Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 33980/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vvocato con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: claudiofederico@ordine - avvocatiroma.org), in forza del ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria provinciale di Roma il 20 febbraio 2021, n. 515/12/2021, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 luglio 2018, n. 4688/32/2018, notificata il 14 settembre 2018; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del13 novembre 2025 da l Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore,ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 febbraio 2021, n. 515/12/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 luglio 2018, n. 4688/32/2018, notificata il 14 settembre 2018, passata in giudicato il 14 novembre 2018 per mancata impugnazione neltermine breve dell’ art. 325, primo comma, cod. proc. civ., che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte assistita dal predetto difensore nella misura di € 1.500,00, con i relativi accessori, essendo decorso il termine previsto dall’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza in corso di causa del pagamento della somma dovuta ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali. 2.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motiv o, con il quale si denunciano, al contempo: v iolazione dell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; v iolazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; violazione dell'art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché il giudice dell'ottemperanza si era limitato a disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali a seguito della cessazione della materia del contendere, sulla base di ragioni illogiche ed erronee, che non erano gravi, né eccezionali, senza fare applicazione del principio della c.d.

“soccombenza virtuale”. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Il ricorrente «osserva come l'impugnata sentenza offra il destro alla censure veicolate col presente mezzo di ricorso, sol che si consideri come la data del pagamento (25.06.20 19) si collochi a distanza di oltre 7 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, avvenuto in data 14.11.2018: ossia il61° giorno successivo alla notificazione; di 43 gg. dalla notificazione del ricorso per l’ottemperanza; di 32 gg. dall'iscrizione a ruolo del medesimo)».

Laddove, «il giudice di merito avrebbe dovuto comunque far applicazione (conformandosi al disposto dell'art. 91, comma 1, c.p.c.) del principio della c.d.

"soccombenza virtuale", vagliando la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere». 1.2 Anche nel giudizio tributario, le “ gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592).

Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080). 1.3 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, le «gravied eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).

Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processo tributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez.

Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720). 1.4 Nella specie, la giustificazione argomentata dal giudice dell’ottemperanza non appare ispirata ai canoni della logica e della ragionevolezza, nell’ottica del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazionefinanziaria (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), considerando il decorso di un consistente lasso di tempo dalla scadenza dei novanta giorni dalla notifica della sentenza ottemperanda (14 dicembre 2018) – posto che l’esecuzione delle sentenze di condanna non necessita di un’autonoma messa in mora sulla falsariga dell’art. 70, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7583)- ed il pagamento della somma dovuta in virtù della stessa (25 giugno 2019), che neppure può trovare sensata spiegazione, in base alle deduzioni della controricorrente, nella circostanza che «l'Agenzia delle Entrate, come noto, è impegnata in una moltitudine di attività che se da un lato non possono esimerla dal rispetto e dalla tutela dei contribuenti, dall'altro lato possono ben giustificare un lasso temporale ragionevole per procedere al pagamento delle somme dovute, come avvenuto nel caso di specie».

Ciò in quantoun ritardo superiore a sei mesi nel l’esecuzione del pagamento dal compiuto decorso del termine fissato ex lege a tale scopo non può essere logicamente considerato «non distante temporalmente dalla scadenza dei novanta giorni» dalla notifica della sentenza (e non dal suo passaggio in giudicato, secondo l’erroneo assunto del giudice dell’ottemperanza), oltrepassando la soglia di un’accettabile tolleranza.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione al capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 1 3 novembre 2025.

ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: claudiofederico@ordine - avvocatiroma.org), in forza del ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria provinciale di Roma il 20 febbraio 2021, n. 515/12/2021, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 luglio 2018, n. 4688/32/2018, notificata il 14 settembre 2018; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del13 novembre 2025 da l Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore,ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 febbraio 2021, n. 515/12/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 20 luglio 2018, n. 4688/32/2018, notificata il 14 settembre 2018, passata in giudicato il 14 novembre 2018 per mancata impugnazione neltermine breve dell’ art. 325, primo comma, cod. proc. civ., che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte assistita dal predetto difensore nella misura di € 1.500,00, con i relativi accessori, essendo decorso il termine previsto dall’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza in corso di causa del pagamento della somma dovuta ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali. 2.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motiv o, con il quale si denunciano, al contempo: v iolazione dell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; v iolazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; violazione dell'art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché il giudice dell'ottemperanza si era limitato a disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali a seguito della cessazione della materia del contendere, sulla base di ragioni illogiche ed erronee, che non erano gravi, né eccezionali, senza fare applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Il ricorrente «osserva come l'impugnata sentenza offra il destro alla censure veicolate col presente mezzo di ricorso, sol che si consideri come la data del pagamento (25.06.20 19) si collochi a distanza di oltre 7 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, avvenuto in data 14.11.2018: ossia il61° giorno successivo alla notificazione; di 43 gg. dalla notificazione del ricorso per l’ottemperanza; di 32 gg. dall'iscrizione a ruolo del medesimo)». Laddove, «il giudice di merito avrebbe dovuto comunque far applicazione (conformandosi al disposto dell'art. 91, comma 1, c.p.c.) del principio della c.d. "soccombenza virtuale", vagliando la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere». 1.2 Anche nel giudizio tributario, le “ gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080). 1.3 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, le «gravied eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660). Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processo tributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720). 1.4 Nella specie, la giustificazione argomentata dal giudice dell’ottemperanza non appare ispirata ai canoni della logica e della ragionevolezza, nell’ottica del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazionefinanziaria (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), considerando il decorso di un consistente lasso di tempo dalla scadenza dei novanta giorni dalla notifica della sentenza ottemperanda (14 dicembre 2018) – posto che l’esecuzione delle sentenze di condanna non necessita di un’autonoma messa in mora sulla falsariga dell’art. 70, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7583)- ed il pagamento della somma dovuta in virtù della stessa (25 giugno 2019), che neppure può trovare sensata spiegazione, in base alle deduzioni della controricorrente, nella circostanza che «l'Agenzia delle Entrate, come noto, è impegnata in una moltitudine di attività che se da un lato non possono esimerla dal rispetto e dalla tutela dei contribuenti, dall'altro lato possono ben giustificare un lasso temporale ragionevole per procedere al pagamento delle somme dovute, come avvenuto nel caso di specie». Ciò in quantoun ritardo superiore a sei mesi nel l’esecuzione del pagamento dal compiuto decorso del termine fissato ex lege a tale scopo non può essere logicamente considerato «non distante temporalmente dalla scadenza dei novanta giorni» dalla notifica della sentenza (e non dal suo passaggio in giudicato, secondo l’erroneo assunto del giudice dell’ottemperanza), oltrepassando la soglia di un’accettabile tolleranza. 2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione al capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 1 3 novembre 2025. ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris