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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26486/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data.,ilb febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 93 D.P.R. 309/90 presentata da SELEZNOV Vadym con riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/09/2020.

In motivazione si evidenzia che l'istante si trova nella posizione giuridica di ricorrente in stato di custodia cautelare in carcere o in stato di arresti domiciliati, per altro reato e tale posizione appare incompatibile con l'esecuzione di una misura alternativa richiesta, in relazione ad un titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen. 2.

Avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione SELEZNOV Vadym per i seguenti motivi: art. 606, comma 1, lett. d) ed e) c.p.p. in relazione alla mancata risposta all'istanza di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 309/90, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione circa la mancata valutazione della stessa istanza.

Il ricorrente rammenta che dalla conclusione cui giunge il Tribunale emergano dei profili di formale illogicità ma soprattutto di carenza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di soggetto rimesso in libertà in data 12 luglio 2021.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse .

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data.,ilb febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 93 D.P.R. 309/90 presentata da SELEZNOV Vadym con riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/09/2020. In motivazione si evidenzia che l'istante si trova nella posizione giuridica di ricorrente in stato di custodia cautelare in carcere o in stato di arresti domiciliati, per altro reato e tale posizione appare incompatibile con l'esecuzione di una misura alternativa richiesta, in relazione ad un titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen. 2. Avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione SELEZNOV Vadym per i seguenti motivi: art. 606, comma 1, lett. d) ed e) c.p.p. in relazione alla mancata risposta all'istanza di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 309/90, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione circa la mancata valutazione della stessa istanza. Il ricorrente rammenta che dalla conclusione cui giunge il Tribunale emergano dei profili di formale illogicità ma soprattutto di carenza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di soggetto rimesso in libertà in data 12 luglio 2021. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse . Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 26486/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris