenuta prescrizione del credito tributario peromessa notificazione. L’Agente della Riscossione nel resistere allapretesa del contribuente produceva documentazione attestante lanotifica delle cartelle oggetto di contestazione e di successivi attiinterruttivi della prescrizione costituiti dalle intimazioni di pagamenton. 10620129050282237, n. 10620129050282338 e10620129050282439, notificate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto – Sez.II accoglieva il ricorso con sentenza n. 1511/2018, ritenendo il creditotributario estinto per decorso del termine di prescrizione, in assenza di546/92.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia,con sentenza n. 4287/2024, emessa il 25/11/2024 e depositata in data23/12/2024, rigettava l'appello proposto dall’ADER, pur affermandoche la documentazione tardivamente depositata in primo grado potevaessere valutata, in quanto comunque presente nel fascicolo d’ufficio;Numero registro generale 13189/2025Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 10063/2026Data pubblicazione 18/04/2026in particolare, affermava che la cartella di pagamento n.10620010085074251000 (IVA anno 1995) era stata ritualmentenotificata al contribuente in data 06/09/2001 e seguita, oltre dieci annidopo, dall’intimazione n. 10620129050282237 notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],con atto irrilevante perché intervenuto quando la pretesa fiscale eragià prescritta; le cartelle di pagamento n. 10620020036031286000(IVA anno 1996) e n. 10620020045729873000 (IRPEF anno 1995)erano state consegnate, rispettivamente, al cognato e al coniuge delcontribuente in data 26/09/2002 e 08/10/2002, senza, tuttavia, chefosse stata fornita in seguito notizia dell’avvenuta notificazione tramitela necessaria raccomandata informativa di cui all’art. 60, co. 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/73, per cui la notifica doveva ritenersi nulla.4. L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso percassazione affidandolo ad un unico motivo con esclusivo riferimentoalla cartella n.10620020036031286000. Il contribuente deposita concontroricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossionededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 19, terzo comma, e dell’art. 21, deld.lgs. 546/1992, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado esaminato le doglianze relative alla notifica della cartella dipagamento n. 10620020036031286000, rilevandone la nullità,nonostante la produzione in atti della prova della notifica, a mezzoposta, della successiva intimazione di pagamento n.10620129050282338000, recapitata in data 08/11/2012.La ricorrente evidenzia che detta intimazione, secondol’orientamento espresso dalla sentenza della Suprema Corte n. 6436Numero registro generale 13189/2025Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 10063/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è atto autonomamente e necessariamenteimpugnabile ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. e), d. lgs. n. 546/1992 ela sua mancata impugnazione da parte del resistente ha reso i vizi dellacartella di pagamento insindacabili, con consequenzialecristallizzazione dell’obbligazione tributaria ivi contenuta.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte al qualedeve darsi continuità (Cass., sez. 5, 21/07/2025, n. 20476),l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. 602/1973 costituisced.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all’avviso di mora. Esso,dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina lacristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude alcontribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allospirare dell’anzidetto termine. Qualsiasi eccezione relativa a un attoimpositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del creditofiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, èassolutamente preclusa, secondo il fermo principio della nonimpugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altrodivenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cass. sez. 5,31/10/2025, n. 28862; Cass. nn. 22108/2024, 37259 /2021).Ed ancora, è stato sottolineato che l'intimazione di pagamento dicui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso dimora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabileautonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n.546/1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà delcontribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintivedel relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. sez. 5, 11/03/2025,n. 6436).Numero registro generale 13189/2025Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 10063/2026Data pubblicazione 18/04/20261.3. Ne consegue che l’intimazione di pagamento che faccia seguitoa un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione,non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile ingiudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cuiè sorto il debito, il che precludeva, quindi, al contribuente di eccepire,con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, laprescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazionedegli atti non impugnati.1.4. In definitiva, la sentenza impugnata, che non ha riconosciutola cristallizzazione della pretesa ad opera dei citati avvisi di intimazionedel 2012, deve essere cassata con riferimento alla statuizione relativaalla cartella di pagamento n. 10620020036031286000 impugnata conil presente ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamento dimerito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., rigetta il ricorso delcontribuente con riferimento alla pretesa relativa alla predetta cartelladi pagamento.Le spese vanno compensate per i gradi di merito, attesa la parzialesoccombenza ed successivo consolidamento dell’orientamentogiurisprudenziale sulla questione decisa nel senso innanzi riportato.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste invece a carico delcontribuente e liquidate come in dispositivo.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui inmotivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delcontribuente con riferimento alla cartella oggetto del presente giudizio.Compensa le spese di entrambi i gradi di merito.Condanna il contribuente al pagamento in favore dell’Agenzia EntrateRiscossione al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità,spese che liquida in euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 13189/2025Numero sezionale 2114/2026Numero di raccolta generale 10063/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]