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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12843/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, diniego di circostanza generiche e di dosimetria della pena è, in parte manifestamente infondato e, per altra parte, non consentito; che, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha richiamato i precedenti penali dell'imputato (per i quali risulta avere riportato condanna complessiva a più di 16 anni di reclusione) esaminando puntualmente la loro tipologia, la sequenza temporale e la vicinanza con il reato oggetto di giudizio che è stato, quindi, ritenuto espressione di una sempre più ingravescente pericolosità sociale con particolare riferimento a condotte violente (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, pertanto, la motivazione è compiuta ed è corretta in quanto conforme al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; che, in ordine al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, la censura non è corredata da alcun di argomentazione, sicchè si presenta totalmente aspecifica e, come tale, non scrutinabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, diniego di circostanza generiche e di dosimetria della pena è, in parte manifestamente infondato e, per altra parte, non consentito; che, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha richiamato i precedenti penali dell'imputato (per i quali risulta avere riportato condanna complessiva a più di 16 anni di reclusione) esaminando puntualmente la loro tipologia, la sequenza temporale e la vicinanza con il reato oggetto di giudizio che è stato, quindi, ritenuto espressione di una sempre più ingravescente pericolosità sociale con particolare riferimento a condotte violente (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, pertanto, la motivazione è compiuta ed è corretta in quanto conforme al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; che, in ordine al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, la censura non è corredata da alcun di argomentazione, sicchè si presenta totalmente aspecifica e, come tale, non scrutinabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M