CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato - dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) e rideterminando la pena, in ordine al reato di cui al capo A), in anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione - la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Palmi, che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 496 e 61, n.2 cod. pen. (capo A), 186 (capo B) e 189 d.lgs. 285 del 1992 (capo C), condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione; - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione agli artt. 61 e 496 cod. pen. - è inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 38 e 39 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. - è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 41 e 42 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,