CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 1.333,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A e B, accertati a Taranto il 15 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, che veniva articolato in un'unica doglianza, chiede la rivalutazione complessiva del merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione dei reati ascritti all'imputato ai capi A e B, che risultano vagliati dalla Corte territoriale tarantina nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Falchi della Questura di Taranto risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 15 ottobre 2024, intorno alle ore 17, veniva trovato in possesso di una pistola richiudibile modificata, calibro 6.35, nei termini contestati all'imputato ai capi A e B. [OSCURATO:PERSONA] che le giustificazioni addotte da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'arma era stata portata nella sua abitazione da un familiare, appaiono contrastanti con le emergenze probatorie, che non consentono di ritenere credibile la versione degli accadimenti fornita dal ricorrente, che non trova riscontro nel verbale di arresto in flagranza di reato del 15 ottobre 2024. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1