CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34957/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05BB5SB ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima dell'inizio del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880); che, in caso di giudizio abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380); osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen. (vedi pag. 4 della motivazione in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci