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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40883/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al portato del rito abbreviato assentito (secco e non condizionato, come da dichiarazione resa a verbale dall'imputato stesso, tale da superare la precedente richiesta veicolata dai difensori); in relazione alla rinnovazione istruttoria, rivendicata in appello in termini di estrema genericità a fronte del dato probatorio acquisito e della mancata puntualizzazione della richiesta in termini di assoluta necessità della acquisizione sollecitata secondo il parametro di giudizio di cui all'art 603 comma 3 cpp; in relazione alla mancata derubricazione del fatto di cui al capo b) in lesioni colposa, valutazione esclusa con motivazione estranea a vuoti o manifeste incongruenze logiche ( si veda il punto

3.3. della sentenza gravata); in ordine alla configurabilità delle continuazione interna relativa ai più fatti di resistenza ( inammissibilmente dedotta in questo grado per la prima volta sulla base di presupposti fattuali non immediatamente evincibili dalla ricostruzione operata dai giudici del merito e anzi contraddetta da tale dato) nonché sulla determinazione del trattamento punitivo, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, anche con riferimento alla misura degli aumenti apportati per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al portato del rito abbreviato assentito (secco e non condizionato, come da dichiarazione resa a verbale dall'imputato stesso, tale da superare la precedente richiesta veicolata dai difensori); in relazione alla rinnovazione istruttoria, rivendicata in appello in termini di estrema genericità a fronte del dato probatorio acquisito e della mancata puntualizzazione della richiesta in termini di assoluta necessità della acquisizione sollecitata secondo il parametro di giudizio di cui all'art 603 comma 3 cpp; in relazione alla mancata derubricazione del fatto di cui al capo b) in lesioni colposa, valutazione esclusa con motivazione estranea a vuoti o manifeste incongruenze logiche ( si veda il punto 3.3. della sentenza gravata); in ordine alla configurabilità delle continuazione interna relativa ai più fatti di resistenza ( inammissibilmente dedotta in questo grado per la prima volta sulla base di presupposti fattuali non immediatamente evincibili dalla ricostruzione operata dai giudici del merito e anzi contraddetta da tale dato) nonché sulla determinazione del trattamento punitivo, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, anche con riferimento alla misura degli aumenti apportati per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre
Sentenza Cassazione n. 40883/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris