CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 47814/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha respinto il riesame proposto dai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali persone sottoposte ad indagini, e di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, legale y\ rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso l'ordinanza l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, ha presentato separati ricorsi, aventi motivi comuni, con i quali ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 324 comma 5 cod.proc.pen., inefficacia della misura cautelare reale perché intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. L'ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe intervenuta trascorsi dieci giorni dalla ricezione degli atti decorrenti, quanto al caso in esame, dalla trasmissione telematica (mediante caricamento su TIAP) che individua il momento in cui il Tribunale riceve gli atti, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione, sicchè non sarebbe corretta la decisione impugnata che individua nel 10 gennaio 2022 il momento della ricezione degli atti da parte del Tribunale, non potendosi considerare il tempo necessario per eventuali adempimenti burocratici all'interno del sistema giustizia. L'ordinanza impugnata del 20 gennaio 2022 sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 324 comma 5 cod.proc.pen. e la misura sarebbe inefficace. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Il Tribunale, nel respingere le censure difensive, avrebbe ritenuto sussistente il fumus commissi delicti diversamente qualificando l'inesistenza soggettiva delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Castrese, ma omettendo di motivare sulla necessaria indicazione, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, degli elementi passivi fittizi derivanti dalle operazioni che si assumono soggettivamente inesistenti. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 321 cod.proc.pen. e art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con riferimento alla non necessità di valutazione dell'elemento soggettivo nelle procedure di riesame avverso provvedimenti cautelari reali. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 321 cod.proc.pen. e art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il tribunale avrebbe erroneamente individuato il profitto del reato nel lucro derivante dai prezzi particolarmente favorevoli ed avrebbe confermato la confiscabilità di patrimoni societari, nella specie in misura stabilita dal Gíp pari a C 71.896,00 superiore al profitto confiscabile. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della società terza interessata [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia, oltre alle deduzioni sopra esposte, la mancanza di nesso di pertinenzialità tra il reato commesso e il profitto, da qualificarsi quale risparmio di spesa, da cui la non confiscabilità del patrimonio sociale nella misura indicata dal Gip in C 32.509,00 superiore al profitto confiscabile. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, è inammissibile per mancanza di procura speciale. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame/appello cautelare proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722 - 01; Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580). Si è chiarito che per il ricorso per cassazione proposto da "soggetti portatori di un interesse meramente civilistico", vale la regola prevista dall'articolo 100 cod.proc.pen., secondo cui stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv.252925). Difatti solo all'indagato/l'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege in forza di tale rappresentanza ed è titolare di un diritto all'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità in un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge. Nel caso in esame, non risulta rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], procura speciale da parte della società per la presentazione del ricorso per cassazione. 5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono parìmenti inammissibili. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 324 comma 5 cod.proc.pen. per essere intervenuta la decisione decorsi dieci giorni dalla ricezione degli atti è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato il principio di diritto secondo cui il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 - 01). La ricezione degli atti, che individua il dies a quo, coincide con il momento nel quale gli atti pervengono alla cancelleria del giudice cautelare a seguito di richiesta della cancelleria del medesimo che dà avviso all'autorità procedente ai sensi dell'art. 324 comma 3 cod.proc.pen. di trasmissione, appunto, degli atti sui quali la misura si fonda. La prova della ricezione è costituita dal timbro di pervenimento degli atti presso la cancelleria del tribunale cautelare. Tale conclusione non muta nel caso di trasmissione degli atti mediante caricamento sulla piattaforma TIAP, che sostituisce l'inoltro cartaceo, rilevando, anche in questa modalità di trasmissione degli atti, l'attestazione di avvenuta ricezione degli stessi. Come affermato da Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, Caputo, Rv. 274427 - 01, gli atti processuali contenuti nel sistema ministeriale Tiap (Trattamento informatico atti processuali), sono comunicati ai sensi dell'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen., sicchè dall'attestazione di ricevimento della cancelleria decorre il termine per la decisione. 6. Nel caso di specie, risulta che il Tribunale si è ritenuto in possesso degli atti il 10 gennaio 2022, data risultante dalla attestazione di ricevimento della cancelleria del tribunale, e la decisione, del 20 gennaio 2022, è intervenuta nel termine di dieci giorni. La tesi difensiva che richiama i principi in tema dì notificazione degli atti e di scissione degli effetti non è applicabile al caso in esame posto che ciò che rileva è il momento della "ricezione degli atti" risultante dall'attestazione della cancelleria. 7. Il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza del Jfumus commissi delicti' è inammissibile perché veicola una richiesta di valutazione del merito in chiave alternativa che non è consentita in questa sede attesi i limiti dei vizi denunciabili avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia cautelare reale è consentito, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen., solo per violazione di legge, dove per "violazione di legge", si intende sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. E', pertanto, inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui si contesta, dietro l'apparente deduzione della violazione di legge, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla provvisoria contestazione della fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contestata al [OSCURATO:PERSONA] nei capi N3) e 03), nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] nei capi L3) e M3), quale legale rappresentante di NCIMPIANTI, avente ad oggetto la contabilizzazione da parte di costoro di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti essendo le reali parti contrattuali dell'operazione non le numerose società cartiere indicate, bensì da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato è congruamente e correttamente argomentato, anche con riguardo al profilo dell'elemento soggettivo del reato, oggetto del terzo motivo di ricorso, tenuto conto dei limiti in cui questo può essere sollevato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01), da cui l'insussistenza di una carenza motivazionale, avendo descritto nei dettagli l'intero meccanismo in relazione al quale si inserisce la contestazione elevata provvisoriamente ai ricorrenti (cfr. pag. 8 e 9), evidenziando come l'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti dava ingresso alla indebita detrazione dell'Iva e dunque dei "costi fittizi" sostenuti (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015, Spinelli, Rv. 263745 - 01). 8. Il quarto motivo di ricorso che contesta l'ulteriore presupposto del periculum in mora è inammissibile perché la censura appare del tutto scollegata con la motivazione del provvedimento impugnato che non ha fatto alcun riferimento "ai prezzi particolarmente favorevoli", avendo confermato il provvedimento di sequestro del profitto del reato tributario nella misura indicata nel provvedimento genetico. 9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che í ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammìssibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e con