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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07423/2024

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10025/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LUCAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 26 /20 23 , pubblicata i n data5 gennaio 20 23 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. I l Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di p ace di Chiavari aveva condannato Ire n [OSCURATO:PERSONA].p.a. a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a d [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Ragioni della decisione

1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei motivi di ricorso.

La rinuncia non risulta accettata dal controricorrente, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese di litenel rapporto tra la ricorrente ed il controricorrente vanno poste a carico della rinunciante e s ono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che con la memoria depositata il Marolato si è limitato a prendere atto dell’intervenuta rinuncia, e vanno distratte in favore del difensore del controricorrente.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riguardo al rapporto tra la ricorrente e gli altri intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10025/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LUCAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 26 /20 23 , pubblicata i n data5 gennaio 20 23 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. I l Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di p ace di Chiavari aveva condannato Ire n [OSCURATO:PERSONA].p.a. a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a d [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme indebitamente versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei motivi di ricorso. La rinuncia non risulta accettata dal controricorrente, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660). A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese di litenel rapporto tra la ricorrente ed il controricorrente vanno poste a carico della rinunciante e s ono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che con la memoria depositata il Marolato si è limitato a prendere atto dell’intervenuta rinuncia, e vanno distratte in favore del difensore del controricorrente. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riguardo al rapporto tra la ricorrente e gli altri intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma
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