CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo •ei j u. Q1Q, L.)-;7) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 aprile 2021, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro 750,00 di ammenda, altresì sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida LOn quella della sospensione per la durata di mesi otto. 1.1. Il giudice di appello ha confermato il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato in ordine all'integrazione del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche, essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,31 g/I (prima prova) e a 1,33 g/I (seconda prova), con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 e di avere causato un incidente stradale. Fatto commesso in Urago d'Oglio (BS) il 17 ottobre 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bianchi S i Mario, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen., dolendosi che il giudice di appello avrebbe errato nel non rilevare l'intervenuto decorso, due giorni prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, del termine di prescrizione del reato, non risultando, nel caso di specie, applicabile la sospensione prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19 dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con il secondo motivo è stata dedotta inosservanza della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, oltre a carenza di motivazione con riferimento a decisive doglianze eccepite dal Bianchi in appello in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio applicatogli, sia con riguardo alla pena detentiva che alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato inosservanza della disposizione dell'art. 34 cod. proc. pen., deducendo l'incompatibilità del giudice di primo a grado a pronunciare provvedimento di sentenza, per essersi in precedenza espresso emettendo ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, altresì invitando questa Corte di legittimità a sollevare questione di legittimità costituzionale sul punto.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle altre due censure. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la fattispecie contravvenzionale oggetto di imputazione sia stata perpetrata in data 17 ottobre 2016, per cui, non risultando la ricorrenza di cause di sospensione o di interruzione intervenute, il termine prescrizionale massimo di cinque anni, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si era già compiuto in data 17 ottobre 2021, due giorni prima della pronuncia della sentenza di appello (19 ottobre 2021). 2.1. Ha, poi, ragione il ricorrente nell'affermare che, nel caso di specie, non può essere considerato il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In proposito, infatti, assume troncante rilievo quanto autorevolmente affermato in Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02, per cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). Ed allora, applicando l'indicato principio al caso di specie, risulta evidente come l'indicata sospensione non possa essere riferita né al giudizio di appello - essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Brescia il 14•settembre 2021, e perciò dopo l'indicato periodo - né a quello di primo grado, non risultando che nell'ambito di quest'ultimo fossero state fissate udienze, ovvero vi fosse stata la pendenza di alcun termine, nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020. 3. Ne consegue, allora, l'accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito dal Bianchi, atteso che il giudice di secondo grado - in assenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito -- avrebbe dovuto dichiarare già in quella sede l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di appello. Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione, in questa sede, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.