CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37345/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/1_1/1974 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio ordinario, con sentenza emessa in data 12 aprile 2019, condannava Castagnotto alias [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni di reclusione ed euro 35 mila di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, per i reati loro ascritti, riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, oltre spese e pene accessorie. Il solo [OSCURATO:PERSONA], davanti alla Corte d'appello di Torino, in accordo con il Pubblico Ministero, avanzava richiesta di concordato sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen. con contestuale rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, in accoglimento della richiesta di concordato di Castagnotto riduceva la pena inflittagli e dichiarava l'inammissibilità dei residui motivi per intervenuta rinuncia, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza appellata. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per plurimi reati di detenzione, acquisto, importazione e cessione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ascrittile ai capi E), M) ed O), mentre Castagnotto è stato condannato per il reato di detenzione e vendita di almeno 6 kg di cocaina tra novembre 2014 e gennaio 2015, ascrittogli al capo D). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge per nullità della citazione relativa al giudizio di appello, notificato al difensore dell'imputata ai sensi degli artt. 165 e 296, commi 1 e 5 cod. proc. pen. con il rito previsto per il caso di imputato latitante, senza la prevista formale dichiarazione dello stato di latitanza. Nel ricorso si evidenzia che l'imputata si è sottratta alla misura degli arresti domiciliari rendendosi irreperibile dopo la celebrazione dell'udienza preliminare e dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, rimanendo assente per tutta la durata del dibattimento, e si aggiunge che il difensore di fiducia ha dismesso il mandato dopo l'udienza preliminare con la conseguente nomina di un difensore di ufficio che non ha mai avuto la possibilità di contattare l'imputata. Si adduce che l'omessa formale dichiarazione di latitanza ha comportato la nullità assoluta della notificazione della citazione per il giudizio di appello, trattandosi di una notificazione eseguita al difensore di ufficio, come tale inidonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputata. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla valutazione del contenuto dell'intercettazioni in riferimento al capo E), ritenute nel ricorso inidonee a dimostrare il ruolo di partecipe all'associazione attribuito all'imputata. La critica si appunta sulle conversazioni n. 147 del 5.12..2014 e n. 249 del 6.12.2014, essendo illogico che l'imputata potesse parlare delle dinamiche e dei guadagni dell'associazione con una persona estranea al sodalizio ed essendo non significativo il suo apporto dato per inviare una valigia in Perù. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla valutazione del contenuto dell'intercettazioni in riferimento al capo M) per la cessione di cocaina che sarebbe avvenuta in data 6 dicembre 2014. Si adduce che le censure articolate nel motivo di appello con riguardo alle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra l'imputata ed il fratello non hanno trovato una risposta logica sulla circostanza della mancanza di commenti tra i due predetti soggetti subito dopo la presunta consegna della sostanza che si assume essere stata operata dal fratello accompagnato dall'imputata a bordo dell'autovettura monitorata e sottoposta ad intercettazioni. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla valutazione del contenuto dell'intercettazioni in riferimento al capo O) per la cessione di cocaina del 9 dicembre 2014, in occasione della quale è stato tratto in arresto l'acquirente con il sequestro di circa 400 grammi di cocaina. Si denuncia il travisamento della prova obiettandosi che le conversazioni n. 205 e n. 206 del 9 dicembre 2014, richiamate nella sentenza a supporto della partecipazione dell'imputata, non riscontrano affatto che la stessa si fosse interessata del quantitativo che il fratello doveva cedere, né contengono riferimenti alla necessità di importare ulteriore sostanza, oltre ad essere in contrasto con la deposizione del teste Bertè secondo cui l'imputata non avrebbe partecipato a detto episodio. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per erronea identificazione dell'imputato in sentenza e non congruenza con la procura speciale per il concordato riportante la corretta indicazione delle generalità di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA], come da allegata carta di identità. Erronea indicazione della composizione del collegio giudicante indicato nell'epigrafe della sentenza con l'indicazione del giudice [OSCURATO:PERSONA] che non ha fatto parte del collegio perché astenutosi. Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata o in subordine la correzione dell'errore materiale ex art.130 cod. proc. pen.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione vizio della motivazione in merito alla mancanza di motivazione per l'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per il travisamento della lettura del contenuto delle intercettazioni e dell'interrogatorio reso dall'imputato. In particolare il ricorrente si sofferma nell'analisi delle plurime intercettazioni riproducendo i motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in parte per genericità dei motivi in parte per la loro manifesta infondatezza. Iniziando dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare la manifesta infondatezza del primo motivo con cui si eccepisce la nullità assoluta della citazione a giudizio dell'imputata per il processo di appello, dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Nello stesso ricorso viene fatto rilevare che l'imputata è evasa, sottraendosi alla misura degli arresti domiciliari dopo la celebrazione dell'udienza preliminare, cui ha preso regolarmente parte, rendendosi irreperibile a seguito della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente la notificazione della citazione a giudizio per il grado di appello è stata eseguita correttamente al difensore di ufficio, nominatole dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia. Va ricordato che nel caso di evasione dell'imputato le notificazioni nei confronti dell'evaso vanno eseguite con consegna di copia al difensore, e che, nonostante l'equiparazione alle notificazioni al latitante, non devono essere precedute né dal verbale di vane ricerche e nè dalla dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 296, comma 5, cod. proc. pen (Sez. 3, n. 9167 del 14/01/2009, Nassi, Rv. 243007). Peraltro, non è in discussione in questo caso la conoscenza effettiva del processo, considerato che l'imputata si è resa irreperibile sottraendosi alla misura degli arresti domiciliari dopo aver preso parte all'udienza preliminare nel corso della quale è stato deciso il suo rinvio a giudizio, con conseguente conoscenza diretta della pendenza del processo a suo carico e delle accuse formulate nei suoi confronti, essendo la sua assenza dipesa unicamente dallo scopo di sottrarsi all'applicazione della misura cautelare. La conseguente rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non assume rilevanza essendovi già la certezza che l'imputata aveva avuto conoscenza diretta del processo, poiché la sua decisione di non partecipare alle udienze dopo il suo rinvio a giudizio è dipesa essenzialmente dallo scopo di sottrarsi all'applicazione della misura degli arresti donniciliari. Non si tratta, quindi, di una misura cautelare rimasta ab infilo ineseguita per irreperibilità dell'indagato o di una dichiarazione di latitanza non preceduta dalla verifica della effettiva conoscenza del processo, che costituiscono situazioni in cui la mera regolarità formale della notifica può non essere sufficiente a garantire la effettiva conoscenza del processo. La partecipazione all'udienza preliminare da parte dell'imputata consente, nel caso in esame, di ritenere certa la conoscenza del processo, mentre l'evasione dagli arresti domiciliari e la sopravvenuta irreperibilità appaiono indici della volontaria rinuncia dell'imputata a partecipare al prosieguo del processo a suo carico. 2. I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili perché investono la interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, e quindi mere questioni di fatto, rimesse alla valutazione del giudice di merito che le ha esaminate puntualmente fornendo logica spiegazione della insostenibilità della tesi difensiva, mentre si sottrae al sindacato di legittimità la possibilità di procedere ad una rilettura delle conversazioni intercettate (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Le censure sono tutte volte a sollecitare una diversa chiave di lettura del contenuto delle intercettazioni senza mettere in luce incongruenze logiche del significato complessivo loro riconosciuto nel giudizio di merito per l'esplicito riferimento al traffico di sostanze stupefacenti nelle conversazioni intercettate tutte connotate dall'estrema chiarezza dei dialoghi, privi di ambiguità. La interpretazione delle fondamentali conversazioni intercorse tra l'imputata ed il proprio fratello a bordo dell'autovettura sottoposta ad intercettazione risulta coerente al significato dei dialoghi riportati nel corpo della sentenza di primo grado, senza alterazioni o palesi fraintendimenti, essendo palese il coinvolgimento personale dell'imputata nel traffico di sostanze stupefacenti importate dal Perù in collaborazione con altri familiari (vedi pp. 12, 13 delle sentenza di appello per la sintesi di quelle ritenute più significative). Inoltre, con riferimento al quarto motivo relativo al capo O) per la cessione di cocaina del 9 dicembre 2014, in occasione della quale è stato tratto in arresto l'acquirente con il sequestro di circa 400 grammi di cocaina, il travisamento denunciato di alcune delle conversazioni richiamate nella sentenza viene affermato in modo generico ed apodittico senza una descrizione precisa del contenuto delle conversazioni intercettate di cui si possa vagliare l'obiettivo contrasto con quello riprodotto nella sentenza di appello.Si deve rammentare a tale proposito che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione, né la compiuta dimostrazione di un'evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa (Sez. 1, n.54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492; Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è totalmente inammissibile perchè non tiene conto che la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Quanto ai segnalati errori materiali della sentenza di appello relativi alle esatte generalità del ricorrente, essendone comunque certa l'identificazione, come quelli relativi alla corretta indicazione della composizione del collegio giudicante, si deve ricordare che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen., dovendosi esperire per tali casi il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. innanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento da correggere (Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv. 278036). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma ritenuta equa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d