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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 11932/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]"CIA; lette le conclusioni del PG àk,\•"-i ° 1)<&, ul(VnP Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena per reati contro il patrimonio e concernenti le sostanze stupefacenti, di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Una precedente omologa richiesta è stata rigettata con ordinanza del 2 febbraio 2023.

Le informazioni di polizia confermano la disponibilità di un domicilio e l'offerta di un lavoro da parte della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., che non ha collegamenti con la criminalità organizzata.

Dalla relazione dell'equipe di osservazione e trattamento si trae che il richiedente stenta a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità e difficoltà, specie nell'approfondimento di quelle tematiche più intime che implicano il lavoro su di sé.

Peraltro, a breve potrebbe passare in giudicato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Milano nel maggio 2023 per gravi reati, con irrogazione della pena di anni cinque e mesi quattro di reclusine, e ciò comporterebbe l'automatica cessazione di una eventuale misura alternativa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale si è adeguato forzatamente alla precedente decisione di rigetto del 2 febbraio 2023 e ha male interpretato la relazione dell'equipe di osservazione e trattamento, che ha concluso in senso favorevole alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ha valorizzato in senso negativo alcuni aspetti caratteriali del tutto irrilevanti, quali la fatica a riconoscersi e ad accettare le proprie fragilità e difficoltà, nonché la difficoltà nell'apprendimento delle tematiche più intime.

E ha ritenuto probabile, in modo illogico, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Milano del 2 maggio 2023 di condanna per alcuni reati, nonostante l'intervenuta proposizione del ricorso per cassazione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha atto opportuno richiamo all'ordinanza di qualche mese precedente che ha motivatamente rigettato una medesima richiesta.

Il poco tempo trascorso dal rigetto precedente è già di per sé indice dell'assenza di un significativo mutamento del quadro che possa condurre a sovvertire le conclusioni che allora sono state tratte.

In ogni caso, il Tribunale non si è limitato al richiamo del precedente e recente diniego e ha preso in esame le conclusioni dell'equipe di o. t., favorevoli alla concessione di misure alternative.

Ha spiegato, con adeguatezza di argomenti, le ragioni per le quali ha inteso discostarsi da quelle conclusioni, osservando che dai colloqui svolti con l'esperto è emerso che l'interessato non riesce compiutamente a superare le proprie fragilità, che hanno concorso a segnare il suo vissuto criminale.

Il dato, tutt'altro che evanescente, è stato ulteriormente illustrato con il riferimento alle difficoltà manifestate dall'interessato nello sciogliere i nodi critici che sono alla base delle sue condotte devianti.

Si è in tal modo delineata l'assenza di una adeguata revisione critica, che implica una compiuta presa di coscienza, dei fatti commessi, presupposto necessario per poter formulare una prognosi favorevole in punto di non recidivanza.

Il dato è all'evidenza assorbente e priva di rilievo gli altri elementi, puntualmente indicati in ricorso, che invece militerebbero nel senso della concedibilità della misura.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 1'11 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]"CIA; lette le conclusioni del PG àk,\•"-i ° 1)<&, ul(VnP Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena per reati contro il patrimonio e concernenti le sostanze stupefacenti, di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Una precedente omologa richiesta è stata rigettata con ordinanza del 2 febbraio 2023. Le informazioni di polizia confermano la disponibilità di un domicilio e l'offerta di un lavoro da parte della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., che non ha collegamenti con la criminalità organizzata. Dalla relazione dell'equipe di osservazione e trattamento si trae che il richiedente stenta a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità e difficoltà, specie nell'approfondimento di quelle tematiche più intime che implicano il lavoro su di sé. Peraltro, a breve potrebbe passare in giudicato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Milano nel maggio 2023 per gravi reati, con irrogazione della pena di anni cinque e mesi quattro di reclusine, e ciò comporterebbe l'automatica cessazione di una eventuale misura alternativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale si è adeguato forzatamente alla precedente decisione di rigetto del 2 febbraio 2023 e ha male interpretato la relazione dell'equipe di osservazione e trattamento, che ha concluso in senso favorevole alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha valorizzato in senso negativo alcuni aspetti caratteriali del tutto irrilevanti, quali la fatica a riconoscersi e ad accettare le proprie fragilità e difficoltà, nonché la difficoltà nell'apprendimento delle tematiche più intime. E ha ritenuto probabile, in modo illogico, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Milano del 2 maggio 2023 di condanna per alcuni reati, nonostante l'intervenuta proposizione del ricorso per cassazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha atto opportuno richiamo all'ordinanza di qualche mese precedente che ha motivatamente rigettato una medesima richiesta. Il poco tempo trascorso dal rigetto precedente è già di per sé indice dell'assenza di un significativo mutamento del quadro che possa condurre a sovvertire le conclusioni che allora sono state tratte. In ogni caso, il Tribunale non si è limitato al richiamo del precedente e recente diniego e ha preso in esame le conclusioni dell'equipe di o. t., favorevoli alla concessione di misure alternative. Ha spiegato, con adeguatezza di argomenti, le ragioni per le quali ha inteso discostarsi da quelle conclusioni, osservando che dai colloqui svolti con l'esperto è emerso che l'interessato non riesce compiutamente a superare le proprie fragilità, che hanno concorso a segnare il suo vissuto criminale. Il dato, tutt'altro che evanescente, è stato ulteriormente illustrato con il riferimento alle difficoltà manifestate dall'interessato nello sciogliere i nodi critici che sono alla base delle sue condotte devianti. Si è in tal modo delineata l'assenza di una adeguata revisione critica, che implica una compiuta presa di coscienza, dei fatti commessi, presupposto necessario per poter formulare una prognosi favorevole in punto di non recidivanza. Il dato è all'evidenza assorbente e priva di rilievo gli altri elementi, puntualmente indicati in ricorso, che invece militerebbero nel senso della concedibilità della misura. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11 gennaio 2024 Il
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