Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2026
ECLI:EU:C:2026:736
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
10 settembre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Contratto di servizi di comunicazione elettronica – Potere di modifica unilaterale del fornitore – Articolo 105, paragrafo 4, primo comma – Diritto di risoluzione degli utenti finali »
Nella causa C-669/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 26 settembre 2024, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
–
[OSCURATO:PERSONA] e.V.
contro
[OSCURATO:PERSONA]H,
con l'intervento di:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation und Eisenbahnen,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V., da T. Rader, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da E. Manzo, avvocato dello Stato;
– per il governo rumeno, da E. Gane, R. Antonie e L. Ghiță, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Conte, O. Gariazzo e G. Meeßen, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36).
2
Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. (Unione federale delle centrali e associazioni di consumatori, Germania) (in prosieguo: il «BV») e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un fornitore di servizi di telecomunicazioni, in merito all'utilizzo, nelle condizioni generali di contratto di quest'ultima, di una clausola che le conferisce una facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13/CEE
3
L’articolo 3 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29 e rettifica in GU 2015, L 137, pag. 13), dispone quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(...)
3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
4
Ai sensi dell'allegato di tale direttiva, intitolato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3»:
«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(...)
j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;
(...)
2. Portata delle lettere g), j) e l)
(...)
b) (...)
La lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto;
(...)».
Direttiva 2018/1972
5
I considerando 257, 258, 275 e 276 della direttiva 2018/1972 enunciano quanto segue:
«(257) Le divergenze nell’attuazione delle norme sulla tutela degli utenti finali hanno creato barriere significative nel mercato interno, di cui risentono sia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sia gli utenti finali. È opportuno ridurre tali barriere applicando le stesse norme che garantiscono un livello comune elevato di tutela in tutta l’Unione [europea]. Un’armonizzazione piena e calibrata dei diritti degli utenti finali contemplati dalla presente direttiva dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza del diritto per gli utenti finali e per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dovrebbe ridurre in modo significativo le barriere all’ingresso e gli oneri di conformità superflui derivanti dalla frammentazione normativa. (...) La piena armonizzazione dovrebbe riguardare unicamente le materie contemplate dalle disposizioni sui diritti degli utenti finali di cui alla presente direttiva. (...)
(258) Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti finali trasparenza dell’informazione e certezza del diritto. La maggior parte dei fornitori di servizi in un contesto concorrenziale stipula contratti con i clienti per motivi di opportunità commerciale. Oltre che dalla presente direttiva, le transazioni dei consumatori in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell’Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva [93/13] e dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64)]. (...)
(...)
(275) Qualsiasi cambiamento non favorevole all’utente finale delle condizioni contrattuali proposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ad esempio in relazione a oneri, tariffe, limitazioni del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento dei dati personali, dovrebbe conferire all’utente finale il diritto di risolvere il contratto senza dover sostenere alcun costo, anche se tale cambiamento è associato ad alcuni benefici. Qualsiasi cambiamento delle condizioni contrattuali apportato dal fornitore dovrebbe pertanto consentire all’utente finale di risolvere il contratto, a meno che ciascun cambiamento sia di per sé a suo vantaggio o che i cambiamenti siano meramente amministrativi, quale il cambiamento dell’indirizzo del fornitore, e non abbiano ripercussioni negative sull’utente finale o che i cambiamenti conseguano dall’applicazione rigorosa di modifiche legislative o normative, quali nuovi requisiti relativamente alle informazioni contrattuali imposti dal diritto dell’Unione o nazionale. È opportuno valutare sulla base di criteri oggettivi se un cambiamento sia a esclusivo beneficio dell’utente finale. Il diritto dell’utente finale di risolvere il contratto dovrebbe essere escluso solo nel caso in cui il fornitore sia in grado di dimostrare che tutti i cambiamenti contrattuali sono a esclusivo beneficio dell’utente finale o sono meramente amministrativi e non hanno ripercussioni negative sull’utente finale.
(276) Agli utenti finali dovrebbe essere comunicato qualsiasi cambiamento delle condizioni contrattuali mediante un supporto durevole. Gli utenti finali diversi dai consumatori, dalle microimprese, dalle piccole imprese o dalle organizzazioni senza scopo di lucro non dovrebbero beneficiare dei suddetti diritti di recesso in caso di modifiche contrattuali nella misura in cui queste riguardino servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere in grado di garantire specifiche misure di tutela degli utenti finali in relazione alla risoluzione del contratto nel caso in cui gli utenti finali cambino il proprio luogo di residenza. Le disposizioni in materia di risoluzione del contratto non dovrebbero pregiudicare altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale relative alle motivazioni per cui il fornitore di servizi o l’utente finale possono risolvere un contratto o modificare i termini e le condizioni contrattuali».
6
L’articolo 3 della direttiva 2018/1972, rubricato «Obiettivi generali», al paragrafo 2, lettera d), così dispone:
«Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché [l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)], la Commissione [europea] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:
(...)
d) promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità».
7
L’articolo 101, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dagli articoli da 102 a 115, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente titolo».
8
L’articolo 105 di detta direttiva, rubricato «Durata dei contratti e relativa risoluzione», al paragrafo 4 dispone quanto segue:
«Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.
I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare tale periodo fino a tre mesi. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole».
Normativa tedesca
9
Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, del Telekommunikationsgesetz (legge in materia di telecomunicazioni), del 23 giugno 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 1858), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «TKG»):
«Qualora un fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico si sia riservato, mediante condizioni generali, di modificare unilateralmente un contratto e modifichi unilateralmente le condizioni contrattuali, l’utente finale può risolvere il contratto senza preavviso e senza spese, a meno che le modifiche
1. siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale,
2. siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o
3. siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale».
10
L'articolo 307 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), prevede quanto segue:
«(1) Le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto sono invalide se, in violazione del principio della buona fede, svantaggiano in modo indebito la controparte contrattuale di chi le utilizza. Uno svantaggio indebito può risultare anche dal fatto che la disposizione non è chiara e comprensibile.
(2) In caso di dubbio, si deve ammettere un indebito svantaggio qualora una disposizione
1. non sia compatibile con le idee fondamentali della normativa di legge da cui essa si discosta, oppure
2. limiti i diritti o gli obblighi essenziali risultanti dalla natura del contratto in maniera tale che la realizzazione dello scopo contrattuale sia minacciata.
(3) I paragrafi 1 e 2 e gli articoli 308 e 309 si applicano solo per le disposizioni contemplate nelle condizioni generali di vendita con le quali vengano convenute discipline in deroga a disposizioni legislative o che le integrino. Disposizioni diverse possono essere inapplicabili ai sensi del paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con il paragrafo 1, prima frase».
11
Ai sensi dell’articolo 308 del BGB:
«Nelle condizioni generali di vendita, in particolare, è invalida (...)
4. (…) la clausola con cui viene convenuto il diritto di chi l’utilizza di modificare la prestazione promessa o di discostarsene, a meno che la clausola relativa alla modifica o allo scostamento sia ragionevole per la controparte, tenuto conto degli interessi di chi l’utilizza».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
Il BV, un'associazione per la tutela dei consumatori, in qualità di ente legittimato a intentare azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ha proposto un'azione inibitoria dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tale azione inibitoria mirava a vietarle l'utilizzo, nelle condizioni generali dei contratti conclusi con i suoi clienti per taluni servizi di telecomunicazione elettronica, in particolare, di una clausola con la quale essa si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, sulla base di una valutazione discrezionale che tenga conto di considerazioni di equità.
13
A sostegno della sua azione inibitoria, il BV ha rilevato che tale clausola era contraria all'articolo 307, paragrafo 1, prima e seconda frase, e all'articolo 308, punto 4, del BGB e non poteva essere giustificata dall'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, del TKG. In proposito, il BV ha sostenuto, in particolare, che dall'articolo 308, punto 4, del BGB risultava che una clausola di modifica unilaterale utilizzata nelle condizioni generali è valida solo se non esiste alcun motivo ragionevole, in capo all'altra parte, di non acconsentire alla modifica o alla deroga prevista, tenuto conto degli interessi di chi l’utilizza.
14
[OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che la clausola contestata corrispondeva alla formulazione dell'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, del TKG, che riconosce ai fornitori la facoltà di riservarsi, nelle condizioni generali di contratto, un diritto di modifica unilaterale. A suo avviso, tale disposizione conterrebbe una norma esaustiva. Pertanto, nella misura in cui la clausola contestata si limiterebbe a riprendere la formulazione di tale norma, essa non potrebbe essere oggetto di un controllo di validità alla luce delle specifiche disposizioni relative alle condizioni generali di contratto. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che detta clausola non comportava un indebito svantaggio per il cliente, in ragione, da un lato, della necessità di tener conto di considerazioni di equità e, dall'altro, del diritto speciale di risoluzione concesso al cliente come contropartita. Infine, l'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, del TKG, richiedendo che il diritto di modifica figuri nelle condizioni generali, sarebbe in contrasto con il requisito di piena armonizzazione di cui all'articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972. Esso doveva, pertanto, essere interpretato in conformità con tale direttiva, nel senso di contenere un diritto di modifica unilaterale non soggetto alle restrizioni derivanti dall'articolo 308, punto 4, del BGB.
15
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso rilevando che la clausola contestata non è diretta né a derogare a disposizioni di legge né ad integrarle, cosicché un controllo del suo contenuto è escluso ai sensi dell'articolo 307, paragrafo 3, del BGB. Secondo tale giudice, anche ammettendo la possibilità di un siffatto controllo, la clausola contestata sarebbe ammissibile in quanto concede agli utenti finali un diritto di risoluzione speciale e gratuito, mediante il quale tali utenti possono risolvere il contratto prima che le modifiche annunciate entrino in vigore. Peraltro, esso ha ritenuto che l'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, del TKG presupponga che un diritto di modifica unilaterale possa essere previsto nelle condizioni generali di contratto e che detta disposizione disciplini, a fronte di tale diritto, le condizioni di risoluzione della controparte.
16
Il BV ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), che è il giudice del rinvio, sostenendo che l'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 e l'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, del TKG non conferiscono al professionista il diritto di modifica unilaterale, ma si limitano a disciplinare le conseguenze giuridiche del suo esercizio. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dell'appello.
17
Il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972. Esso ritiene che tale disposizione possa essere interpretata in vari modi. In tale contesto, sottolinea che, in Germania, essa è spesso interpretata nel senso di conferire al prestatore un diritto di modifica unilaterale di natura legale. Tuttavia, sarebbe parimenti possibile un'interpretazione di senso contrario, secondo la quale detta disposizione disciplinerebbe solo le conseguenze giuridiche del diritto di modifica unilaterale del fornitore, la cui base giuridica sarebbe disciplinata da altre norme.
18
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 debba essere interpretato nel senso che ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero è conferito
ex lege
il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e i clienti finali ricevono, come contropartita, uno speciale diritto di risoluzione, o se detta disposizione presupponga un diritto dei fornitori, già esistente per altri motivi, di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e si limiti a disciplinare il conseguente speciale diritto di risoluzione dei clienti finali».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o se esso presupponga l'esistenza di un siffatto diritto e si limiti a disciplinare il diritto di risoluzione riconosciuto agli utenti finali qualora il fornitore abbia esercitato tale diritto di modifica unilaterale.
20
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983,
Merck
, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 12 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
, C-514/24, EU:C:2026:184, punto 30 nonché giurisprudenza citata).
21
In primo luogo, l'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 prevede che gli utenti finali abbiano il diritto di risolvere il loro contratto senza costi aggiuntivi qualora il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico notifichi loro che intende modificare le condizioni contrattuali. Detta disposizione precisa che tale diritto non è tuttavia loro riconosciuto qualora le modifiche previste siano esclusivamente a loro vantaggio, abbiano carattere puramente amministrativo e non incidano negativamente su tali utenti o siano direttamente imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
22
Il considerando 275 di detta direttiva enuncia, nello stesso senso, che qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali da parte del fornitore dovrebbe consentire all’utente finale di risolvere il contratto senza costi aggiuntivi, fatte salve le stesse eccezioni illustrate al punto precedente.
23
Risulta quindi dalla formulazione dell'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva, letto alla luce di tale considerando 275, che questa disposizione disciplina le conseguenze, per l’utente finale, di una modifica delle condizioni contrattuali decisa dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica. Essa prevede un caso in cui una siffatta modifica fa sorgere un diritto di risoluzione senza spese nonché le eccezioni a tale diritto. Per contro, essa non definisce né il fondamento giuridico della modifica unilaterale né le condizioni che il fornitore è tenuto a soddisfare per modificare unilateralmente il contratto. Detta disposizione presuppone quindi l'esistenza di un siffatto diritto, senza conferirlo.
24
In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972.
25
Infatti, l'articolo 105 di tale direttiva, rubricato «Durata dei contratti e relativa risoluzione», che fa parte del titolo III di detta direttiva, rubricato «Diritti degli utenti finali», prevede una norma generale che mira principalmente a disciplinare i diversi casi e le condizioni per l'esercizio del diritto degli utenti finali di risolvere i loro contratti. Per contro, occorre sottolineare che esso non disciplina i diritti dei fornitori, tantomeno conferisce loro il diritto di modifica unilaterale.
26
Occorre altresì rilevare che l'articolo 101 della direttiva 2018/1972 prevede che l'articolo 105 di tale direttiva operi un'armonizzazione completa solo limitatamente alla tutela degli utenti finali, ad esclusione di quella dei fornitori. Del pari, il considerando 257 della direttiva in parola precisa che tale piena armonizzazione dovrebbe riguardare unicamente le materie contemplate dalle disposizioni della medesima direttiva relative ai diritti degli utenti finali.
27
Inoltre, dal considerando 258 della direttiva 2018/1972 risulta che le transazioni dei consumatori in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell’Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalle direttive 93/13 e 2011/83.
28
In proposito, il punto 1, lettera j), dell’allegato della direttiva 93/13 contempla, tra le clausole che possono essere dichiarate abusive in applicazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, quelle che hanno ad oggetto o per effetto di autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso. Il punto 2, lettera b), di tale allegato precisa tuttavia che detto punto 1, lettera j), non osta alle clausole con le quali il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato, purché ne informi il consumatore con un preavviso ragionevole e lasci a quest’ultimo la facoltà di risolvere il contratto.
29
Ne consegue che le condizioni alle quali il fornitore può riservarsi un potere di modifica unilaterale rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, e non della direttiva 2018/1972. L'articolo 8 della direttiva 93/13 consente inoltre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare o di mantenere disposizioni più rigorose, compatibili con il Trattato [FUE], per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.
30
Di conseguenza, l'analisi del contesto conferma l'interpretazione letterale dell'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972, secondo la quale tale disposizione non conferisce ai fornitori un diritto di modifica unilaterale dei contratti, bensì presuppone l'esistenza di un siffatto diritto in forza di altre norme applicabili. Pertanto, l'esercizio di tale diritto di modifica rimane soggetto alle condizioni e ai requisiti derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale in materia di tutela dei consumatori.
31
In proposito, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sebbene una clausola di modifica unilaterale possa rispondere a un interesse legittimo del fornitore, essa deve tuttavia soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza derivanti, in particolare, dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punti 46 e 47).
32
Il considerando 276 della direttiva 2018/1972 conferma tale interpretazione enunciando che le disposizioni in materia di risoluzione del contratto non pregiudicano le altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale relative alle motivazioni per cui il fornitore di servizi o l’utente finale possono risolvere un contratto o alle condizioni alle quali possono modificare le loro clausole.
33
In terzo e ultimo luogo, l'interpretazione accolta al punto 30 della presente sentenza è conforme all'obiettivo di tutela degli utenti finali, menzionato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2018/1972. La tutela particolare che quest'ultima accorda loro in materia di risoluzione dei contratti si aggiunge quindi alle garanzie derivanti dalle altre norme del diritto dell'Unione e del diritto nazionale applicabili alle modifiche contrattuali. In proposito, occorre rilevare che l'utente finale, essendo parte più debole in un rapporto contrattuale con il professionista, dovrebbe beneficiare di una maggiore protezione. L'efficacia di una siffatta tutela potrebbe essere garantita solo dall'insieme delle misure stabilite dalle diverse normative. Tale constatazione è altresì confermata dal considerando 276 di tale direttiva, il quale enuncia che le disposizioni relative alla risoluzione del contratto non dovrebbero pregiudicare altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.
34
Orbene, un'interpretazione secondo la quale l'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 conferirebbe, di per sé, ai fornitori un diritto di modifica unilaterale potrebbe sottrarre l'esercizio di tale diritto alle condizioni previste dalle norme generali di tutela dei consumatori del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. Essa sarebbe contraria sia all'obiettivo perseguito da tale direttiva sia al suo considerando 276 e non può, pertanto, essere accolta.
35
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, bensì presuppone l'esistenza di un siffatto diritto in forza di altre norme applicabili, e si limita a disciplinare il diritto di risoluzione riconosciuto agli utenti finali qualora il fornitore eserciti il diritto di modifica unilaterale, senza pregiudizio delle condizioni e dei requisiti previsti a tal fine dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale in materia di tutela dei consumatori.
Sulle spese
36
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non conferisce ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, bensì presuppone l’esistenza di un siffatto diritto in forza di altre norme applicabili, e si limita a disciplinare il diritto di risoluzione riconosciuto agli utenti finali qualora il fornitore eserciti il diritto di modifica unilaterale, senza pregiudizio delle condizioni e dei requisiti previsti a tal fine dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale in materia di tutela dei consumatori.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.