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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15471/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato e di rimessione nei termini per l'impugnazione della sentenza del 21/01/2021 del Tribunale di Lodi.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge, ed inosservanza e/o erronea applicazione della legge processuale (lett.

B, art. 606, c.p.p.) in relazione agli artt. 175 e 629-bis, cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione ai sensi degli artt. 125 e 192 del c.p.p. in relazione al malgoverno dei criteri di valutazione della prova".

Il motivo di ricorso si rivolge alla motivazione adottata dalla Corte di appello, nella parte in cui ha respinto l'istanza di restituzione in termini rilevando come nel caso concreto dovesse essere esperita la rescissione del giudicato.

A tal riguardo denuncia il vizio di omessa motivazione perché "l'affermazione secondo cui il Kilani avrebbe dovuto tenersi in contatto con i propri difensori poggia su elementi non illustrati e, dunque, non verificabili sotto il profilo probatorio; conseguentemente il passaggio motivazionale successivo secondo cui la premessa 'lascia capire' che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente disinteressato del processo a suo carico e non abbia volutamente proporre impugnazione avverso sentenza di condanna, manca della illustrazione del necessario presupposto".

Sulla base di tale premessa, deduce di avere avuto contezza della sentenza pronunciata a suo carico soltanto con la notificazione del provvedimento SIEP 82/2021 notificato ed eseguito personalmente "per cui non sussiste circostanza della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato ma soprattutto della sentenza n. 870 di condanna irrogatagli; né che sia desumibile aliunde ovvero non vi è certezza che l'imputato all'epoca avesse avuto o mantenuto con il difensore d'ufficio nominato un qualsiasi rapporto o che quest'ultimo sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale tant'è che non si è neppure prodigato ad interporre atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado".

Sostiene, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti per la rescissione del giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che risultano estranee al presente giudizio le argomentazioni circa la mancanza di prova sull'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio, visto che il ricorrente aveva un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio.

Difensore di fiducia che compariva all'udienza dibattimentale tenutasi il 17/03/2017, quando veniva dichiarata l'assenza di Kilani.

1.2. Ciò premesso, il caso in esame va risolto alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), dove vengono delineate le situazioni che possono far ragionevolmente ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, condizione necessaria per procedere alla dichiarazione di assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., e alla celebrazione del processo anche quando quegli non abbia ricevuto personalmente la notifica dell'udienza.

Più in particolare, nel caso in esame viene in rilievo la corretta interpretazione dell'art. 420-bis, cod.proc.pen. nella parte in cui prevede la \,0 possibilità di procedere in assenza dell'imputato quando questi abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento.

A tal proposito, la sentenza menzionata ha spiegato che con «la riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in assenza "volontaria" dell'imputato.

Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo.

Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore.

Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso.

Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. [...] Ad un sistema sostanzialmente lineare in cui in tanto il giudice procede in quanto abbia la prova che l'imputato che non si è presentato in udienza lo abbia fatto per sua libera scelta, conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data ed il luogo del processo, si aggiungono, però, due ipotesi mirate ad impedire "false irreperibilità" e a "facilitare" per il giudice l'accertamento della conoscenza della vocatio in ius: - si prevedono situazioni che, nell'ottica della semplificazione dell'accertamento della "consapevolezza" della assenza, consentono di ritenerla anche senza avviso personale a mani dell'imputato; - si equipara alla conoscenza del contenuto del processo e del tempo e luogo di fissazione la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti».

Proprio nella prospettiva di facilitare l'accertamento della consapevolezza dell'assenza, l'art. 420-bis, cod.proc.pen. prevede degli indici di conoscenza, tra i quali la nomina del difensore di fiducia e l'ipotesi in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento.

Entrambe tali evenienze si sono verificate nel caso in esame, dove è pacifico che Kilani ha nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha altresì eletto domicilio.

Va, dunque, ribadito che «l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, il giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria" (, Rv. 279420 - 01, cit.).Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato e di rimessione nei termini per l'impugnazione della sentenza del 21/01/2021 del Tribunale di Lodi. Deduce: 1.1. "Violazione di legge, ed inosservanza e/o erronea applicazione della legge processuale (lett. B, art. 606, c.p.p.) in relazione agli artt. 175 e 629-bis, cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione ai sensi degli artt. 125 e 192 del c.p.p. in relazione al malgoverno dei criteri di valutazione della prova". Il motivo di ricorso si rivolge alla motivazione adottata dalla Corte di appello, nella parte in cui ha respinto l'istanza di restituzione in termini rilevando come nel caso concreto dovesse essere esperita la rescissione del giudicato. A tal riguardo denuncia il vizio di omessa motivazione perché "l'affermazione secondo cui il Kilani avrebbe dovuto tenersi in contatto con i propri difensori poggia su elementi non illustrati e, dunque, non verificabili sotto il profilo probatorio; conseguentemente il passaggio motivazionale successivo secondo cui la premessa 'lascia capire' che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente disinteressato del processo a suo carico e non abbia volutamente proporre impugnazione avverso sentenza di condanna, manca della illustrazione del necessario presupposto". Sulla base di tale premessa, deduce di avere avuto contezza della sentenza pronunciata a suo carico soltanto con la notificazione del provvedimento SIEP 82/2021 notificato ed eseguito personalmente "per cui non sussiste circostanza della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato ma soprattutto della sentenza n. 870 di condanna irrogatagli; né che sia desumibile aliunde ovvero non vi è certezza che l'imputato all'epoca avesse avuto o mantenuto con il difensore d'ufficio nominato un qualsiasi rapporto o che quest'ultimo sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale tant'è che non si è neppure prodigato ad interporre atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado". Sostiene, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti per la rescissione del giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che risultano estranee al presente giudizio le argomentazioni circa la mancanza di prova sull'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio, visto che il ricorrente aveva un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio. Difensore di fiducia che compariva all'udienza dibattimentale tenutasi il 17/03/2017, quando veniva dichiarata l'assenza di Kilani. 1.2. Ciò premesso, il caso in esame va risolto alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), dove vengono delineate le situazioni che possono far ragionevolmente ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, condizione necessaria per procedere alla dichiarazione di assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., e alla celebrazione del processo anche quando quegli non abbia ricevuto personalmente la notifica dell'udienza. Più in particolare, nel caso in esame viene in rilievo la corretta interpretazione dell'art. 420-bis, cod.proc.pen. nella parte in cui prevede la \,0 possibilità di procedere in assenza dell'imputato quando questi abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento. A tal proposito, la sentenza menzionata ha spiegato che con «la riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. [...] Ad un sistema sostanzialmente lineare in cui in tanto il giudice procede in quanto abbia la prova che l'imputato che non si è presentato in udienza lo abbia fatto per sua libera scelta, conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data ed il luogo del processo, si aggiungono, però, due ipotesi mirate ad impedire "false irreperibilità" e a "facilitare" per il giudice l'accertamento della conoscenza della vocatio in ius: - si prevedono situazioni che, nell'ottica della semplificazione dell'accertamento della "consapevolezza" della assenza, consentono di ritenerla anche senza avviso personale a mani dell'imputato; - si equipara alla conoscenza del contenuto del processo e del tempo e luogo di fissazione la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti». Proprio nella prospettiva di facilitare l'accertamento della consapevolezza dell'assenza, l'art. 420-bis, cod.proc.pen. prevede degli indici di conoscenza, tra i quali la nomina del difensore di fiducia e l'ipotesi in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento. Entrambe tali evenienze si sono verificate nel caso in esame, dove è pacifico che Kilani ha nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha altresì eletto domicilio. Va, dunque, ribadito che «l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, il giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria" (, Rv. 279420 - 01, cit.).Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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