CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35450-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1425/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione avverso il verbale n. 270238, con cui la Polizia municipale di Amalfi aveva disposto il fermo del veicolo di Farnetti. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Amalfi, con sentenza n. 274/2017, rigettava il ricorso. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., lamentando l'insussistenza dell'illecito in quanto era stata contestata la violazione dell'art. 85, comma primo e secondo, del codice della strada, per avere adibito a noleggio con conducente un veicolo non abilitato a tale uso; i ricorrenti precisavano che Farnetti stava svolgendo la propria attività lavorativa quale addetto alla c:onduzione professionale di automezzi alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], società debitamente autorizzata a svolgere l'attività professionale di agenzia di viaggi e turismo che aveva organizzato un tour turistico nella [OSCURATO:PERSONA] e che, in base al regolamento regionale, le agenzie di viaggio e turismo possono organizzare e realizzare gite e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato. Il Tribunale di Salerno - con sentenza 24 aprile 2018, n. 1425 - rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata. 3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] al quale è stato inizialmente assegnato il ricorso aveva rilevato che, al fine della necessaria verifica della tempestività della proposizione dell'appello, risultando dagli atti Ric. 2018 n. 35450 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- disponibili la data della notificazione, ma non quella in cui l'atto di appello era stato depositato, si rendeva necessaria l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei due gradi di merito e ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei predetti fascicoli. Dall'esame dei fascicoli d'ufficio e dei documenti depositati dai ricorrenti ai sensi dell'art. 372 c.p.c. è emerso che l'atto d'appello, notificato in data 19 luglio 2017, è stato depositato, mediante posta elettronica certificata, nella medesima data, così che l'appello risulta essere stato tempestivamente proposto. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi: 1. il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo di appello e in ogni caso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente sul primo motivo d'appello, in quanto caratterizzata nell'enunciazione delle ragioni dell'asserita infondatezza del gravame da affermazioni tautologiche, assolutamente inconferenti e inconciliabili con le questioni sollevate dai ricorrenti-appellanti"; 2. il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ovvero omessa pronuncia sulla domanda e, in ogni caso, omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla sussistenza della violazione contestata, per essere l'attività svolta da Farnetti consentita dalla normativa vigente in materia di Ric. 2018 n. 35450 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- regolamentazione della attività delle agenzie di viaggi e turismo. I motivi sono fondati. La sentenza impugnata, dopo avere richiamato il comma 4 dell'art. 85 del codice della strada, ha rilevato, circa il primo motivo d'appello, che il giudice di primo grado non è incorso nell'omessa individuazione del thema decidendum né nell'omesso esame della dedotta violazione e falsa applicazione del citato art. 85, senza in alcun modo considerare gli argomenti dei ricorrenti che, come si è visto supra, contestavano come nel caso in esame si trattasse di legittima conduzione di un veicolo nell'ambito del viaggio organizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. La completa omissione, nella motivazione, di riferimenti agli argomenti dei ricorrenti comporta che il provvedimento sia da qualificarsi come provvedimento meramente apparente (ricorre infatti il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, "benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee", così, da ultimo, Cass. 6758/2022). II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Salerno, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato. Ric. 2018 n. 35450 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -4- Così deciso in Roma,