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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42982/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria con i motivi nuovi presentati da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: a) il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono generici, di carattere confutativo, tendendo a sollecitare una non consentita rilettura del compendio probatorio e, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale affermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati ascritti ai capi 5, 6 e 7, escludendo sia la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico insistendo, con argomentazioni ripetitive e generiche, nella propria alternativa ricostruzione dei fatti (cfr. le pagine da 26 a 32); b) il quarto motivo è generico e manifestamente infondato in quanto censura la determinazione del trattamento punitivo, quantificato, quanto alla pena base, in misura prossima al minimo edittale, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: a) il primo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in fatto volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, hanno affermato la responsabilità dello stesso in ordine ai reati ascritti (cfr. in particolare, le pagine, da 12 a 20); b) il secondo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ed alla determinazione della pena, peraltro quantificata, quanto alla pena base, nel minimo edittale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 21 a 23 ); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: a) il primo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in fatto volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, hanno affermato la responsabilità dello stesso in ordine ai reati ascritti (cfr. in particolare, le pagine, da 12 a 20); b) il secondo motivo di ricorso ha un contenuto meramente confutativo e, in ogni caso, è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla non sussumibilità della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. le pagine 21 e 22); c) il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto censura genericamente la determinazione del trattamento punitivo, quantificato, quanto alla pena base, in misura prossima al minimo edittale, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria con i motivi nuovi presentati da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: a) il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono generici, di carattere confutativo, tendendo a sollecitare una non consentita rilettura del compendio probatorio e, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale affermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati ascritti ai capi 5, 6 e 7, escludendo sia la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico insistendo, con argomentazioni ripetitive e generiche, nella propria alternativa ricostruzione dei fatti (cfr. le pagine da 26 a 32); b) il quarto motivo è generico e manifestamente infondato in quanto censura la determinazione del trattamento punitivo, quantificato, quanto alla pena base, in misura prossima al minimo edittale, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: a) il primo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in fatto volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, hanno affermato la responsabilità dello stesso in ordine ai reati ascritti (cfr. in particolare, le pagine, da 12 a 20); b) il secondo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ed alla determinazione della pena, peraltro quantificata, quanto alla pena base, nel minimo edittale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 21 a 23 ); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: a) il primo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in fatto volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, hanno affermato la responsabilità dello stesso in ordine ai reati ascritti (cfr. in particolare, le pagine, da 12 a 20); b) il secondo motivo di ricorso ha un contenuto meramente confutativo e, in ogni caso, è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla non sussumibilità della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. le pagine 21 e 22); c) il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto censura genericamente la determinazione del trattamento punitivo, quantificato, quanto alla pena base, in misura prossima al minimo edittale, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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