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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 ottobre 2001

Cassazione n. 22281/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/10/2001 avverso la sentenza del 10/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Padova per la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 319, emessa in data 10 maggio 2021, il Giudice di pace di Padova condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero per essersi trattenuta sul territorio dello Stato senza essere titolare di permesso di soggiorno, accertato in Padova il 27 novembre 2020, alla pena di 3.500 euro di ammenda.

Detto giudice, citando Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg C/ Ismail, Rv. 279420, ha ritenuto che l'imputata, citata in giudizio con notifica effettuata al difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., cosciente di essere stata sottoposta a procedimento penale, avesse posto in essere "condotte positive di natura elusiva", dirette a sottrarsi all'effettiva conoscenza delle vicende del procedimento penale successive a detta elezione di domicilio, consistite nel non provvedere a regolarizzare la sua posizione sul territorio dello Stato ed a non interessarsi dello sviluppo del predetto procedimento originatosi con la sua denuncia a piede libero e contestuale elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio.

Così si è ritenuto di procedere in absentia dell'imputata.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione l'imputata, con il ministero dell'avvocato d'ufficio, affidandosi a un unico motivo.

Con detto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ovvero la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per la dichiarazione di assenza dell'imputata da ritenersi errata e per la mancanza di prova dell'effettiva conoscenza del procedimento penale da parte dell'imputata.

Il motivo si fonda sulla medesima pronuncia Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg C/ Ismail, Rv. 279420, citata in sentenza, laddove afferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé un presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che questo ultimo abbia conoscenza del procedimento stesso.

Si lamenta, in particolare, che il giudice, pur essendo stato verbalizzato che il difensore "non aveva avuto alcun contatto effettivo col sig.

Rhimi e di non essere stato notiziato dell'elezione di domicilio presso di sé" abbia, invece, ritenuto che si potesse comunque procedere in assenza dell'imputato sulle sopra riportate considerazioni per cui l'imputata si fosse disinteressata del procedimento penale.3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al giudice di pace di Padova per la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo posto alla base del ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Come correttamente rilevato anche dal P.G. in sede, nel caso di specie, la pronuncia delle Sezioni Unite citata sia dal giudice di merito che dal difensore afferma il seguente principio: "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa".

Il giudice non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. come interpretabile alla luce del suddetto principio di diritto.

Si rileva, infatti, che, in assenza della nomina di un difensore di fiducia o della notifica dell'avviso dell'udienza effettuata personalmente all'imputato, il giudice, senza indicare da quali elementi si potesse desumere "con certezza" che lo stesso fosse a conoscenza del procedimento ovvero si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo, ha ritenuto di presumere (senza indicare da quali atti o fonti di prova fosse desumibile) l'esistenza di "condotte positive di natura elusiva", dirette, da parte dell'imputata, a sottrarsi all'effettiva conoscenza delle vicende del procedimento penale successive all'elezione di domicilio (di cui il difensore fa verbalizzare la mancata notizia, quindi, anche ai fini del necessario consenso ai sensi dell'art. 1, comma 24, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 162 cod. proc. pen., in vigore dal 3 agosto 2017) consistite nel non provvedere a regolarizzare la sua posizione sul territorio dello Stato ed a non interessarsi dello sviluppo del predetto procedimento.

Né il giudice a quo ha tenuto conto, come emerge dalla lettura del verbale d'udienza del 10 maggio 2021, accessibile alla Corte in virtù della dedotta violazione di legge processuale con la specifica indicazione del verbale d'udienza del 10 maggio 2021 (Sez.

U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) della richiesta del pubblico ministero d'udienza il quale aveva, "in ordine a quanto rappresentato dalla difesa in ordine all'assenza di contatti con l'imputato", chiesto rinnovarsi la notifica, previe ricerche, della citazione e del verbale all'imputata, con sospensione del procedimento e, previa acquisizione degli atti con il consenso della difesa, ha congedato l'agente operante.

3. La riscontrata violazione di legge processuale impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Padova, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla con riivi'o la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/10/2001 avverso la sentenza del 10/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Padova per la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 319, emessa in data 10 maggio 2021, il Giudice di pace di Padova condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero per essersi trattenuta sul territorio dello Stato senza essere titolare di permesso di soggiorno, accertato in Padova il 27 novembre 2020, alla pena di 3.500 euro di ammenda. Detto giudice, citando Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg C/ Ismail, Rv. 279420, ha ritenuto che l'imputata, citata in giudizio con notifica effettuata al difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., cosciente di essere stata sottoposta a procedimento penale, avesse posto in essere "condotte positive di natura elusiva", dirette a sottrarsi all'effettiva conoscenza delle vicende del procedimento penale successive a detta elezione di domicilio, consistite nel non provvedere a regolarizzare la sua posizione sul territorio dello Stato ed a non interessarsi dello sviluppo del predetto procedimento originatosi con la sua denuncia a piede libero e contestuale elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio. Così si è ritenuto di procedere in absentia dell'imputata. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione l'imputata, con il ministero dell'avvocato d'ufficio, affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ovvero la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per la dichiarazione di assenza dell'imputata da ritenersi errata e per la mancanza di prova dell'effettiva conoscenza del procedimento penale da parte dell'imputata. Il motivo si fonda sulla medesima pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg C/ Ismail, Rv. 279420, citata in sentenza, laddove afferma che la sola elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé un presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che questo ultimo abbia conoscenza del procedimento stesso. Si lamenta, in particolare, che il giudice, pur essendo stato verbalizzato che il difensore "non aveva avuto alcun contatto effettivo col sig. Rhimi e di non essere stato notiziato dell'elezione di domicilio presso di sé" abbia, invece, ritenuto che si potesse comunque procedere in assenza dell'imputato sulle sopra riportate considerazioni per cui l'imputata si fosse disinteressata del procedimento penale.3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al giudice di pace di Padova per la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo posto alla base del ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Come correttamente rilevato anche dal P.G. in sede, nel caso di specie, la pronuncia delle Sezioni Unite citata sia dal giudice di merito che dal difensore afferma il seguente principio: "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". Il giudice non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. come interpretabile alla luce del suddetto principio di diritto. Si rileva, infatti, che, in assenza della nomina di un difensore di fiducia o della notifica dell'avviso dell'udienza effettuata personalmente all'imputato, il giudice, senza indicare da quali elementi si potesse desumere "con certezza" che lo stesso fosse a conoscenza del procedimento ovvero si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo, ha ritenuto di presumere (senza indicare da quali atti o fonti di prova fosse desumibile) l'esistenza di "condotte positive di natura elusiva", dirette, da parte dell'imputata, a sottrarsi all'effettiva conoscenza delle vicende del procedimento penale successive all'elezione di domicilio (di cui il difensore fa verbalizzare la mancata notizia, quindi, anche ai fini del necessario consenso ai sensi dell'art. 1, comma 24, della I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 162 cod. proc. pen., in vigore dal 3 agosto 2017) consistite nel non provvedere a regolarizzare la sua posizione sul territorio dello Stato ed a non interessarsi dello sviluppo del predetto procedimento. Né il giudice a quo ha tenuto conto, come emerge dalla lettura del verbale d'udienza del 10 maggio 2021, accessibile alla Corte in virtù della dedotta violazione di legge processuale con la specifica indicazione del verbale d'udienza del 10 maggio 2021 (Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) della richiesta del pubblico ministero d'udienza il quale aveva, "in ordine a quanto rappresentato dalla difesa in ordine all'assenza di contatti con l'imputato", chiesto rinnovarsi la notifica, previe ricerche, della citazione e del verbale all'imputata, con sospensione del procedimento e, previa acquisizione degli atti con il consenso della difesa, ha congedato l'agente operante. 3. La riscontrata violazione di legge processuale impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Padova, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla con riivi'o la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudi
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