CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 28860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sulla motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a negare la esistenza della causa di non punibilità sulla non occasionalità della condotta per essere l'imputato gravato da numerose condanne per delitti anche contro il patrimonio ed anche in materia di armi che rendono l'imputato una persona che ha fatto del crimine uno stile di vita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023